- 14 Novembre 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali

Hai ricevuto una proposta di assunzione da parte di un’altra impresa e hai deciso di dimetterti dal tuo attuale posto di lavoro?
I tempi, tuttavia, sono stretti e vuoi sapere se puoi dimetterti senza rispettare il preavviso di dimissioni.
Nel nostro ordinamento, il lavoratore può dimettersi dal rapporto di lavoro in ogni momento, senza la necessità di indicare una motivazione. Tuttavia, per tutelare il datore di lavoro, la legge prevede l’obbligo del dipendente di rispettare il preavviso di dimissioni.
Non sempre, però, è possibile rispettare questo lasso temporale. In alcuni casi, infatti, il lavoratore deve dimettersi in tronco, ad esempio perché deve entrare velocemente a far parte di un’altra realtà lavorativa.
Cosa succede se si danno le dimissioni senza preavviso? Come vedremo, a meno che non sia possibile sostenere che le dimissioni sono state rese per giusta causa, il lavoratore rischia di subire una trattenuta nella propria busta paga.
Dimissioni del dipendente: cosa sono?
In un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il lavoratore ha sempre la possibilità di dimettersi, ovvero di esercitare il recesso dal rapporto di lavoro, in ogni momento, senza l’obbligo di indicare la motivazione che lo ha spinto ad assumere questa decisione.
Viceversa, nel contratto a tempo determinato, le parti si sono impegnate a portare avanti la relazione contrattuale fino allo spirare del termine e le eventuali dimissioni del lavoratore ante tempus rappresentano dunque un illecito contrattuale che potrebbe condurre ad una richiesta di risarcimento del danno da parte del datore di lavoro.
Le dimissioni sono, quindi, l’atto unilaterale con cui il lavoratore porta a conoscenza del datore di lavoro la sua volontà di porre fine alla relazione contrattuale a decorrere da una determinata data.
Cos’è la procedura telematica di dimissioni?
A partire del 2016, la legge ha previsto una apposita procedura che il lavoratore deve seguire se vuole dimettersi dal rapporto di lavoro o cessare il rapporto per effetto della risoluzione consensuale.
In particolare, il lavoratore deve esercitare il recesso dal rapporto di lavoro seguendo la procedura telematica di dimissioni disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.
Tale procedura ha una duplice finalità: da un lato serve a verificare la reale identità del lavoratore e ad evitare che sia il datore di lavoro stesso a presentare le dimissioni per conto del dipendente. In secondo luogo, la procedura mira ad accertare la reale volontà del lavoratore di recedere dal rapporto attraverso la previsione della possibilità di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le dimissioni rassegnate con modalità diverse da quella telematica sono inefficaci.
Cos’è il periodo di preavviso di dimissioni?
Il lavoratore, fatta eccezione per l’ipotesi delle dimissioni per giusta causa, non può dimettersi dal rapporto di lavoro con effetto immediato, ma deve rispettare il periodo di preavviso di dimissioni previsto dal contratto collettivo di lavoro.
Prima di dimettersi, quindi, il lavoratore deve consultare il Ccnl di settore e verificare, sulla base della sua anzianità di servizio e del suo livello di inquadramento, quanti giorni di preavviso deve dare al datore di lavoro prima di dimettersi.
Se il Contratto collettivo prevede un preavviso di dimissioni di due mesi e il lavoratore deve iniziare a lavorare presso il nuovo datore di lavoro il 2 giugno, egli dovrà comunicare le dimissioni entro il 2 aprile al fine di rispettare il preavviso bimestrale di dimissioni previsto dal contratto.
Cosa succede se si danno le dimissioni senza preavviso?
Se il lavoratore non ha la possibilità di rispettare il preavviso di dimissioni e si dimette in tronco, il datore di lavoro potrà trattenergli dalle spettanze di fine rapporto un importo, detto indennità di mancato preavviso, pari alla retribuzione che il dipendente avrebbe maturato durante il periodo di preavviso non prestato.
Continuando nell’esempio di prima, se il lavoratore avesse dovuto rispettare un periodo di preavviso di dimissioni di due mesi e non lo ha fatto, il datore di lavoro potrà trattenergli dalla busta paga finale un importo pari a 2 mensilità di retribuzione.
