FISCO CONSULTING

 EPAP: contributi obbligatori, i trattamenti pensionistici, le misure di welfare a sostegno della professione: guida alla previdenza di base per gli agronomi liberi professionisti iscritti a EPAP.

CONTRIBUTI OBBLIGATORI

La tutela previdenziale degli agronomi liberi professionisti è gestita dal EPAP (Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale) che rappresenta anche attuari, chimici, geologi e forestali. La Cassa si alimenta con due tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo

È stabilito in misura pari al 10% del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per l’anno 2021 a 103.055 euro). È comunque dovuto un importo minimo di 623 euro.

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 10%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile (la cosiddetta super-contribuzione) fra le seguenti aliquote: 12% – 14% – 16% – 18% – 25%. Tale opzione deve essere dichiarata dall’iscritto nella dichiarazione reddituale (mod.2) presentata entro il 31 luglio di ogni anno.

È inoltre dovuto un contributo di solidarietà nella misura dello 0,2% del reddito professionale con un minimo che, per l’anno in corso, è di 12 euro. È prevista  una   riduzione del contributo minimo (70%),  limitatamente ai  primi  tre anni di iscrizione,  per  coloro che iniziano l’attività prima dei 30 anni. Tale possibilità viene meno se l’iscritto diventa soggetto all’obbligo di versare contributi superiori ai parametri minimi. In tale fattispecie, il neo iscritto sarà tenuto al pagamento integrale dei contributi soggettivo (10% reddito netto), di solidarietà (0,2% del reddito netto) e integrativo (2% volume d’affari).

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

Ammonta al 2% dei corrispettivi assoggettati a IVA, con un minimo di 87 euro.

Contributo di maternità

Viene inoltre previsto un contributo di maternità pari a 15 euro.

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell’evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell’assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti due alternative:

1. età di 65 anni sia per gli uomini e che per le donne con almeno 5 anni di contribuzione e 5 anni di anzianità di iscrizione all’ente;
oppure
2. indipendentemente dall’età, con 40 anni di contribuzione.

Pensione di inabilità

Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nell’ultimo quinquennio; si prescinde dal requisito contributivo quando l’inabilità é causata da infortunio. È richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cancellazione dall’Albo professionale. Nel determinare l’anzianità contributiva utile per determinare l’importo della pensione di inabilità si attribuisce una maggiore anzianità convenzionale fino a raggiungere il massimo di 40 anni di anzianità contributiva complessiva. La quota aggiuntiva di contribuzione viene calcolata considerando la media di compensi utili al calcolo possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate con l’1% di maggiorazione rispetto alla mera variazione tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT.

Pensione di invalidità

Spetta a qualsiasi  età, con  un minimo di 5 anni  di anzianità di iscrizione e di 5 anni di contributi dei quali  almeno 3  versati nell’ultimo  quinquennio; si prescinde da tali requisiti contributivi e assicurativi quando l’inabilità è causata da infortunio, correlato allo svolgimento dell’attività professionale. Viene richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione.Il diritto alla pensione viene riconosciuto anche nei casi in cui la riduzione della capacità all’esercizio dell’attività professionale preesista all’iscrizione all’Ente, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità dopo l’iscrizione.

Pensione ai superstiti

Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività e in condizione di regolarità contributiva.

Aventi diritto
I superstiti beneficiari possono classificarsi in tre gruppi: il coniuge ed i figli (minorenni, maggiorenni studenti sino a 21 anni ed universitari sino a 26 anni, ovvero inabili e a carico del genitore defunto), i genitori, i fratelli e le sorelle (in mancanza di coniuge e figli).

Quote spettanti
La misura della pensione è stabilita in una quota dell’intero importo del trattamento già liquidato al lavoratore o che a lui sarebbe spettato. Le quote sono le seguenti:

  • 60% al coniuge;
  • 70% al figlio unico se manca il coniuge;
  • 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  • 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
  • 15% a ciascun genitore;
  • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione teoricamente maturata dal de cuius.

Se la vedova possiede redditi
La pensione attribuita ai superstiti, qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare dove non vi siano figli minori, studenti o inabili, è corrisposta nella misura ridotta: al 75 % del trattamento spettante, in presenza di redditi imponibili IRPEF d’importo annuo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; al 60 %, in presenza di redditi (escluso quello della casa di abitazione) d’importo annuo superiore a 4  volte il trattamento minimo; al 50%, in presenza di redditi imponibili Irpef d’importo annuo superiore a 5  volte il trattamento minimo INPS. Il diritto alla pensione del coniuge cessa qualora convoli a nuove nozze.

