Questo glossario è tratto dalla pubblicazione dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Agenzia delle Entrate IL LINGUAGGIO DEL FISCO, Dizionario pratico dei termini tributari.
ABITAZIONE PRINCIPALE
È l’abitazione che beneficia di varie agevolazioni quali, ad esempio, l’esclusione dall’Irpef, la detrazione degli interessi del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione, da una detrazione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici). Ai fini dell’Irpef, è quella posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale (ad esempio, usufrutto) e abitata abitualmente dal contribuente e/o dai suoi familiari. Nel campo delle imposte dirette, in caso di trasferimento di un’unità immobiliare (compravendita, donazione, successione), per godere delle particolari agevolazioni previste (imposta di registro o Iva in misura ridotta, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) occorre invece che la stessa possieda i requisiti richiesti per essere considerata “prima casa”. Con tale espressione si intende l’immobile non di lusso acquistato nel comune di residenza o di lavoro da chi non possiede la proprietà di altra abitazione nello stesso comune.
ACCANTONAMENTO
E’ un componente negativo del reddito d’impresa. L’accantonamento si realizza contabilmente, iscrivendo nel passivo dello Stato patrimoniale, in contropartita del costo, fondi destinati alla copertura di rischi o spese future.
ACCATASTAMENTO
Iscrizione degli immobili nei registri catastali con la conseguente attribuzione della rendita.Ai fini dell’accatastamento i proprietari devono denunciare all’Ufficio del Territorio le nuove costruzioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono diventate utilizzabili per l’uso a cui sono destinate. Con un’apposita procedura informatica il contribuente, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale. L’ufficio, se rettifica la rendita già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale può essere presentato, entro 60 giorni, ricorso presso la competente Commissione tributaria.
ACCERTAMENTO
Atto o complesso di atti adottati dall’Agenzia delle entrate, entro precisi termini di decadenza, per determinare l’imponibile e l’imposta del contribuente. Per i principali tributi può essere di vari tipi (analitico, sintetico, induttivo, ecc.) a seconda delle modalità con cui viene effettuato. Per l’A. gli uffici si avvalgono, in via generale, degli elementi risultanti dalla banca dati dell’anagrafe tributaria e delle notizie acquisite direttamente (anche tramite accessi, ispezioni e verifiche presso il contribuente) o indirettamente. La procedura di A. si conclude, normalmente, con la notifica degli addebiti attraverso un apposito avviso (v.). Di solito l’accertamento è unico e globale e, quindi, non può essere “integrato” con la notifica di ulteriori accertamenti, se non in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Tuttavia gli uffici possono notificare al contribuente un accertamento parziale, sulla base di dati in possesso dell’anagrafe tributaria o di segnalazioni pervenute dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni o risultanti dagli studi di settore. L’accertamento parziale può interessare, ad esempio, redditi di partecipazione in società, redditi di fabbricati, deduzioni, esenzioni ed agevolazioni non spettanti e non esclude la possibilità di successivi controlli di carattere generale, sempre nel rispetto dei termini previsti.
ACCERTAMENTO ANALITICO
È la metodologia di accertamento utilizzata, sia nell’ambito delle imposte sui redditi sia dell’Iva, per ricostruire l’imponibile partendo dalla contabilità del contribuente.
ACCERTAMENTO CATASTALE
Operazione consistente nell’individuazione, anche mediante un apposito sopralluogo, dell’unità immobiliare denunciata, nella verifica dell’esattezza dei dati ed elementi dichiarati, nel controllo della corrispondenza tra lo stato di fatto e la planimetria.
ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)
Procedimento mediante il quale la rettifica della base imponibile dichiarata (o la sua determinazione in caso di omessa dichiarazione) è fatta in contraddittorio tra l’ufficio finanziario e il contribuente. Si concretizza in un atto dell’ufficio sottoscritto, per adesione, anche dal contribuente. I contribuenti che aderiscono all’A. hanno diversi vantaggi, tra cui:
- la riduzione a un quarto delle sanzioni;
- la riduzione delle pene previste per i reati tributari (fino alla metà) e la non applicabilità delle sanzioni accessorie, se l’accertamento con adesione viene perfezionato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado;
- la chiusura totale della controversia (l’amministrazione non può fare accertamenti sull’imponibile concordato, se non in certi casi tassativamente determinati).
