FISCO CONSULTING

DROPSHIPPING, si tratta di un sistema di vendita ove la merce viene spedita al cliente direttamente dal fornitore. Il rivenditore vende il prodotto senza avere la disponibilità dei beni, che vengono ordinati direttamente al fornitore. Sostanzialmente si vende qualcosa senza i costi legati alla gestione di un magazzino fisico.

La possibilità di vendere in dropshipping è una delle possibilità offerte dall’E-commerce. Negli ultimi anni tantissimi marketer hanno avviato una attività di vendita di beni con modalità dropshipping sfruttando i canali di vendita online più famosi.

Ci riferiamo in particolare ai seguenti:

Amazon;
Shopify;
Alibaba, etc.

Considera, inoltre, che la generalità dei clienti non viene a sapere che operi in dropshipping. Infatti, grazie alla spedizione private label, la merce può partire dal fornitore riportando il tuo indirizzo e contenendo la Fattura già personalizzata per il tuo negozio E-commerce.

Di seguito analizziamo, quindi, come funziona la modalità di vendita in dropshipping di un E-commerce e qual è la sua disciplina fiscale.

dropshipping è una formula di vendita grazie alla quale l’impresa che svolge l’attività di E-commerce vende i  prodotti senza averli fisicamente in magazzino. Conclusa la vendita essa inoltra l’ordine al fornitore (c.d. “dropshipper“) convenzionato il quale provvede a:

  • Spedire i prodotti al cliente finale;
  • Emettere fattura nei confronti del dropshipper.

Le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal Paese di stabilimento (di localizzazione) della società di E-commerce e dal Paese di invio dei beni. La logistica dell’operazione, ivi comprese le attività di stoccaggio, di imballo e di spedizione del prodotto sono a carico del fornitore (appunto il “dropshipper“). Questa modalità di vendita può rappresentare un grande vantaggio per il marketer (venditore). Infatti, non dover gestire direttamente il magazzino prodotti significa non dover immobilizzare liquidità.

Senza doverti occupare della gestione del magazzino, oltre ad avere maggiore liquidità a disposizione, eviterai problemi di rotazione dei prodotti ed invenduto. Il dropshipping, grazie alle sue modalità di transazione, garantisce ai marketer che ne fanno uso, un notevole risparmio di tempo e denaro.

Nel seguito ci si limita a prendere in considerazione il caso di società di E-commerce localizzata in Italia.

Quali i passaggi della vendita in e-commerce?

Il marketer che effettua vendita in dropshipping deve seguire l’applicazione di un preciso schema applicativo. Questo schema prevede la redazione di un contratti di collaborazione commerciale tra il dropshipper (fornitore) e il marketer (gestore del sito di E-commerce). Questi contratti sono legati alla gestione ed evasione degli ordini, nonché alle commissioni applicabili dal gestore del portale sui prodotti da lui venduti.

In particolare, lo schema del Dropshipping è il seguente:

  • Il  Marketer tramite il suo sito di E-commerce raccoglie l’ordine del cliente finale e il corrispettivo per il prodotto ordinato;
  • Il Marketer comunica telematicamente l’ordine ricevuto al proprio fornitore (Dropshipper);
  • Il Dropshipper prepara, imballa e invia le merci ordinate all’indirizzo dell’acquirente. L’invio avverrà indicando sulla confezione il nome o il logo dell’impresa di E-commerce, come se l’invio fosse stato effettuato direttamente dal Marketer;
  • Il Marketer pagherà al produttore il prezzo di listino\catalogo del bene, trattenendo per sé la differenza rispetto al prezzo di vendita al pubblico.

Questa tipologia di contratto commerciale può rivelarsi molto vantaggiosa per l’impresa di E-commerce.