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti 2021

DECORRENZA E MISURA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione di anzianità, quella di inabilità e invalidità decorrono dal mese successivo alla presentazione della domanda. La pensione ai superstiti è fissata al mese successivo alla data del decesso del dante causa.

Misura della pensione

L’importo della pensione è determinato dal prodotto tra il montante individuale dei contributi e il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento.

Il coefficiente relativo a 57 anni viene preso a riferimento anche per le pensioni maturate con 40 anni di contribuzione in età inferiore a 57 anni. Il montante si ottiene applicando alla retribuzione imponibile annua un’aliquota di computo (10% o più in caso di versamenti superiori). Tale montante si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno (con esclusione dell’ultimo anno), applicando un tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Coefficienti di conversione del montante contributivo 2021

Coefficienti conversione EPAP 2021

Divisori e coefficienti di conversione del montante contributivo validi dall’1 gennaio 2021

Coefficienti conversione montante contributivo EPAP 2021

CUMULO GRATUITO

Dall’1 gennaio 2017, a seguito della L. 232/2016 i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, degli iscritti alla Gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO – comprese le Casse libero-professionali per iscritti ad albo – possono cumulare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione. Ciò a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

La facoltà può essere esercitata per la liquidazione dei seguenti trattamenti pensionistici:

  • di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti;
  • anticipata con i requisiti contributivi previsti dalla legge vigente (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne fino al 31 dicembre 2026 (da adeguare alla speranza di vita per gli anni seguenti), con accesso al trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione del requisito contributivo (per effetto della cosiddetta finestra mobile);
  • per inabilità;
  • ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle gestioni assicurative interessate al cumulo.

Il criterio di calcolo dell’assegno ottenuto con il cumulo non segue la regola generalizzata del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma viene applicato il criterio del pro-quota, con le regole in vigore in ciascuna gestione. A differenza di quanto avviene per la totalizzazione (decorrenza differita di 18 mesi per la pensione di vecchiaia e 21 mesi per la pensione di anzianità per effetto di finestra mobile), la pensione (vecchiaia/vecchiaia anticipata) ottenuta grazie all’istituto del cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Come chiarito dalla Circolare n. 140/2017 INPS, la pensione di vecchiaia in cumulo sarà erogata “per formazione progressiva”, con singole quote decorrenti alla maturazione dei singoli requisiti anagrafici, contributivi e di status previsti dal singolo ordinamento pensionistico che concorra anche solo in parte alla definizione del trattamento pensionistico di vecchiaia in cumulo.

La decorrenza della pensione di inabilità è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e pertanto i trattamenti liquidati in base alle disposizioni sul cumulo devono avere decorrenza successiva all’1 febbraio 2013 (successiva all’1 febbraio 2017, in caso di contribuzione versata presso una Cassa professionale).

WELFARE E TRATTAMENTI ASSISTENZIALI

In sede di redazione di bilancio preventivo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa individua lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti assistenziali (sussidi) erogati per circostanze o interventi eccezionali a favore degli iscritti, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.  I trattamenti previsti dall’art. 19-bis del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale consistono nella erogazione di sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap; per assistenza domiciliare; per  spese funerarie e  per eventi in genere che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare. Sono inoltre previsti assegni di studio riferiti all’ultimo anno della scuola superiore e a corsi di laurea per la relativa durata legale. Il sussidio scatta altresì nei casi di sospensione o riduzione forzata per più di 6 mesi dell’attività professionale a causa di malattia o infortunio.

Per la concessione dei sussidi, riconosciuti secondo graduatorie semestrali, si tiene conto dei seguenti criteri:

 a) reddito del nucleo familiare dichiarato per l’anno precedente la presentazione della domanda, non deve  essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

 b) numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;

 c) tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;

 d) risultati scolastici, nel caso di assegni di studio.

Il Consiglio di Amministrazione approva, con cadenza semestrale entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso. Il bando deve contenere, tra l’altro, la ripartizione semestrale dello stanziamento con riferimento alle diverse tipologie di prestazione e  la documentazione da allegare alla domanda degli interessati, in modo da dare luogo alla valutazione della stessa in base ai criteri sopra indicati.