La definizione può avere ad oggetto tutte le principali imposte dirette (Irpef, Irpeg, Irap, imposte sostitutive) ed indirette (Iva, Registro, Ipotecarie e Catastali). La procedura si perfeziona con il versamento delle somme dovute che può avvenire anche in forma rateale. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia. V. anche conciliazione giudiziale.
ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE
Attività di controllo di vario tipo svolte nei locali destinati all’esercizio dell’attività del contribuente. Dopo il loro inizio il contribuente perde il diritto di avvalersi di talune opportunità previste in suo favore (es., ravvedimento). V. anche accesso, ispezione, verifica, poteri degli uffici.
ACCESSO
Potere di entrare in un luogo e di fermarvisi, anche senza o contro il consenso del contribuente, al fine di eseguire le operazioni autorizzate dal responsabile dell’ufficio competente dell’Agenzia. L’attuale legislazione consente l’A. sia nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali o agricole sia in quelli destinati all’esercizio di arti e professioni. Se deve essere effettuato in altri locali (esempio: abitazione privata) occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica motivata dall’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie (v. Poteri degli uffici).
ACCISE (O IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E CONSUMO)
Imposte indirette che gravano su determinati prodotti energetici o di origine alcolica. A seconda dei casi, l’imposta può essere dovuta al momento della fabbricazione o della importazione oppure a quello dell’immissione al consumo. Tra le principali A. vi sono: imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, imposta di fabbricazione sugli oli minerali, imposta di consumo sull’energia elettrica, imposta di consumo sul gas metano, imposta di consumo sugli oli lubrificanti.
ACCONTO IRPEF
E’ l’importo che il contribuente è generalmente tenuto a versare come anticipo dell’imposta sui redditi dovuta per l’anno in corso. Per stabilire se l’A. è dovuto o meno occorre far riferimento all’imposta calcolata con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente. Se il debito Irpef che risulta:
- non è superiore a euro 51,65, non è dovuto acconto;
- supera euro 51,65, è dovuto un acconto nella misura del 98% del suo ammontare. In questo caso, il contribuente deve provvedere al versamento della somma dovuta:
- in unica soluzione (entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è inferiore a euro 259,26;
- in due rate (40 % la prima, da versare entro il termine previsto per il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente; 60% la seconda, da versare entro il mese di novembre) se l’importo dovuto è pari o superiore a euro 259,26.
Il contribuente che prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione può determinare l’acconto sulla base dell’imposta prevista.
ACQUIESCENZA
Versamento entro i termini delle somme dovute a seguito di un accertamento operato dall’Ufficio, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell’accertamento con adesione, con diritto alla riduzione ad 1/4 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute a seguito di accertamento possono essere versate anche ratealmente. In tal caso sono dovuti gli interessi legali e il contribuente è tenuto a prestare garanzia.
ACQUISTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
Facoltà concessa agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza ricevere addebito dell’Iva, nei limiti di un determinato importo (plafond). Lo status di esportatore abituale si acquisisce se l’ammontare delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti è stato superiore al 10% del volume d’affari. Finalità dell’istituto è quella di evitare il formarsi di un eccessivo credito Iva che finirebbe con il penalizzare le imprese esportatrici.
ADDIZIONALI ALL’IRPEF
Imposte dovute dalle persone fisiche e determinate mediante applicazione di un’aliquota fissa al reddito assoggettato ad Irpef. Le A. sono destinate alla Regione (addizionale regionale) e al comune di domicilio fiscale (addizionale comunale). Per i lavoratori dipendenti ed i soggetti a loro assimilati il prelievo delle A. è effettuato dal sostituto d’imposta, per gli altri contribuenti è determinato e versato in sede di dichiarazione dei redditi.
