- 26 Gennaio 2024
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE
Inps, respinto il 26% delle domande per l’Assegno di inclusione
Tra le principali cause risultano: esito negativo sopra soglia su Dsu, superamento delle soglie di reddito, omessa dichiarazione dell’attività lavorativa.
L’Inps ha respinto 117.461 domande per l’Assegno di inclusione sulle 446.256 pervenute entro i primi giorni di gennaio e lavorate.
È quanto emerge dalla nota diffusa dall’ente previdenziale sui pagamenti che partono venerdì 26 gennaio. Delle 446.256 domande, di cui 418.527 con Pad sottoscritto, “117.461 – si legge – “sono state respinte per mancanza di requisiti. Tra le principali cause risultano: esito negativo sopra soglia su Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), superamento delle soglie di reddito, omessa dichiarazione dell’attività lavorativa”.
Da venerdì al via i pagamenti di 287mila Assegni di inclusione
I pagamenti per l’assegno di inclusione che partiranno venerdì riguarderanno 287.704 nuclei familiari. Lo precisa l’Inps spiegando che le domande lavorate (pervenute entro i primi giorni di gennaio) sono state 446.256 di cui 418.527 con Pad sottoscritto ma 12.222 domande necessitano di un supplemento di istruttoria per l’acquisizione della certificazione mentre 117.461 domande sono state respinte per mancanza di requisiti. Le prime 287.704 domande, che hanno superato positivamente la fase istruttoria andranno in pagamento il 26 gennaio con un importo medio di 645,84 euro.
A chi è riconosciuto
L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità; minorenne; con almeno 60 anni di età; in condizione di svantaggio (grave disagio bio-psico-sociale) e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Isee e reddito familiare, i requisiti
E’ previsto che il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro oppure nn valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi.
Questo parametro è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI.
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