- 16 Settembre 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali

Se si emettono fatture elettroniche i bolli presenti in fattura devono essere pagati tramite F24
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo
modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
L’F24 è il modulo attraverso il quale si versano le imposte determinate dalla dichiarazione dei redditi. Questo modello è stato introdotto per poter pagare con un unico modello la maggioranza delle tasse e tributi, in precedenza ogni tributo aveva un relativo modulo da compilare.
Quando sono le scadenze dei bolli online?
- Bolli del 1° Trimestre – Da versare entro il 31 maggio*
- Bolli del 2° Trimestre – Da versare entro il 30 Settembre*
- Bolli del 3° Trimestre – Da versare entro il 30 novembre
- Bolli del 4° Trimestre – Da versare entro il 28 Febbraio dell’anno successivo
Per esempio, i bolli maturati nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2021, devono essere versati entro il 31 maggio 2021.
*Importante: se il totale da versare nel 1° Trimestre non raggiunge i 250 Euro, questo importo può essere pagato entro il 30 di settembre. Nel caso il totale dei bolli relativi al 1° e 2° trimestre non raggiunga i 250 Euro, il pagamento di questi può essere effettuato entro il 30 di novembre.
Il bollo sulle fatture elettroniche emesse si deve pagare trimestralmente, ma se per il primo trimestre l’importo dell’imposta di bollo da versare (entro il 31 maggio) è inferiore a 250 € tale versamento può essere fatto nei termini del secondo trimestre (entro il 30 settembre); allo stesso modo se l’importo dell’imposta di bollo da versare nel primo e nel secondo trimestre è inferiore complessivamente a 250 €, il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta di bollo del terzo trimestre (entro il 30 novembre), in tutti i casi senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Se la data ultima per effettuare il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo allora la scadenza viene spostata al primo giorno lavorativo successivo.
Come procedere alla consultazione e al pagamento dei bolli per le fatture elettroniche
Accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
Potrai accedere al sito scegliendo una delle tre modalità:
• Con l’Identità Digitale
• Con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate
• Con la Smart Card
Una volta effettuato il login, visualizzerai la sezione “Servizi più richiesti” e dovrai accedere a fatturazione elettronica.
Nella seconda pagina, dovrai accedere a “Fatture e corrispettivi“:
Giunti nella pagina Fatture e Corrispettivi,con l’elenco dei servizi disponibili, dovrai scorrere la pagina in basso fino al box “Consultazione” e cliccare su “Fatture elettroniche e altri dati Iva”
Nella pagina Fatture elettroniche e altri dati Iva, accedere al primo box a sinistra Fatture elettroniche e cliccare su “Pagamento imposta di bollo”.
Aprendo la sezione indicata, ti troverai davanti a una schermata che contiene la sintesi dell’imposta dovuta per ogni trimestre di competenza. Per procedere nel modo corretto, verifica i due dati evidenziati nell’immagine:
- controlla che il numero delle fatture emesse nel trimestre corrisponda a quello indicato dall’Agenzia delle Entrate;
- Controlla che il periodo del pagamento si riferisca al trimestre che ti interessa. Dopo aver verificato l’esattezza dei dati, scorri lungo la tabella, e apri l’icona dedicata al “calcolo pagamento bollo”.
Fatture elettroniche elenco A ed elenco B
A questo punto verrà visualizzato l’elenco delle fatture. Sono presenti 2 elenchi: Elenco A ed Elenco B. Cliccando a su dettaglio è possibile visualizzare gli elenchi A e B delle fatture elettroniche.
Elenco A Fatture Elettroniche
Nell’elenco A sono presenti le fatture elettroniche che, al momento dell’emissione, riportavano correttamente la dicitura “SI” nel campo “Bollo virtuale”. Questo elenco non è modificabile.
Elenco B Fatture Elettroniche
Nell’elenco B sono presenti eventuali fatture per le quali l’Agenzia delle Entrate ritiene necessaria l’applicazione del bollo, ma al momento dell’emissione della fattura non è stato assegnato il campo “Bollo virtuale”. Per modificare queste fatture basterà selezionare “Modifica”.
Data limite per le modifiche dell’elenco B delle fatture elettroniche.
Eventuali modifiche alle fatture elettroniche visualizzate nell’elenco B, possono essere effettuate entro una determinata data. Qui di seguito il prospetto con le date limite per le eventuali modifiche e pagamenti, le date di quando l’Agenzia delle Entrate riporterà il totale dell’importo da versare e le scadenze per i pagamenti stessi.
Importate: in assenza di modifiche si intende confermato l’elenco B proposto dall’Agenzia delle Entrate.