Per l’anno 2001, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata stabilita nella misura dello 0,9% per tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla Regione fino all’1,4%.
L’addizionale comunale all’Irpef, invece, è articolata in due aliquote distinte:
- una, di compartecipazione (fissata con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, da emanarsi entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale comunale si riferisce) ed uguale per tutti i comuni
- un’altra, variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dell’ente che può istituirla, con proprio provvedimento, entro la percentuale massima dello 0,5%. Queste addizionali sono valide solo se pubblicate nel sito Internet www.finanze.it/dipartimentopolitiche fiscali/fiscalitalocale/index.htm.
ADEMPIMENTO
È l’esecuzione di un obbligo posto a carico del contribuente: ad es., la presentazione della dichiarazione o il pagamento di un’imposta.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ente pubblico non economico, operativo dal gennaio 2001, incaricato di provvedere alla gestione, all’accertamento e alla riscossione dei tributi erariali, sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero mantiene la responsabilità di indirizzo politico, mentre all’A. è attribuita la responsabilità gestionale ed operativa. I rapporti tra il Ministero e l’A. sono regolati da una Convenzione annuale nella quale sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. L’A. può reperire ulteriori entrate a fronte dell’erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.
Organi dell’A. sono il Direttore, che la rappresenta e la dirige, il Comitato Direttivo, il Comitato dei Revisori dei Conti. Le norme di funzionamento dell’A. sono contenute nei Regolamenti di amministrazione deliberati dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore e sottoposti al Ministero dell’economia e delle finanze. I Regolamenti disciplinano l’organizzazione, i criteri di assunzione del personale, la determinazione delle dotazioni organiche, l’accesso alla dirigenza. I principali obiettivi dell’A. sono:
- la semplificazione dei rapporti con i contribuenti
- la facilitazione dei servizi di assistenza ed informazione
- il potenziamento dell’azione di contrasto all’evasione
- la ricerca della massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.
A livello centrale, l’A. è articolata in Uffici di staff del Direttore e in Direzioni centrali, a livello locale in Direzioni regionali e Uffici locali (V. anche Centri operativi).
AGENZIE FISCALI
Enti pubblici non economici nati dalla riorganizzazione del Ministero delle Finanze attuata con il decreto legislativo 300/99. Le quattro A. (Entrate, Dogane, Territorio e Demanio) esercitano le funzioni precedentemente affidate ai Dipartimenti del vecchio Ministero. Sono dotate di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria nell’ambito di una convenzione stipulata annualmente con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale assegna gli indirizzi strategici e svolge un costante monitoraggio sulla loro attività.
AGEVOLAZIONE FISCALE
Trattamento preferenziale accordato in determinati casi; si concretizza generalmente nell’applicazione di un’aliquota ridotta oppure nella concessione di crediti d’imposta, deduzioni dall’imponibile, detrazioni d’imposta, esenzioni.
AGEVOLAZIONI PER DISABILI
Benefici fiscali previsti per i portatori di handicap, notevolmente ampliati dalle leggi finanziarie degli ultimi anni. Le principali agevolazioni sono: per i figli a carico:
- dal 2002, per ogni figlio portatore di handicap spetta una speciale detrazione pari a 774,69 euro
per i veicoli:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto;
- l’esenzione dal bollo auto;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici:
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
- l’Iva agevolata al 4%;
- la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfettario) del cane guida per i non vedenti;
- la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dai sordomuti
per le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap:
- la possibilità ai fini Irpef di dedurre dal reddito l’intera spesa, anche da parte del familiare e anche se il disabile non è fiscalmente a carico (v. Familiari a carico).
per l’abbattimento delle barriere architettoniche:
- proroga per il 2002 della detrazione d’imposta (del 36%) e aliquota Iva ridotta al 4% per le spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
per l’assistenza personale:
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di € 1.549,37) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza.
AGGIO
Somma che il concessionario percepisce per la sua attività di riscossione delle imposte.
ALIQUOTA
Percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta. L’A. indica la misura del prelievo fiscale e può essere fissa (come, per esempio, per l’Irpeg) ovvero più o meno crescente con l’aumentare della base imponibile. In questo caso si dice progressiva (es., le aliquote Irpef).