Il rapporto tra il venditore ed il dropshipper

Questa, infatti, risulta essere esonerata da una serie di adempimenti e responsabilità. Come contropartita, inevitabilmente, il Marketer rinuncia ad una parte degli introiti che potrebbe generare qualora decidesse di vendere in totale autonomia. Chi opera in dropshipping perde il controllo diretto di una parte importante dei passaggi di vendita. Con essi non vi è la possibilità di poter verificare direttamente i prodotti e la gestione dei resi. In ogni caso, a fare la differenza è il rapporto tra Marketer e Dropshipper. Più questo rapporto è stretto più sarà facile per il Marketer arrivare alla vendita dei prodotti.

La collaborazione costante tra questi due soggetti permette la rapida comunicazione di tutte le informazioni utili sul prodotto:

  • Codici di vendita;
  • Caratteristiche tecniche;
  • Metodi di conservazione;
  • Catalogo e foto dei prodotti;
  • Materiale pubblicitario;
  • Ogni altro elemento utile alla vendita del prodotto.

Gestione del software di dropshipping

Aspetto molto importante è la gestione del software. Avere un software di gestione integrato tra dropshipper e ed E-commerce è un aspetto fondamentale. Per l’esperienza dei clienti che seguo, avere un software preciso e performante è uno degli aspetti che portano al successo. Ricorda che il fornitore\produttore è direttamente responsabile per:

  • Danni dovuti a cose o persone dovuti a difetti del prodotto;
  • Danni dovuti all’utilizzo dello stesso da parte degli acquirenti o  consumatori finali.

Il contratto di dropship deve indicare come sono regolati questi aspetti ed in quali termini. In particolare:

  • Le tipologie di spedizione;
  • La tempistica e i costi indicativi, fissando dei termini, a carico del fornitore\produttore, per l’invio dei prodotti entro una certo tempo dal ricevimento dell’ordine.

Come trovare i fornitori per il dropshipping?

Un aspetto solitamente problematico per chi effettua operazioni di dropshipping è individuare eventuali fornitori per la vendita dei prodotti. La problematica comune è che i fornitori sul mercato sono sempre gli stessi per tutti. Per questo motivo, spesso, l’unica alternativa a disposizione è la competizione sul prezzo. Per questo motivo trovare fornitori diversi dalla concorrenza può essere un elemento di vantaggio competitivo.

Vediamo, quindi, alcuni consigli per individuare i tuoi fornitori per il tuo dropshipping.

  • UTILIZZA IN MODO PIENO I MOTORI DI RICERCA – Grossisti e dropshipper non si trovano guardando nella prima pagina di Google. Se digiti la parola “grossista abbigliamento“, sarà difficile riuscire a trovare il fornitore che fa al caso tuo se non cerchi in tutte le pagine offerte dalla ricerca.
  • NON FERMARTI ALL’APPARENZA – I fornitori tendono anche ad avere siti obsoleti, in stile “fine anni ’90”. Non farti spaventare se design e layout lasciano a desiderare. Se un sito elegante e moderno può essere indice della qualità del fornitore, per contro, non è detto che ad un sito scadente corrisponda un fornitore scadente.
  • UTILIZZA NELLA RICERCA SUL WEB TUTTI I TERMINI POSSIBILI – Quando cerchi i fornitori, non fermarti a ricerche generiche. Ad esempio non cercare su Google solo “grossista”. Assicurati, invece, di utilizzare altri possibili termini di ricerca, come “distributore”, “rivenditore”, “ingrosso”, “magazzino”, “fornitore”, ecc.

Dropshipping: disciplina fiscale


Il contratto di dropshipping da un punto di vista fiscale rientra nella più grande categoria dell’E-commerce. In pratica, per l’impresa di E-commerce, l’utilizzo del dropshipping diventa una modalità di vendita, che non influisce sulla normativa fiscale che è chiamata a rispettare, ovvero quella dell’E-commerce.

Come si avvia fiscalmente un’attività di e-commerce in dropshopping?

Se desideri avviare un’attività economica in dropshipping devi seguire la seguente procedura. I passi seguenti sono quelli previsti dalla normativa fiscale ed amministrativa sull’argomento.

Apertura della partita iva per dropshipping

Il primo adempimento è l’apertura della partita IVA. Presta attenzione al fatto che questa attività non può essere gestita con prestazioni occasionali.