SUSSIDI UNA TANTUM COVID-19 (alternativi ai sussidi assistenziali di cui all’art. 2, comma 1 lettera e, del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza)

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di contenere gli effetti economici dell’evoluzione della situazione epidemiologica, ha deliberato di rinnovare dal 31 dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021 i seguenti sussidi una tantum a favore degli iscritti e delle famiglie attualmente in attesa del via libera ministeriale:
A) SUSSIDIO UNA TANTUM per iscritti contribuenti ex art. 1 comma 2 bis a) del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente, che siano risultati positivi a COVID-19 e abbiano subito uno dei seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19:
  • decesso: 5.000,00 euro
  • ricovero: 2.500,00 euro
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per almeno 21 giorni consecutivi: 1.000,00 euro
B) SUSSIDIO UNA TANTUM per i componenti del nucleo familiare dell’iscritto contribuente ex art. 1 comma 2 bis del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente (compreso i superstiti conviventi) che siano risultati positivi a COVID-19 e abbiano subito uno dei seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19:
  • decesso: 1.500,00 euro
  • ricovero: 1.000,00 euro
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per almeno 21 giorni consecutivi: 500,00 euro
NB: I sussidi di cui al punto A e B sono alternativi a favore dell’evento di maggior gravità. Il sussidio B è concesso una volta per nucleo familiare. In caso di impossibilità dell’iscritto, la richiesta di sussidio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia. Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento dell’Ente, ovvero:
  • il coniuge o il convivente more uxorio;
  • figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
  • genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del P.R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.
C) DIARIA DA RICOVERO per COVID-19 per iscritti contribuenti sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi di cui all’art. 2-bis, c.1 del Regolamento, NON titolari di trattamento pensionistico, che svolgono esclusivamente attività di libera professione, dispongano della regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2) e abbiano subito un ricovero in strutture sanitarie pubbliche o private per gli effetti di positività a COVID-19:
  • Indennità giornaliera di 75 euro per ogni giorno di ricovero, fino a un massimo di 30 giorni.

    Fac simile fattura Agronomo

    Per l’avvio dell’attività di agronomo devi registrarti all’ EPAP (ente di previdenza ed assistenza pluricategorie degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi) in modo da versare i contributi previdenziali ai fini pensionistici.

  • Per ogni prestazione effettuata ai tuoi clienti devi emettere fattura ed in funzione di questo puoi applicare in fattura un’aliquota del 2% a titolo di rivalsa (valore da addebitare al cliente).

    Se il tuo cliente è titolare di partita iva è necessario calcolare in fattura la ritenuta d’acconto per una percentuale del 20% sul compenso ricevuto. La ritenuta d’acconto è una percentuale del compenso che il tuo cliente si trattiene a titolo di imposta e che verserà allo Stato al posto tuo.

    La fattura deve essere composta dai seguenti elementi generali:

    • i tuoi dati e quelli del tuo cliente (ragione sociale o nome e cognome, partita iva, codice fiscale, indirizzo)
    • la data della fattura ed il numero della fattura
    • la descrizione della prestazione, il valore, l’aliquota iva ed il totale del documento

    Se sostieni delle spese come anticipazioni per conto del tuo cliente puoi addebitarle in fattura (queste spese devono essere regolarmente documentate) ed a questa voce non può essere addebitata IVA ma vanno inserite come spese escluse dalla base imponibile in base all’art. 15, comma 1, n.3 del D.P.R. 633/1972.

    Esempio dettaglio fattura

     Descrizione           Importo
     Compenso 1.000,00 €
     Spese anticipate (escl. art.15)  100,00 €
     Contributo cassa  EPAP  (2%) 20,00 €
     iva  (22%)  224,40 €
     Totale fattura  1.344,40 €
     Ritenuta d’acconto  (20%)  -200,00 €
     Totale netto 1.144,40 €

    Aderisci al regime forfettario?

    Nel caso in cui hai adottato per la tua impresa il regime forfettario, la ritenuta d’acconto non deve essere calcolata in fattura. La percentuale da applicare è pari al 20% del compenso.
    Inoltre, la normativa prevede che nella stessa fattura deve essere applicata una marca da bollo del valore di 2 euro quando la tua fattura supera l’importo di 77,47 euro.

    Proprio secondo quanto detto in precedenza la normativa stabilisce che nella fattura deve essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura:

    “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
    Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”

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