ALIQUOTA MARGINALE
Percentuale di imposta applicata alla porzione di reddito ricadente nell’ultimo scaglione.
ALIQUOTA MEDIA
Rapporto tra l’ammontare complessivo dell’imposta e il reddito imponibile.
AMMORTAMENTO DEI BENI
Procedimento contabile con cui si fa concorrere per quote il costo originario di un bene che ha carattere durevole, sia materiale (macchinario, impianto, fabbricato, automezzo) o immateriale (es. avviamento), alla determinazione dei costi relativi a ciascun periodo d’imposta. L’ammortamento si effettua nei casi in cui il contributo all’attività economica di un certo bene abbia durata superiore al periodo di tempo nel quale si calcola il risultato d’esercizio (generalmente l’anno).
ANAGRAFE TRIBUTARIA
Centro di raccolta ed elaborazione dei dati di interesse fiscale riguardanti tutte le persone fisiche, le società, gli enti, ai quali è attribuito, a cura dell’Agenzia delle entrate, un codice identificativo (codice fiscale, partita Iva). Mediante l’A.T. gli uffici dell’Agenzia possono ottenere i dati utili ai fini dell’accertamento dei redditi e del contrasto all’evasione fiscale.
ASSE EREDITARIO
Insieme dei beni e diritti appartenuti al defunto; identifica il patrimonio caduto in successione nel suo complesso.
ASSISTENZA FISCALE
Servizio introdotto allo scopo di semplificare la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati. Questi contribuenti, utilizzando un apposito modello (mod. 730) possono presentare la dichiarazione direttamente al proprio datore di lavoro o Ente pensionistico oppure ai Centri di assistenza fiscale (Caf). Il modello 730 offre numerosi vantaggi rispetto al modello UNICO: è più facile da compilare, non richiede calcoli, consente di ottenere eventuali rimborsi con la busta paga o con la pensione entro i mesi di luglio o agosto successivi alla data di presentazione. Esistono anche Caf-imprese per l’assistenza agli esercenti attività imprenditoriale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione per attestare la propria situazione giuridica, ad es.: luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, ecc. Nel caso che le dichiarazioni si rivelino false, il loro autore ne sarà responsabile penalmente.
AUTOLIQUIDAZIONE – AUTOTASSAZIONE
Calcolo e versamento dell’imposta dovuta effettuati direttamente dal contribuente nei casi previsti dalla legge.
AUTONOMIA TRIBUTARIA
Potestà attribuita alle Regioni e agli enti locali di stabilire e riscuotere tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
AUTOTUTELA
È la possibilità che ha ogni pubblica amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L’agenzia delle entrate provvede alla correzione su richiesta del contribuente o d’ufficio. Non è necessario che il contribuente abbia presentato ricorso alla Commissione tributaria. Qualsiasi atto di per sé idoneo a ledere gli interessi del contribuente può essere oggetto di riesame. Competente per l’annullamento dell’atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l’atto. Nel caso che questo ometta di dar seguito all’annullamento senza giustificato motivo può provvedervi, in via sostitutiva, la Direzione regionale da cui l’ufficio dipende.
Il potere di annullamento dell’atto, o di rinuncia all’imposizione, sorge in tutti i casi di illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di:
- errore di persona;
- evidente errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto dell’imposta;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione.
L’annullamento può essere effettuato anche se è pendente il giudizio o se l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere e anche se il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.) con sentenza passata in giudicato. Non è consentito solo in presenza di un giudicato di merito favorevole all’Ufficio. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad es., il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.
AVVISI DI PAGAMENTO
(v. Cartelle di pagamento)
AVVISO BONARIO
Comunicazione inviata dal concessionario della riscossione al contribuente allo scopo di informarlo degli eventuali errori riscontrati in fase di liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni. La sua funzione è quella di consentire al contribuente la regolarizzazione della propria posizione usufruendo della riduzione delle sanzioni, senza attendere l’invio della cartella di pagamento. Non è un atto impositivo e pertanto non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria.
