FISCO CONSULTING

Il lavoratore può prendere le ferie durante il periodo di preavviso di dimissioni o di licenziamento? E il datore di lavoro può obbligare il lavoratore ad andare in ferie durante il preavviso?

Ci capita spesso nel lavoro di tutti giorni di dover rispondere a queste domande poste nell’uno e nell’altro caso sia dai dipendenti che dalle aziende.

Partiamo dal presupposto che nel contratto di lavoro a tempo indeterminato datore e dipendente possono decidere unilateralmente di interrompere il rapporto, con licenziamento e dimissioni, ma devono anticipare la loro decisione alla controparte entro un determinato periodo di tempo chiamato periodo di preavviso.

In sostanza, il periodo di preavviso è quel lasso di tempo che deve obbligatoriamente intercorrere tra la comunicazione dell’intenzione di voler risolvere il contratto e quello che sarà l’ultimo giorno di lavoro. Serve quindi all’azienda per trovare un nuovo lavoratore e al lavoratore per non rimanere senza posto da un momento all’altro.

Fatta questa breve, ma doverosa premessa vediamo ora quando non è dovuto il preavviso e poi cosa dice la legge in merito alla fruizione delle ferie nel preavviso.

Preavviso, quando non è dovuto

Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto:

  • Licenziamento o dimissioni per giusta causa;
  • in caso di licenziamento o dimissioni durante o al termine del periodo di prova;
  • in caso di licenziamento o dimissioni nei contratti a termine;
  • per la risoluzione consensuale del rapporto;
  • per mancata ripresa del servizio a seguito di sentenza che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro;
  • quando lavoratrice o lavoratore si dimettono nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento ai sensi della normativa sulla maternità (dall’inizio della gravidanza fino ad un anno di età del bambino).

Durata del preavviso

La durata del preavviso è stabilita dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro e cambia a seconda del livello e dell’anzianità aziendale del dimissionario o del licenziato sul presupposto che la funzione del preavviso è quella di permettere alla parte che lo subisce di:

  • Trovare un sostituto e/o riorganizzare l’attività produttiva (a beneficio dell’azienda in caso di dimissioni);
  • Cercare un’altra occupazione (a beneficio del dipendente in caso di licenziamento).

I periodi di preavviso sono disciplinati dai CCNL sul presupposto che a livelli retributivi elevati corrispondono mansioni complesse difficilmente sostituibili dall’azienda in tempi brevi o che mettono in difficoltà il licenziato nel cercare un’altra occupazione per via proprio della retribuzione di importo non trascurabile.

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue regolarmente:

  • Il dipendente presta l’attività lavorativa manuale o intellettuale definita nel contratto;
  • Il datore si impegna a consentire al dipendente di svolgere l’attività lavorativa e a corrispondergli la retribuzione.

Eventi che interrompono il preavviso

Per determinati eventi il periodo di preavviso si interrompe:

  • Malattia;
  • Infortunio;
  • Maternità;
  • Richiamo alle armi;
  • Ferie.

Datore e dipendente possono però accordarsi per far godere a quest’ultimo le ferie residue durante il periodo di preavviso senza che quest’ultimo si sospenda. Vediamolo nel dettaglio.

Ferie durante il preavviso: regola generale

La regola generale è che le ferie durante il preavviso ne interrompono la decorrenza. Prendiamo il caso di un impiegato cui si applica il CCNL Commercio e Terziario – Confcommercio con meno di 5 anni di anzianità in azienda e inquadrato al 3° livello. Questo significa che il suo preavviso in caso di dimissioni è pari a 15 giorni di calendario, decorrenti dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Il dipendente comunica la sua intenzione di dimettersi il 29 ottobre con ultimo giorno di lavoro il 15 novembre. Se nel lasso di tempo 29 ottobre – 15 novembre il dipendente va in ferie per 5 giorni (sempre di calendario) l’ultimo giorno di lavoro viene prorogato per un periodo di pari durata, nello specifico il 20 novembre.

Effetto sospensivo

Le ferie durante il preavviso hanno l’effetto di sospenderne la decorrenza, essendo considerato un evento che impedisce:

  • Al dipendente di concludere la propria esperienza lavorativa dedicandosi ai compiti rimasti (in caso di licenziamento);
  • All’azienda di utilizzare il dipendente (in caso di dimissioni) per affiancargli il sostituto o sfruttare i giorni restanti per sbrigare le ultime incombenze.

Deroga alla regola generale

In deroga all’effetto sospensivo, la parte che subisce il recesso può chiedere che le ferie residue siano godute durante il preavviso, senza che ciò posticipi l’ultimo giorno di lavoro:

  • In caso di licenziamento dev’essere il dipendente a chiedere di fruire delle ferie;
  • nelle dimissioni è l’azienda a collocare in ferie il dipendente.

In entrambi i casi, la richiesta dev’essere firmata per ricevuta e accettazione dalla controparte.

In condizioni normali è l’azienda a decidere la collocazione temporale e il periodo di ferie, tenendo conto da un lato delle esigenze aziendali e dall’altro di quelle personali dei dipendenti.

ULTIME NEWS

I NOSTRI SERVIZI ONLINE PIU' VENDUTI

flyer 2024 versione-01

Ogni giorno professionisti e aziende di tutta Italia usano i servizi di Fisco Consulting

Open chat
1
Ciao,
se hai bisogno di Info o Assistenza contattaci QUI.

Il Team di Fisco Consulting