La vendita online è sempre considerata attività imprenditoriale. Questo significa che sei obbligato ad operare con partita IVA. Il tutto, indipendentemente, dal volume di vendite che otterrai nell’anno.

Nella partita IVA devi indicare il luogo ove eserciterai l’attività, ma soprattutto il codice attività. Il Codice Attività ATECO da utilizzare per il dropshipping è il seguente:

Codice Ateco 47.91.10 – “Commercio al dettaglio di prodotti via internet

Iscrizione alla registro imprese della camera di commercio

Il secondo adempimento è l’iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio della provincia competente. Questo obbligo comporta il pagamento di un diritto di iscrizione annuale di importo variabile.

Iscrizione previdenziale alla gestione commercianti

L’attività di E-commerce in Dropshipping è considerata attività commerciale. Per questo motivo l’INPS richiede obbligatoriamente l’iscrizione alla gestione previdenziale dei Commercianti. Questa gestione previdenziale comporta il pagamento di contributi fissi annuali per circa € 4.000 (suddivisi in rate trimestrali). Questo versamento contributivo copre sino a circa € 15.000 di reddito. Successivamente, per redditi eccedenti è previsto il versamento di ulteriori contributi con aliquota 24%.

Presentazione della scia in comune

La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività. Senza questo documento non è possibile avviare concretamente l’attività. La SCIA si presenta allo sportello delle attività produttive (SUAP) del tuo Comune. Ovvero il Comune ove hai deciso di operare. La pratica si presenta con modalità telematiche e comporta il pagamento di diritti e bolli.

La scelta del regime fiscale da applicare

Con l’apertura della partita IVA sei chiamato anche a scegliere il tuo regime fiscale. Solitamente se avvii una nuova attività economica può essere conveniente operare con il cd “Regime forfettario“.

Si tratta di un regime fiscale di vantaggio introdotto dalla Legge n. 190/14. Questo regime fiscale ha il vantaggio di avere una tassazione ridotta ed anche una contribuzione molto vantaggiosa.

Tuttavia, non è possibile dedurre analiticamente i costi sostenuti. Questo significa che tutte le fatture dei fornitori non potranno essere dedotte dal tuo reddito.

Quello che vogliamo far capire è che operando in dropshipping la scelta del regime fiscale Forfettario non è sempre la migliore. Anzi, molto spesso il regime fiscale ordinario è più conveniente. Questo in quanto tale regime consente la deduzione analitica dei costi.

La modalità di fatturazione nel dropshipping

La modalità di fatturazione delle operazioni nel dropshipping avviene con le stesse modalità di un negozio di E-commerce.

In questo caso il dropshipper (fornitore dei beni), emette fattura per i propri prodotti venduti all’impresa di E-commerce. L’E-commerce registra la fattura di acquisto, ed allo stesso tempo emetterà le fatture per le cessioni ai clienti finali.

Localizzazione del consumatore finale e del produttore in Italia

Procedura di fatturazione:

  • La società di E-commerce cede la merce al consumatore finale italiano e applica l’Iva italiana (emissione di fattura elettronica con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
  • L’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di E-commerce italiana e invia la merce al consumatore finale italiano.

Localizzazione del consumatore finale: altro paese ue (ad esempio: germania) e produttore in italia

La Direttiva 2017/2455/Ue del 5 dicembre 2017, con effetto a partire dal 1° luglio 2021, estende il sistema MOSS – Mini One Stop Shop, già operante per i servizi elettronici B2C, alla vendita on line di beni fisici. In virtù di tale sistema, l’impresa italiana venditrice:

  • Emette fattura nei confronti dei consumatori di altro Paese UE applicando l’Iva del Paese di residenza degli stessi;
  • Presenta all’Agenzia delle Entrate italiana una dichiarazione Iva trimestrale, distinguendo i corrispettivi e l’Iva a seconda del Paese Ue di riferimento;
  • Versa l’Iva così applicata all’Agenzia delle Entrate italiana, la quale provvede a rigirarla ai Paesi di spettanza (al netto di un eventuale compenso a titolo di rimborso delle spese di riscossione).