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente. L’A., che deve essere sempre motivato, a pena di nullità, anche in osservanza delle disposizioni dello Statuto del contribuente, deve indicare:
- gli imponibili accertati e le aliquote applicate;
- le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta;
- l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento;
- le modalità e il termine del pagamento;
- l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
La forma dell’avviso di accertamento varia a seconda del tributo cui si riferisce. Da qualche anno è consentita la notifica di un atto di accertamento “unificato” che contiene accertamenti o rettifiche riguardanti più tributi. Giuridicamente gli avvisi rimangono però distinti e sono quindi autonomamente impugnabili.
Voci collegate: Accertamento, ricorso, versamenti, verifiche.
AZIONE ESECUTIVA
(v. Esecuzione forzata)
Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. In materia di imposte dirette (Irpef, Irpeg), la base imponibile è l’importo che residua dopo avere applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e riduzioni previste; per l’Ici, è un multiplo della rendita catastale rivalutata. Nel campo delle imposte indirette varia da tributo a tributo: ad esempio nell’Iva è costituita normalmente dal corrispettivo delle cessioni e delle prestazioni di servizi; nell’imposta di registro dal valore del bene o del diritto.
- proventi derivanti dalla partecipazione in società ed enti, come i dividendi distribuiti dalle società di capitale
- interessi e altri proventi derivanti da mutui o altre forme di investimento.
(V. anche Redditi di capitale [tassazione]).
- le dichiarazioni presentate;
- i rimborsi di imposte dirette ed indirette;
- i versamenti effettuati tramite i modelli F24 e F23;
- gli atti del registro che li riguardano;
- codice fiscale, dati anagrafici e residenza;
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale, sede legale e descrizione dell’attività di una ditta individuale.
Possono accedere al servizio coloro che sono in possesso del Codice Pin.
- dal 31-12-2001: Milano, Palermo, Pescara, Roma, Venezia
- dal 30-04-2002: Bologna e Salerno
- dal 30-06-2002: Cagliari, Genova, Torino, Trento
- dal 31-12-2002: Bari.
La soppressione dei Centri di servizio ha comportato la ripartizione delle competenze ad essi attribuite tra i due nuovi Centri Operativi e gli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate.
Centro operativo di Venezia
- i controlli preventivi di qualità sugli esiti delle liquidazioni e sulle eventuali successive comunicazioni di irregolarità, ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 1999;
- la ricezione ed acquisizione delle dichiarazioni fiscali spedite dall’estero;
Centro operativo di Pescara
- la gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia;
- il controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette;
- il controllo dei crediti di imposta previsti dalle leggi speciali;
- la gestione dei rimborsi a non residenti, i rimborsi Ici relativi al 1993.
Per le persone fisiche i caratteri (lettere e numeri) del codice fiscale hanno il seguente significato:
- le prime tre lettere sono le prime tre consonanti del cognome; se questo ha meno di tre consonanti, queste sono seguite dalle prime vocali fino ad avere tre caratteri. Se il cognome ha due caratteri, il terzo sarà la lettera X;
- lo stesso criterio vale per il nome, che fornisce le seconde tre lettere; se questo è formato da più di tre consonanti, si prendono la prima, la terza e la quarta;
- i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita;
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita (non si utilizzano le lettere F, G, I, N, O, Q, U,V, Z);
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita, che per le femmine è aumentato di 40 unità;
- i caratteri da 12 a 15 indicano il luogo di nascita;
- infine, l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dall’Anagrafe tributaria secondo uno specifico algoritmo.
V. anche Omocodia.
- riduzione ad un terzo delle sanzioni;
- diminuzione fino alla metà delle pene previste per i reati tributari, con la non applicazione delle pene accessorie;
- compensazione delle spese di giudizio.
La conciliazione può anche riguardare solo alcuni aspetti della controversia; in tal caso, essa prosegue nei modi ordinari limitatamente alle questioni non conciliate. La procedura si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni, dell’intera somma ovvero della prima rata con prestazione di idonea garanzia (fideiussione), se si sceglie il pagamento rateale.
- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
- determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
L’esito del C.F. è comunicato al contribuente. Il contribuente che entro trenta giorni, provvede al versamento delle somme richieste beneficia della riduzione di un terzo della sanzione.
- all’abitazione delle persone addette alla coltivazione del terreno, nonché dei familiari conviventi a loro carico, alla custodia dei fondi e del bestiame;
- al ricovero degli animali necessari per quella coltivazione;
- alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli.
Ai fini fiscali le C. R. non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
Per i crediti fino a 4.131,66 euro è previsto l’invio al contribuente, tramite Postel, di due diversi tipi di avvisi:
- per gli importi fino a 1.549,37 euro un invito a presentarsi in una qualsiasi agenzia postale, presso la quale può riscuotere il rimborso in contanti;
- per gli importi da 1.549,37 a 4.131,66 euro, una lettera contenente un modello – da compilare e consegnare ad un’agenzia postale o ad un ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, cui può essere trasmesso anche in via telematica – nel quale deve essere espressa la preferenza per l’accreditamento su c/c bancario o postale, e indicate le coordinate del conto. Se il contribuente non consegna il modello, il rimborso viene eseguito con l’emissione di un vaglia cambiario della Banca d’Italia oppure, se il contribuente ha fornito a suo tempo le coordinate del proprio conto corrente bancario, mediante l’accreditamento su tale conto.
- un credito derivante da imposte pagate per conto del contribuente da altri soggetti, come ad esempio il C. d’imposta sui dividendi o il C. d’imposta sui fondi comuni;
- una agevolazione che riduce il debito d’imposta, come ad esempio il C. d’imposta per nuove iniziative, per le imprese di autotrasporto, per nuove assunzioni, ecc.
Esempio: nel 2002 con un reddito di 20.658,28 euro, una spesa deducibile di 1.549,37 euro permette un risparmio di 509,74 euro (pari al 32,9%, l’aliquota dello scaglione corrispondente comprensiva dell’addizionale regionale); se il contribuente dichiara 82.633,10 euro (l’aliquota marginale, comprensiva dell’addizionale regionale, è del 45,9%) il risparmio sale a 711,16 euro. Una spesa “detraibile”, al contrario, consente sempre un risparmio del 19%, a prescindere dall’entità del reddito.
Sono tra le spese deducibili dal reddito:
- le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e alcuni volontari;
- i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali;
- i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare;
- le erogazioni liberali alle istituzioni religiose;
- gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato;
- gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale;
- gli assegni alimentari stabiliti dal giudice e corrisposti ai familiari indicati nell’art. 433 del codice civile;
- i contributi a consorzi obbligatori;
- i contributi per i Paesi in via di sviluppo (v. elenco nel sito www.esteri.it);
- i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- i canoni, livelli e censi;
- le indennità per perdita dell’avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni elettorali;
- le somme restituite al sostituto d’imposta, se tassate in precedenza;
- il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’adozione di minori stranieri, purché certificate dagli enti autorizzati a curare le relative procedure (v. elenco nel sito www.giustizia. it);
- le somme erogate a titolo di liberalità per il pagamento delle spese difensive di coloro che vengono ammessi al gratuito patrocinio.
DETRAZIONI
Agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta lorda. In particolare le D. spettano ai contribuenti che hanno familiari a carico o che posseggono redditi di lavoro dipendente o di pensione, di lavoro autonomo o professionale o di impresa minore.
Danno inoltre diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura fissa del 19%:
- le spese sanitarie (per l’importo eccedente euro 129,11);
- le spese sostenute per l’acquisto dei veicoli, dei sussidi tecnici e informatici e gli altri mezzi di ausilio per i portatori di handicap;
- gli interessi passivi sui mutui destinati all’acquisto dell’abitazione principale e quelli per la ristrutturazione stipulati nel 1997, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale;
- gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari;
- le spese funebri;
- le tasse scolastiche;
- i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (per i contratti stipulati fino al 2000);
- i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001);
- spese veterinarie;
- spese per la conservazione del patrimonio storico e artistico;
- erogazioni liberali per lo spettacolo e/o enti lirici;
- erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche;
- erogazioni liberali a favore delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici;
- contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;
- erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
DICHIARANTE
Chi presenta la dichiarazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Possibilità concessa ai coniugi che presentano la dichiarazione tramite il modello 730 di compilare un’unica dichiarazione quando ricorrono certe condizioni.
