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BONUS CASA, arrivati i chiarimenti per evitare lo sciopero degli addetti ai lavori e di conseguenza nei cantieri.

Il mercato respira, sul filo di lana del 30 novembre (data entro la quale vanno fatte le comunicazioni di cesssione del credito del superbonus, per poterlo ricevere entro il 10 dicembre), dopo il fulmine del decreto antifrode su congruità e conformità obbligatorie.

Gli operatori avevano da subito fatto presente che senza alcuni chiarimenti di fondo le comunicazioni si sarebbero fermate, e di conseguenza anche i cantieri. E così è stato a partire dal 12 novembre, nonostante la piattaforma delle Entrate fosse stata aggiornata in tempi record. Il 22 novembre, però, sono arrivate le prime faq delle Entrate.

Le fatture già pagate

Il chiarimento più importante riguarda il regime transitorio del decreto antifrodi, in vigore dal 12 novembre. E risponde, in sostanza, a questo quesito: cosa succede quando un contribuente abbia completato il pagamento delle fatture relative al suo lavoro entro l’11 novembre, ma poi non abbia effettuato la comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura attraverso la piattaforma delle Entrate?

L’Agenzia spiega che il decreto antifrodi ha previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione dei costi anche per i bonus diversi dal 110%, «ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito». In linea di principio, questo obbligo si applica alle comunicazioni trasmesse dopo il 12 novembre.

«Tuttavia – spiega la risposta – si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico» e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre, con la sola eccezione dell’invio della comunicazione telematica. In questi casi, non sussiste «il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione».

Al momento, la piattaforma delle Entrate non consente di fare questo tipo di comunicazioni che escludono il visto. Per consentire ai contribuenti di trasmetterle, allora, «le relative procedure telematiche dell’agenzia delle Entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre». Entro venerdì, allora, saranno sbloccate anche queste ultime comunicazioni semplificate.

Le piattaforme sbloccate

Questi chiarimenti consentono, poi, di far ripartire a pieno regime le piattaforme che gli intermediari finanziari utilizzano per la gestione della cessione dei bonus. Nei giorni scorsi, infatti, sono state decine le segnalazioni di rallentamenti e blocchi delle procedure di cessione dei crediti fiscali intermediati da questi soggetti. Tanto che anche Abi aveva chiesto alle Entrate di pubblicare i suoi chiarimenti.

Ad esempio, la piattaforma di EY, utilizzata da diversi intermediari finanziari, è stata bloccata prudenzialmente in attesa delle indicazioni dell’Agenzia. Una volta analizzate le Faq, già ieri pomeriggio si è rimessa in moto e il 23 novembre dovrebbe ricominciare a funzionare a pieno regime. Discorso analogo per Daniela Rubeo, partner studio Deloitte, che segnala anche altri interrogativi in attesa di risposta, come quello sulla possibilità che a effettuare le asseverazioni possa essere l’installatore.

Da Pwc, invece, spiegano che «la piattaforma è operativa, l’operatività non è mai stata bloccata per i nostri clienti. A partire dal 12 novembre, è richiesto il caricamento del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica anche per interventi diversi dal superbonus. La necessaria presenza o meno di questi documenti sarà eventualmente aggiornata alla luce dei chiarimenti pubblicati con Faq dell’Agenzia».

Sul fronte delle imprese, dopo le segnalazioni compatte di Ance, Cna, Casartigiani e Confartigianato, il responsabile del dipartimento politiche fiscali di Cna, Claudio Carpentieri, ha espresso soddisfazione per i chiarimenti, «ma resta il problema delle fatture emesse ma non pagate, che in caso di assenza di congruità dovrebbero esser riemesse, con un netto a pagare evidentemente più alto».

Mentre Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato, evidenzia che i problemi più gravi sono ora risolti, «ma il Parlamento deve intervenire sulla detraibilità delle spese professionali per visto e asseverazione per lavori extra superbonus, o almeno esentare da questi adempimenti i lavori sotto i 20-30mila euro».

Gli altri chiarimenti

Il primo riguarda la possibilità, confermata appunto dall’Agenzia, in attesa del Dm della Transizione ecologica, di fare riferimento ai prezzari individuati dal Dm dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Il secondo chiarimento autorizza i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020 per gli interventi ammessi al Superbonus ad asseverare anche, per la stessa tipologia di intervento, la congruità delle spese prevista dall’articolo 1 del Dl 157/2021.

Riassumendo..

L’articolo 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dal decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157) – che prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito – si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 157 del 2021).

ttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157 del 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate; si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e dell’asseverazione. Al riguardo, si precisa che, per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, le relative procedure telematiche dell’Agenzia delle entrate saranno aggiornate entro il prossimo 26 novembre.
Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n. 157 del 2021.

asseverazione di congruità spese

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, relativo all’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020?

Sì, il decreto ministeriale del 6 agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”), con i relativi allegati, è ancora vigente ed è corretto fare riferimento ad esso, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero della transizione ecologica. Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119, comma 13-bis, del decreto legge n.34 del 2020, «Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

asseverazione di congruità spese e requisiti tecnici

L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei Bonus diversi dal Superbonus, di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, deve attestare i requisiti tecnici dell’intervento e l’effettiva realizzazione, come previsto per il Superbonus, o riguarda solo la congruità delle spese?

L’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto legge n. 34 del 2020 prevede espressamente che i tecnici abilitati “asseverano la congruità delle spese sostenute” e, quindi, si ritiene che ad essa debba riferirsi la nuova attestazione richiesta. Resta, ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus di cui al comma 2 del citato articolo 121 del decreto Rilancio. Ad esempio, per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

visto conformità detrazione 110

Un contribuente nell’anno 2021 ha sostenuto spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, per le quali intende fruire della corrispondente detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021. In considerazione dell’obbligatorietà del visto di conformità, introdotta dal decreto legge 157 del 2021, anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito sotto forma di detrazione, il visto va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata o può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Il comma 11 dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, come modificato dal decreto legge n. 157 del 2021, ha introdotto l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Fatti salvi questi casi, si ritiene che il visto di conformità vada richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione. Resta fermo che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione nei casi normativamente previsti (ad esempio, cfr. articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, secondo cui i contribuenti che, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito). Va da sé che il visto sull’intera dichiarazione, in tal caso, è assorbente del sopra descritto obbligo di cui al comma 11 dell’articolo 119.

I tecnici abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono asseverare anche la congruità prevista dal decreto-legge n. 157 del 2021?

Si ritiene che i tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste dall’articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus possano rilasciare, per la medesima tipologia di intervento, anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del decreto legge n. 157 del 2021. Ad esempio, per gli interventi che consentono l’accesso al Sismabonus (non rientranti nel Superbonus 110%), può rilasciare l’asseverazione della congruità delle spese il soggetto abilitato a rilasciarla per gli interventi di riduzione del rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

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