E’ stata fissata una soglia minima comunitaria di euro 10.000, sino alla quale il venditore è abilitato ad applicare  l’Iva del proprio Paese, salvo rinuncia a tale agevolazione e esercizio dell’opzione per l’applicazione dell’Iva del Paese del consumatore finale.

Caso sotto soglia
  • La società di E-commerce cede la merce al consumatore finale tedesco e applica l’Iva italiana (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
  • L’impresa produttrice italiana, in tale evenienza non sarebbe abilitata ad emettere fattura elettronica per operazione non imponibile articolo 58 del D.L. n. 331/93. Essa dovrebbe emettere fattura elettronica con Iva. Tale interpretazione è basata sull’opinione che l’applicazione dell’articolo 58 del Dl n. 331/1993 nei confronti del soggetto promotore dell’operazione triangolare sia condizionata al fatto che quest’ultimo possa applicare l’articolo 41 del Dl n. 331/1993 nei confronti del cliente finale. La formulazione letterale dell’articolo 58 porterebbe invece a una diversa interpretazione. In conclusione, l’interpretazione sopra formulata, pur discutibile,  è indubbiamente impostata a criteri di prudenza ed quindi da preferire. In tale ambito, l’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica nei confronti della società di E-commerce, con applicazione dell’Iva italiana.
Caso sopra soglia
  • La società di E-commerce apre una posizione Iva in Germania e invita l’impresa produttrice italiana a emettere fattura nei confronti della società di E-commerce – posizione Iva tedesca;
  • La società di E-commerce – posizione Iva tedesca, cede la merce al consumatore finale tedesco e applica l’Iva tedesca (in base alla normativa interna di tale Paese);
  • L’impresa produttrice italiana emette fattura per operazione non imponibile articolo 41, co. 1, lett. a)  del D.L. n. 331/93 nei confronti della società di e-commerce – posizione Iva tedesca, invia la merce al consumatore finale tedesco e svolge la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l’operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria.

Localizzazione del consumatore finale in paese extra ue (ad esempio: svizzera)

  • La società di E-commerce cede la merce al consumatore finale svizzero e dichiara la stessa per l’esportazione definitiva dall’Italia, sulla base di fattura per operazione non imponibile articolo 8, co.1, lett. a) del DPR n. 633/72;
  • L’impresa produttrice italiana emette fattura elettronica per operazione non imponibile articolo 8, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72 – operazione triangolare, nei confronti della società di e-commerce e invia la merce al consumatore finale svizzero;
  • Entrambe le imprese italiane devono comprovare che la merce è effettivamente uscita dal territorio comunitario (a mezzo risultato di uscita ottenuto accedendo al sito dell’Agenzia delle Dogane ed eseguendo la prevista interrogazione a mezzo MRN; l’impresa produttrice italiana potrebbe provare l’esportazione a mezzo fattura vistata dalla Dogana di esportazione).
  • L’ operazione di importazione definitiva in Svizzera sarà eseguita a spese di uno dei due ultimi soggetti intervenuti nell’operazione, in base alle condizioni di resa Incoterms pattuite tra le parti. In genere, l’impresa produttrice italiana vende con la condizione di resa DAP (reso NON sdoganato all’importazione) e la società di e-commerce vende con la condizione di resa DAP o DDP (sdoganato all’importazione).
  • L’operazione di importazione in Svizzera viene eseguita in base alla fattura emessa dalla società di e-commerce.

Al riguardo occorre tenere presente che, a partire dal 1° gennaio 2019,  la normativa Iva svizzera prevede che nel caso di operatori economici esteri che importano in Svizzera beni di esiguo valore e cioè beni che all’atto dell’importazione in Svizzera generano un’Iva svizzera non superiore a 5 franchi svizzeri, ove il valore complessivo di tali importazioni superi la soglia di 100.000 franchi svizzeri l’anno, l’operatore economico estero deve aprire una posizione Iva in Svizzera a mezzo di rappresentante fiscale. In caso di supero della soglia di 100.000 franchi svizzeri / anno per l’importazione di beni di valore irrisorio:

  • La Dogana svizzera continua a non applicare l’Iva;
  • L’impresa italiana, mediante la partita Iva aperta in Svizzera, deve provvedere ad applicare l’Iva svizzera nei confronti dei clienti svizzeri.