DICHIARAZIONE CORRETTIVA (ENTRO I TERMINI)
Dichiarazione dei redditi rettificativa del modello Unico già presentato, che possono trasmettere (purché entro il termine di presentazione della dichiarazione) i contribuenti che si accorgono di avere omesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili. Sul modello deve essere barrata l’apposita casella “Correttiva nei termini”. Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa evidenziano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini previsti. Se scaturisce un maggior credito o una minore imposta, può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l’anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione (v. anche Dichiarazione integrativa).
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
È l’atto attraverso il quale il contribuente comunica la propria situazione reddituale. La D. deve essere presentata da tutte le persone che l‘anno precedente hanno avuto redditi (dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni deve essere presentata anche se non hanno percepito alcun reddito) su modelli predisposti annualmente dall’Agenzia delle Entrate. I modelli variano a seconda che si tratti della D. di persone fisiche, società di persone o di capitali. Per le persone fisiche il modello da utilizzare può essere UNICO PF (persone fisiche) oppure – se il dichiarante è un lavoratore dipendente o un pensionato – il modello 730.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO 730)
Modello semplificato di dichiarazione che i lavoratori dipendenti, i collaboratori coordinati e continuativi e i pensionati possono consegnare al proprio datore di lavoro o ente pensionistico oppure ad uno degli appositi Centri di assistenza fiscale (Caf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.
Ai Caf – che possono anche, dietro compenso, compilare la dichiarazione – deve essere presentata tutta la documentazione necessaria. Quest’obbligo sussiste anche se al Caf viene presentata la dichiarazione già compilata. Gli indirizzi dei Caf regionali sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it).
Utilizzare il modello 730 presenta notevoli vantaggi:
- è più facile da compilare e non richiede di eseguire calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’amministrazione finanziaria. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico oppure il Caf a cui il contribuente si è rivolto;
- il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta eventualmente trattenuta in più, direttamente nella busta paga o nella rata di pensione del mese di luglio (per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali il rimborso è effettuato a partire dal mese di agosto o di settembre). In caso debba invece pagare delle somme, queste verranno trattenute direttamente dallo stipendio o dalla pensione. Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili, verrà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (riempiendo una apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5% mensile.
Non possono utilizzare il 730 (e devono presentare la dichiarazione col modello UNICO) coloro che possiedono redditi di impresa e redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute (ad es. lavoratori domestici) e coloro che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il 730:
- al sostituto d’imposta se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- al CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (CON IL MODELLO UNICO)
Modello ordinario di dichiarazione che comprende, oltre alla dichiarazione dei redditi, la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva, la dichiarazione Irap e, facoltativamente, anche il modello 770 Ordinario dei sostituti d’imposta. Per la modalità di presentazione, v. la voce Presentazione della dichiarazione Mod. UNICO.
DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
Dichiarazione con la quale il datore di lavoro comunica l’ammontare complessivo dei compensi e delle altre somme erogate ai propri dipendenti e ai prestatori di lavoro autonomo che abbiano svolto attività per l’azienda, nonché delle imposte sostitutive e delle ritenute effettuate sui redditi diversi e sui redditi da capitale (v. anche Modello 770).
