- 9 Luglio 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE
Attestare la propria regolarità contributiva è necessario, ad esempio, per poter partecipare a gare d’appalto di opere pubbliche, di forniture e servizi, nell’edilizia privata e per poter usufruire di finanziamenti, agevolazioni e sovvenzioni. In questo articolo vi spieghiamo come verificare la regolarità contributiva di una impresa tramite il DURC.
Cosa si intende per regolarità contributiva?
Con il termine regolarità contributiva si fa riferimento alla “correttezza contributiva” ovvero alla regolarità di una impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi e anche in tutti gli altri obblighi previsti nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.
A queste ultime, in base a quanto stabilito dalla Legge n. 266/2002 e dal Decreto Legislativo n. 276/2003, è riconosciuta la possibilità di stipulare convenzioni per il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Cos’è e a cosa serve il Durc online?
Il DURC è, quindi, un documento che consente di verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, di INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.
Dal 1° luglio 2015, con l’entrata in vigore del d.m. 30/01/2015, il DURC online ha sostituito il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24/10/2007. Questo era previsto in caso di:
- erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque tipologia, compresi quelli indicati all’art. 1, c. 553, della L. n. 266/2005;
- procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- rilascio dell’attestazione SOA;
- utilizzo di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Chi chiede il Durc?
Come riportato sul sito web dell’INPS, possono effettuare la verifica di regolarità contributiva e, quindi, chiedere il Durc:
- le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti;
- la Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l’esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva;
- le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’art. 90, c. 9 del d.l. n. 81/2008;
- le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari e i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
- l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
- le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.
Come fare per avere il Durc?
Il controllo della regolarità contributiva deve essere svolto in modalità telematica e in tempo reale tramite il servizio “Durc On Line“, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare.
Se il soggetto è regolare, viene generato un documento in formato .pdf denominato, appunto, Durc On Line. Questo ha validità di 120 giorni dalla data di verifica della regolarità.
Se vengono effettuati controlli su un soggetto per cui è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, allora il servizio rinvia allo stesso documento (art. 6, c. 3, d.m. 30/01/2015).
La validità del Durc online 2020
L’INPS, con il messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020, ha comunicato che la proroga di validità dei DURC online ha ad oggetto solo i documenti con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, e che questi conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Inoltre, nel successivo messaggio n. 2510 del 18 giugno 2020 vengono riportate le precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle richieste di verifica della regolarità contributiva presentate tra il 30 aprile 2020 e il 19 maggio 2020. Viene riconfermato che la proroga di validità dei DURC online è limitata solo ai documenti con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.
A partire dal 16 giugno 2020, quindi, alle nuove richieste di verifica sono applicati i criteri ordinari previsti dal d.m. 30/01/2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, così come modificato dal d.m. 23 febbraio 2016.
Leggi anche >> Durc Online: precisazioni e chiarimenti ufficiali dell’INPS
Cosa fare in caso di Durc irregolare?
Se l’INPS, l’INAIL o le Casse Edili non possono attestare la regolarità contributiva in tempo reale, viene inviata tramite Pec all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato l’invito a regolarizzare la posizione contributiva indicando le cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. L’interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro 15 giorni dalla notifica dell’invito.
Se non si procede alla regolarizzazione, entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione evidenziando gli importi a debito e le cause di irregolarità.
Le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti, in caso di irregolarità contributiva, devono attivare il procedimento stabilito dall’art. 31, c. 3 e 8-bis del d.l. 69/2013 convertito dalla l. 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.
Che differenza c’è con il DURC fiscale?
Si parla spesso di DURC fiscale riferendosi al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’art. 17-bis. Questo si distingue dal Documento Unico di Regolarità Contributiva perché innanzitutto è rilasciato dall’Agenzia Entrate e poi perché consente di verificare che le imprese appaltatrici siano dotate di alcuni specifici requisiti richiesti relativamente alle ritenute negli appalti superiori ai 200.000 euro. Si tratta, quindi, di due documenti che certificano informazioni differenti.
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