Le operazioni triangolari iva

Quando l’operazione di dropshipping viene eseguita tra soggetti residenti in Stati diversi, la stessa può essere ricondotta nel novero delle  “operazioni triangolari IVA“. Un’operazione triangolare è un’operazione nella quale:

  • Intervengono contemporaneamente tre operatori economici diversi, situati in diversi Stati comunitari o extra-comunitari;
  • I beni sono oggetto di due distinti contratti di cessione;
  • Per realizzare le due diverse cessioni si effettua un unico movimento di beni.

La particolarità delle operazioni triangolari, quindi, riguarda l’unicità dell’operazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti. E’ fondamentale, quindi, che il bene oggetto delle vendita sia consegnato direttamente dal primo cedente al cessionario o destinatario finale. Per esserci operazione triangolare il bene deve transitare senza entrare nella disponibilità materiale del primo cessionario (ovvero il sito di E-commerce).

Fatturazione di operazione triangolare extracomunitaria

Ipotizziamo che una società italiana (IT1) stipuli un contratto di dropshipping con una società avente sede in Cina (CN1). La società cinese si occuperà di spedire i prodotti ai clienti della società italiana. Ipotizziamo anche che la società italiana venda un bene ad un soggetto tedesco (DE1). La società italiana, quindi, da ordine al soggetto cinese di inviare la merce in Germania a mezzo corriere.

Triangolazione dropshipping

Triangolazione dropshipping

Per quanto riguarda gli obblighi di fatturazione la società italiana non realizza un’operazione intracomunitaria. Infatti, la merce non proviene da uno Stato membro.

La società italiana non compie nemmeno una cessione all’esportazione (non imponibile ai sensi dell’articolo 8 del DPR n 633/72), poiché la merce non è comunitaria. Da un punto di vista IVA la società italiana realizza un’operazione “fuori campo Iva“.

La società è tenuta ad emettere una fattura al soggetto tedesco, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 633/72. Questo in quanto la merce è situata al di fuori dello Stato. Sarà, quindi, il soggetto tedesco ad assolvere l’IVA all’atto dell’importazione della merce.

Il soggetto italiano riceverà poi la fattura dal soggetto cinese che dovrà registrare esclusivamente in contabilità generale, non essendo, questa fattura un documento valido ai fini IVA in Italia, non essendoci alcuna importazione dei beni nel nostro Paese.


Vantaggi e svantaggi del dropshipping


Dopo aver visto come funziona il meccanismo del Dropshipping, avrai già capito quali sono i vantaggi di questa modalità di vendita. In particolare, possiamo definire vantaggi del Dropshipping i seguenti:

  • Riduzione dei costi legati al magazzino e alla spedizione della merce;
  • Minori rischi imprenditoriali.

Insomma, il Dropshipping sembrerebbe essere la modalità di vendita ideale per quanti di voi possiedono già un sito di e-commerce avviato. Tuttavia, non è così semplice come può sembrare: per riuscire in questo business è fondamentale trovare un Dropshipper valido, che abbia prodotti di qualità, buoni prezzi che possano consentire anche all’impresa di e-commerce di generare un margine. Inoltre, la puntualità nelle spedizioni, l’imballaggio e la corretta gestione dei resi saranno fondamentali per fare in modo che un vostro potenziale cliente torni ad effettuare acquisti nel vostro sito.

Una volta individuato un buon Dropshipper è fondamentale individuare i prodotti che, più di altri, riescano ad avere un buon mercato di vendita. Prodotti sui quali poter realizzare un buon margine di guadagno per singolo articolo venduto.

Questa è la base per avviare l’attività, tutto il resto riguarda la promozione, il marketing, e i social network. Ricordati che la concorrenza nel mondo del web è infinita. Riuscire a vendere un prodotto, con migliaia di altri potenziali venditori, non è per niente semplice.