A questo punto bisogna cliccare su “procedi al pagamento”.
Per effettuare il versamento ci sono 2 possibilità:
se il conto corrente personale è collegato all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, è possibile procedere con il versamento dell’F24 o programmarlo spuntando la casella del consenso e selezionando “inoltra pagamento” nella sezione “pagamento tramite addebito sul conto indicato”.
Se invece si desidera pagare l’F24 attraverso la propria banca, bisogna selezionare, nella sezione Pagamento tramite F24, l’opzione Stampa F24. In questo modo si effettuerà il download dell’F24 in formato PDF e si potrà procedere al suo versamento attraverso la propria Banca.
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- 16 Settembre 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali

DECRETO SOSTEGNI BIS – Contributi a fondo perduto, calcolo sui bilanci per valutare il reale danno subito dalle partite IVA a causa della crisi da Covid-19.
Dopo l’approvazione del DEF, nell’agenda degli impegni del Governo c’è la messa a punto del decreto Sostegni bis.
Dopo le anticipazioni già fornite dal Ministro Giorgetti, è il Premier Draghi ad annunciare le novità in cantiere in relazione al nuovo fondo perduto, nel corso della conferenza stampa del 16 aprile 2021.
Stando a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, si sta valutando di sdoppiare il pagamento del nuovo contributo a fondo perduto, prevedendo l’erogazione di una quota in acconto e dell’importo “conguagliato” a saldo.
Il decreto Sostegni bis potrebbe quindi creare un nuovo metodo di calcolo per la seconda rata, basato su quanto emerso dal bilancio d’esercizio, o meglio dall’utile o dall’imponibile fiscale, accanto ad una prima rata erogata secondi i criteri già fissati dal decreto n. 41/2021.
L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire l’erogazione rapida dei nuovi sostegni ma, in parallelo, attribuire a ciascun titolare di partita IVA un aiuto che sia calcolato in base alle reali perdite subite.
Fondo perduto con calcolo sui bilanci, nuovi sostegni con doppio pagamento: novità
Il requisito del calo del fatturato, ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegni, è stato adottato al fine di garantire pagamenti rapidi alle imprese beneficiarie.
Ed è per questo che in vista del varo del decreto Sostegni bis – anche detto “decreto Imprese” – il Governo è intenzionato ad adottare un nuovo criterio di calcolo dei contributi a fondo perduto, un “indicatore di risultato di esercizio”.
Lo scoglio da superare è relativo però ai tempi.
Attendere l’approvazione dei bilanci vorrebbe dire rinviare l’erogazione dei nuovi aiuti al mese di luglio.
Ed è per contemperare l’esigenza di aiuti rapidi ed equità che si va profilando l’ipotesi di un pagamento doppio, in acconto e saldo.
Contributi a fondo perduto a rate: pagamento in acconto e saldo nel decreto Sostegni bis
Tra le ipotesi in campo, secondo quanto affermato dal Ministro Giorgetti ed evidenziato dal Premier Draghi durante la conferenza stampa del 16 aprile 2021, c’è quindi quella di sdoppiare il pagamento della nuova tranche di aiuti economici.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha affermato quanto segue:
“se riusciamo a contemperare, diciamo così, l’approvazione dei bilanci ed eventualmente un’ulteriore anticipazione in termini di acconto, basata sul fatturato, per chiudere poi prevedibilmente nei tempi di giugno o luglio sui bilanci e dare una distribuzione equa, ecco, probabilmente avremmo realizzato compiutamente una più equa distribuzione degli indennizzi.”
Le anticipazioni fornite alla Camera, in occasione del question time del 14 aprile 2021, aiutano a delineare il profilo dei nuovi contributi a fondo perduto, anche se è ancora tutto in divenire.
L’ipotesi di un pagamento in acconto, da erogare secondo i criteri di calcolo previsti dal decreto Sostegni n. 41, e di una seconda quota a saldo, basata sui risultati dei bilanci, garantirebbe un ristoro più equo alle imprese, che dal loro canto dovrebbero però attendere fino a giugno o luglio per l’erogazione dell’importo complessivamente spettante.
I tempi potrebbero però dilatarsi per le partite IVA che non presentano il bilancio. In tal caso, il calcolo della seconda quota di contributo spettante potrebbe essere effettuato in base all’imponibile fiscale, ma bisognerebbe attendere fino al 30 novembre 2021, scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Appare necessario specificare che si tratta solo delle prime ipotesi emerse. Il testo del decreto Sostegni bis è ancora in fase “embrionale”. Secondo le ultime anticipazioni, l’obiettivo dell’Esecutivo è di approvarlo in tempo brevi e possibilmente entro il mese di maggio.
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