Diverso è il caso in cui il lavoratore si è dimesso per giusta causa.
In questo caso, infatti, le dimissioni si sono rese necessarie a causa di un comportamento inadempiente del datore di lavoro che non rende possibile, nemmeno per un momento, la prosecuzione del rapporto (ad esempio in caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, demansionamento, trasferimento immotivato, mancato pagamento dello stipendio, etc.).
In tale fattispecie al lavoratore spetta l’indennità sostitutiva del preavviso, oltre alla facoltà di dimettersi in tronco.
CCNL Commercio: facciamo chiarezza sul preavviso per dimissioni o licenziamento
Tanti lavoratori che si vedono applicato il CCNL del commercio mi domandano quali siano i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e le variabili che li determinano sono molte e dipendono dall’anzianità di servizio e dal livello contrattuale. Orientarci un po’ sulla normativa potrebbe risultarci utile. E allora andiamo a dare uno sguardo alla materia.
I termini del preavviso sono pari a dei giorni di calendario. In caso di inosservanza del periodo di preavviso, scatta l’obbligo di erogare l’indennità sostitutiva del preavviso che è pari alla normale retribuzione (paga base, indennità di contingenza, ecc.), ad esclusione dello straordinario e dei rimborsi spese.
I lavoratori del settore in caso di dimissioni sono tenuti ad osservare un termine di preavviso stabilito contratto. Allo stesso modo, in caso di licenziamento, i datori di lavoro sono tenuti concedere il periodo di preavviso al lavoratore prima dell’ultimo giorno di lavoro indicato nella lettera di licenziamento.
Il preavviso va concesso sia in caso di dimissioni che di licenziamento.
In caso di inosservanza dei termini di preavviso, scatta il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso che si concretizza, nel caso di licenziamento senza preavviso, in una indennità che spetta in busta paga al lavoratore; mentre nel caso di dimissioni senza osservanza del periodo di preavviso, in una trattenuta in busta paga pari all’indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL.
Vediamo quali sono i termini di preavviso e quale è e come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso nel caso il rapporto di lavoro termini prima che sia stato osservato quest’ultimo periodo di preavviso.
Preavviso licenziamento nel CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – Confcommercio
I termini di preavviso riguardano il recesso, quindi la dimissione del lavoratore o licenziamento del datore di lavoro, da un contratto a tempo indeterminato e disciplinati dall’art. 234 del CCNL:
I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono stabiliti in base all’anzianità di servizio.
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 60 giorni di calendario;
II e III livello: 30 giorni di calendario;
IV e V livello: 20 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.
Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 90 giorni di calendario;
II e III livello: 45 giorni di calendario;
IV e V livello: 30 giorni di calendario;
VI e VII livello: 20 giorni di calendario.
Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 120 giorni di calendario;
II e III livello: 60 giorni di calendario;
IV e V livello: 45 giorni di calendario;
VI e VII livello: 20 giorni di calendario.
Preavviso dimissioni nel CCNL Commercio – Confcommercio
I termini di preavviso in caso di dimissioni sono cambiati dall’accordo di rinnovo del 26 febbraio 2011. In caso di dimissioni volontarie sono disciplinati dall’art. 241 del CCNL: sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 236. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso in maniera elettronica presso un patronato e il preavviso decorre dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:
Fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 45 giorni di calendario;
II e III livello: 20 giorni di calendario;
IV e V livello: 15 giorni di calendario;
VI e VII livello: 10 giorni di calendario.
Oltre cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 60 giorni di calendario;
II e III livello: 30 giorni di calendario;
IV e V livello: 20 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.
Oltre dieci anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadri e I livello: 90 giorni di calendario;
II e III livello: 45 giorni di calendario;
IV e V livello: 30 giorni di calendario;
VI e VII livello: 15 giorni di calendario.