Piano di analisi delle vendite

Senza un accurato piano di analisi delle vendite, un’analisi della concorrenza e dei prodotti offerti la vostra attività di vendita potrebbe non avere il successo sperato.

Per questo motivo affidarvi a consulenti esperti diventerà un aspetto fondamentale per rendere il business unico, diverso dalla concorrenza e quindi riconoscibile per il cliente finale. Ricorda, se il tuo sito web è riconoscibile allora i clienti che ti hanno trovato si ricorderanno di te quando avranno bisogno di fare un nuovo acquisto.

Tutto questo non è facile, richiede lavoro costante, pazienza e tanta voglia di riuscire. I problemi da affrontare sono e saranno tanti.

Eventuali resi dai clienti, ordini smarriti e problemi che possono riscontrarsi in una normale attività di vendita, saranno all’ordine del giorno. E’ necessario lavorare sui prodotti, presentarli in modo convincente, intervenire nei titoli, nelle descrizioni, nella presentazione di ognuno di essi.

Customer care, diritto di recesso, assistenza al cliente non vanno dimenticate, iniziative di marketing per vendere più e meglio rappresenteranno sempre un costo ed un investimento che fa la differenza. In definitiva, il dropshipping può essere una buona opportunità quanto si riesce a trovare un singolo fornitore in possesso di un marchio forte e conosciuto, con il quale si riesce ad instaurare una partnership.

Il massimo che puoi ottenere è arrivare a chiedere l’esclusiva della vendita online dei suoi prodotti.

Un consiglio: sfrutta le tante realtà aziendali (produttori, grossisti, o negozianti), che hanno magazzini molto grandi e che hanno necessità di aumentare le proprie vendite, e che ancora non sono presenti online. Potrebbero facilmente diventare tuoi dropshipper.

COSA CAMBIA DAL 1 LUGLIO 2021?

Le novità fiscali sul dropshipping in Italia dal 1 luglio 2021

Finalmente è arrivata la tanto attesa semplificazione degli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi operanti nel commercio e-commerce transfrontaliero verso il consumatore finale. Tale semplificazione sarà operativa dal 1° luglio 2021 grazie all’entrata in vigore sia delle modifiche alla Direttiva IVA 2006/112/CE, sia della Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017.

Ecco quali sono le novità sostanziali che si riflettono sull’attività di dropshipping:

  • L’introduzione del regime OSS (One Stop Shop)/IOSS (Import One Stop Shop) che estende il MOSS (Mini one Stop Shop) alle vendite online di beni materiali che partono da uno Stato UE e sono destinati a consumatori finali di un altro Stato membro, nonché alle prestazione di servizi B2C forniti a consumatori finali comunitari da fornitore non ivi stabilito e assoggettate al regime IVA dello Stato membro di fruizione dei medesimi servizi.
  • Cancellazione delle soglie attualmente in vigore sull’applicazione dell’IVA alle vendite online all’interno dell’Unione Europea. Tali limiti sono sostituiti da un’unica soglia minima, applicata da tutti gli Stati UE e pari a 10.000 €, sotto la quale il venditore è sempre abilitato ad applicare l’IVA del proprio Paese a meno di esplicita rinuncia e della scelta di applicazione dell’IVA del Paese del consumatore finale.

Applicazione OSS/IOSS dropshipping Italia

In sostanza i regimi OSS/IOSS sono la fattiva introduzione di un sistema digitale unico europeo di assolvimento dell’IVA, che amplia il concetto di MOSS applicato esclusivamente ai servizi elettronici e di telecomunicazioni e che riguarda le seguenti macro categorie:

  • vendita a distanza intracomunitaria di beni;
  • vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi (esclusi i beni soggetti ad accise);
  • vendita a distanza di beni sul territorio nazionale;
  • prestazione di servizi da parte di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE, ma non nello Stato membro di consumo dei consumatori finali; oppure prestazione di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE.

Per quanto riguarda i beni materiali tale regime si applica esclusivamente se le vendite sono effettuate da fornitore, o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (p. es. una piattaforma e-commerce, un marketplace e strumenti online analoghi).

E-commerce e IVA: nuove norme Europee IOSS applicate al dropshipping

Se lavori nell’eCommerce e vendi in Europa, probabilmente avrai sentito parlare di IOSS e OSS, le nuove regole per l’eCommerce e IVA che sono entrate in vigore nell’Unione Europea a partire dal 1 luglio 2021.

Questi nuovi regolamenti sono stati sviluppati per contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’eCommerce, in particolare per coloro che importano dall’estero un prodotto alla volta, senza pagare i relativi dazi all’ingresso degli articoli sul suolo europeo.

Qual è la differenza tra OSS e IOSS?

Le nuove regole introdotte dall’Unione Europea in materia di IVA fanno una distinzione tra One-Stop-Shop (OSS) e Import-One-Stop-Shop (IOSS).

Cos’è l’OSS e come funziona?

Il nuovo Regime opzionale OSS è il portale elettronico che le imprese e attività possono utilizzare per ottemperare ai propri obblighi IVA sulle vendite in eCommerce all’interno dell’UE ai consumatori a partire dal 1 luglio 2021.

L’OSS dell’Unione è un portale elettronico che semplifica fino al 95% degli obblighi IVA per i venditori online e le interfacce elettroniche in tutta l’Unione Europea, in quanto consente loro di:

  • Registrarsi in via elettronica in uno degli stati membri dell’Unione per tutte le vendite a distanza intra-comunitarie di beni e per le prestazioni di servizi tra imprese e consumatori;
  • Dichiarare e pagare l’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e servizi in un’unica dichiarazione trimestrale elettronica;
  • Collaborare con le autorità fiscali del proprio Stato membro e nella propria lingua, anche se le vendite sono transfrontaliere”.

Cos’è l’IOSS e come funziona?

IOSS (Import-One-Stop-Shop), secondo la  vecchia normativa IVA , non è necessario pagare IVA sull’importazione per i beni commerciali di valore uguale o inferiore a 22 euro.

Le nuove regole per l’eCommerce e IVA aboliranno queste disposizioni.

Pertanto, dal 1° luglio 2021, tutti i beni commerciali importati nell’UE da un paese terzo o da un territorio terzo saranno soggetti all’IVA indipendentemente dal loro valore.

L’IOSS facilita la riscossione, la dichiarazione e il pagamento dell’IVA per i venditori che effettuano vendite a distanza di beni importati ad acquirenti nell’UE.

L’IOSS facilita anche il processo per l’acquirente, che vede l’IVA addebitata solo al momento dell’acquisto e quindi non dovrà sostenere alcuna commissione a sorpresa al momento della consegna della merce. Qualora il venditore non fosse registrato nello IOSS, l’acquirente dovrà pagare l’IVA insieme ad una tassa di sdoganamento addebitata dal trasportatore.

Quali sono i cambiamenti principali?

Importazione di prodotti nell’UE (fino ai 22 euro)

Fino al 1 luglio 2021, i prodotti il cui valore dichiarato è pari o inferiore a 22 EUR non erano soggetti all’IVA al momento dell’importazione nell’Unione Europea. Questo cambierà con le nuove regole IOSS e ogni singolo prodotto che entrerà nel mercato europeo sarà tenuto a pagare l’IVA.

NB: Il pagamento dell’IVA si applica solo agli acquisti effettuati da acquirenti residenti nell’Unione Europea, per gli articoli che costano meno di 150 euro.

Le nuove regole sull’eCommerce e IVA

L’Unione introdurrà un nuovo regime di importazione che regolerà i prodotti (fino a un valore di 150 euro) importati da paesi terzi.

Con questo nuovo schema, l’IVA dovrà essere pagata al momento dell’acquisto del prodotto (POS), anziché quando attraversa la dogana europea.

NB: Dovrai iniziare a riscuotere l’IVA quando effettui vendite tramite il tuo negozio in eCommerce, al checkout. 