Se il dipendente non ha dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente ai periodi di cui al comma precedente, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva nelle misure di cui al comma precedente per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Come si calcolano i giorni di preavviso nel contratto commercio? La decorrenza è dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. Ciò significa che se la dimissione o il licenziamento avviene ad esempio in data 12 del mese, il preavviso da rispettare dalla parte recedente decorrerà dal giorno 16. Viceversa se la dimissione o il licenziamento avviene ad esempio il giorno 23 del mese, il termine di preavviso decorrerà dal giorno 1 del mese successivo.
I giorni di calendario per il preavviso nel contratto commercio sono pari a un numero di giorni, compreso sabato e domenica o giorni comunque di riposo o non lavorati, pari a quelli indicati. Ovvero se il preavviso da rispettare è di 20 giorni e il giorno successivo alla data di dimissione o licenziamento è un sabato o domenica, si conterà nel calcolo.
Indennità sostitutiva preavviso nel CCNL Terziario, distribuzioni e servizi Confcommercio
È disciplinata dall’art. 235 che recita: “Ai sensi del secondo comma dell’art. 2118 c.c. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13a e 14a mensilità”.
Questo articolo del CCNL fa riferimento a quanto disciplinato dall’art. 2118 del codice civile, che tratta il recesso dal contratto a tempo indeterminato. Il codice civile legittima il preavviso nel contratto collettivo laddove precisa che “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti”.
E al comma 2 richiamato dall’art. 235 del CCNL stabilisce che “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.
Ammontare dell’indennità sostitutiva del preavviso.
L’art. 234 del contratto commercio stabilisce che va erogata al lavoratore, in caso di licenziamento senza rispetto del preavviso, o va trattenuta al lavoratore, in caso di dimissione senza rispetto del preavviso, “un’indennità pari alla retribuzione di fatto di cui all’art. 195″
Art. 195 del CCNL Commercio:
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 193 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Ed è proprio l’art. 193 del CCNL che parla delle voci della busta paga che vanno incluse nel calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso. E più precisamente:
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- a ) paga base nazionale conglobata;
- b) indennità di contingenza (con conglobamento dell’EDR);
- c) terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
- d) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art.192;
- e) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva.
In sostanza per il numero di giorni di preavviso sopra stabiliti al lavoratore, in caso di licenziamento senza preavviso, spetta una misura dell’indennità pari alla normale retribuzione in busta paga, che è generalmente indicata nella parte alta del cedolino dove ci sono gli elementi fissi e continuativi della retribuzione.
Il CCNL esclude, come si può leggere dall’art. 195, i rimborsi spese, il lavoro straordinario, i compensi una tantum e i compensi esclusi dall’imponibile previdenziale Inps. Inoltre va evidenziato che al lavoratore spetta un’indennità sostitutiva del preavviso che comprende il rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Termini di preavviso CCNL commercio contratto a tempo determinato
Il preavviso non è contemplato nel contratto a tempo determinato, che è un contratto nel quale viene apposto un termine. In caso di recesso anticipato dal contratto a termine si osservano le regole e in caso di recesso da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad essere risarcito con tutte le retribuzioni che gli sarebbero spettate fino alla scadenza del contratto.
Il preavviso per il contratto di apprendistato nel CCNL Commercio
Il contratto di apprendistato nel CCNL Commercio prevede nella sua normativa la possibilità di recedere da durante il periodo formativo e di apprendistato. Vanno comunque osservati i termini di preavviso, che sono gli stessi previsti per i lavoratori in forza fino a cinque anni di servizio compiuti.
Ecco un esempio per capire meglio il funzionamento della decorrenza:
- supponiamo che un dipendente abbia trovato un nuovo lavoro in un’altra azienda e abbia intenzione di dimettersi da quella attuale;
- nel caso in cui volesse iniziare con il nuovo lavoro il 1° giorno del mese successivo, dovrà dimettersi entro il 15 del mese precedente: dal 16° giorno scatterà così la decorrenza del preavviso;
- nel caso in cui dovesse invece dimettersi dal 16° giorno in poi del mese precedente, la decorrenza scatterà a partire dal 1° giorno del mese successivo.
Nei giorni di preavviso non vengono inoltre conteggiati i giorni di assenza dovuti a malattie, ferie, infortuni, maternità: in tutti questi casi, il periodo di preavviso riparte dal giorno in cui il dipendente ricomincia a lavorare.
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