Cronologia dei cambiamenti

Abbiamo riassunto nella tabella sottostante le novità che verranno introdotte con la nuova normativa:

POSIZIONE IVA UE
Fino al 30/06/2021 Dopo il 01/07/2021
Venditori UE a clienti UE L’IVA dipende da diversi fattori, potrebbe essere richiesta la registrazione in più paesi. È necessaria una sola registrazione IVA UE, insieme alla semplice compilazione della documentazione OSS.
Venditori di paesi terzi a clienti europei Secondo le norme IVA applicabili fino al 1° luglio 2021, non è necessario pagare l’IVA all’importazione per i beni commerciali di valore fino a 22 EUR. l’IVA va riscossa al POS, l’aliquota dipende dal paese di destinazione.

Necessaria registrazione IVA UE, insieme alla presentazione di una dichiarazione OSS di un paese terzo.

Dal 1° luglio 2021 l’IVA sarà dovuta su tutti i beni commerciali importati nell’UE indipendentemente dal loro valore.

Di conseguenza è stato creato un regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell’UE per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA dovuta sulla vendita di beni di valore modesto. Questo regime, più comunemente denominato regime di importazione, consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell’UE di riscuotere presso l’acquirente l’IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto (beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 EUR) nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS).

Se si ricorre all’IOSS, l’importazione (immissione in libera pratica) di beni di valore modesto nell’UE è esente da IVA. L’IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall’acquirente. Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio.

Vendere tramite un Marketplace (eBay, Amazon, ecc.)

Se vendi articoli attraverso un mercato online come eBay e Amazon, non ci saranno cambiamenti nei prezzi dei prodotti che ci paghi.

Questo perché è il marketplace stesso che gestirà la riscossione dell’IVA dagli acquirenti situati nell’Unione Europea e ci fornirà il loro IOSS pubblico che passerà agli spedizionieri.

Vendere attraverso una piattaforma indipendente (Shopify, WooCommerce, ecc.)

Se vendi sul tuo store costruito con una piattaforma quale CommerceHQ, Shopify, WooCommerce o Storeden, hai  2 opzioni:

Hai un numero IOSS

Se sei già registrato alla piattaforma IOSS e hai un numero di registrazione puoi caricarlo nell’area impostazioni, in questo modo potremo passarlo allo spedizioniere che consegnerà i tuoi pacchi in UE senza applicando eventuali costi aggiuntivi.

In questo modo gestisci l’IVA internamente al tuo negozio in modo da poter impostare le aliquote corrette per ogni paese, 17% per il Lussemburgo e 22% per l’Italia.

Non hai un numero IOSS

Se ancora non disponi di un numero di identificazione IOSS, potrai comunque continuare a spedire prodotti nell’UE, ma dovrai pagare un extra alla compagnia di spedizione.
Per questo motivo, dal 24 giugno se invii il tuo numero IOSS, potrai vedere dei costi aggiuntivi al momento del pagamento per ogni ordine diretto in un paese dell’Unione Europea.

Ricorda, inoltre, che devi aggiungere i valori IVA corretti all’interno delle impostazioni del tuo negozio per ciascun paese in cui hai intenzione di vendere. Come vedi di seguito, questi variano dal 17% del Lussemburgo fino al 27% dell Ungheria:

  1. Austria 20%
  2. Belgio 21%
  3. Bulgaria 20%
  4. Croazia 25%
  5. Cipro 19%
  6. Repubblica Ceca 21%
  7. Danimarca 25%
  8. Estonia 20%
  9. Finlandia 24%
  10. Francia 20%
  11. Germany 19%
  12. Grecia 24%
  13. Ungheria 27%
  14. Irlanda 23%
  15. Italia 22%
  16. Lituania 21%
  17. Lettonia 21%
  18. Lussemburgo 17%
  19. Malta 18%
  20. Paesi Bassi 21%
  21. Polonia 23%
  22. Portogallo 23%
  23. Romania 19%
  24. Slovacchia 20%
  25. Slovenia 22%
  26. Spagna 21%
  27. Svezia 25%

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