DICHIARAZIONE ICI
È la dichiarazione che il contribuente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, deve presentare al Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, da lui posseduti, per i quali si siano verificate variazioni nel corso dell’anno precedente. Va presentata direttamente al Comune oppure spedita in busta bianca a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno all’Ufficio tributi comunale. I Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione con la presentazione di una semplice comunicazione, da trasmettere in tempi diversi da quelli previsti per la dichiarazione dei redditi.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
Documento che consente di rettificare o integrare i dati esposti in una precedente dichiarazione. Presupposto per usufruire di tale possibilità è la valida presentazione della dichiarazione originaria (è valida anche la dichiarazione originaria presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza). La D.I. può essere presentata sia in via telematica (direttamente o tramite un intermediario), ovvero tramite un ufficio postale utilizzando un modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. A seconda del tipo di integrazione o rettifica e dei tempi entro cui viene effettuata, si distinguono vari tipi di D.I.:
- da ravvedimento: è quella che consente la regolarizzazione di errori ed omissioni mediante il versamento delle maggiori imposte dovute, degli interessi moratori calcolati al tasso legale e della sanzione pecuniaria ridotta. Deve essere presentata, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato (v. Ravvedimento);
- a favore del contribuente: può essere presentata per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d’imposta. Anche in questo caso la D. va prodotta entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.
- in aumento: al di là dei termini previsti per il ravvedimento, è sempre possibile correggere gli errori ed integrare le omissioni nelle dichiarazioni che comportino un maggior reddito, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. Sul maggior reddito è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione, senza alcuna riduzione. Questa dichiarazione può essere presentata anche quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
- di errori formali: si tratta di una dichiarazione facoltativa, priva di particolari formalità – al limite, nella forma di una semplice comunicazione – con la quale il contribuente che si avvede di aver commesso errori ed omissioni che non incidono sul debito di imposta e non influiscono sull’azione di controllo (errori “meramente formali”) regolarizza la propria posizione.
DICHIARAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO
Dichiarazione dei redditi Modello Unico, presentata tramite commercialisti, Caf e altri soggetti abilitati. Se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente gli intermediari incaricati di presentarla per via telematica devono rilasciargli:
- una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, comprovante l’assunzione di incarico a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l’originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (la c.d. “ricevuta”), che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per il servizio di accettazione e trasmissione delle dichiarazioni, gli intermediari possono richiedere un corrispettivo. (V. anche Trasmissione telematica).
DICHIARAZIONE VIA INTERNET
Possibilità di compilare la dichiarazione con un apposito programma messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e di trasmetterla via Internet. Sempre via Internet è anche possibile pagare le relative imposte. Per poter utilizzare questo servizio il contribuente deve chiedere il proprio codice pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate. it, nella sezione fisconline. La trasmissione della dichiarazione via Internet è particolarmente utile per i residenti all’estero. Per ottenere il codice Pin questi contribuenti devono, dapprima, inoltrare la propria richiesta via web e poi presentare o spedire via fax copia della richiesta, con allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, al Consolato italiano competente. Le persone temporaneamente non residenti e non iscritte all’anagrafe dell’Ufficio consolare di riferimento non possono inviare l’istanza via fax ma sono tenute a recarsi personalmente presso il Consolato, per consentire la verifica della propria identità. L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvede a far recapitare la prima parte del Pin e la relativa password. Il contribuente che ha ricevuto questa comunicazione può acquisire le restanti sei cifre collegandosi col sito dell’Agenzia.
DIFENSORI ABILITATI
Persone – generalmente iscritte in albi professionali – che possono rappresentare e difendere il contribuente dinanzi alle commissioni tributarie. Nel processo tributario l’assistenza di un D. A. è obbligatoria quando il valore della controversia è superiore ad euro 2.582,28; per valore deve intendersi l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).
Rientrano nella categoria dei D.A., se iscritti nei relativi albi professionali:
- gli avvocati;
- i dottori commercialisti;
- i ragionieri e periti commerciali;
- i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi;
- gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale;
- a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano.
Ai difensori abilitati deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo; in tal caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. Ai non abbienti, riconosciuti tali da un’apposita Commissione esistente presso ogni commissione tributaria, è assicurata l’assistenza gratuita.
DIREZIONI E UFFICI CENTRALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture centrali dell’Agenzia formate da 4 Uffici di staff del Direttore (Pianificazione e controllo, Relazioni esterne, Ispettivo, Studi) e da 7 Direzioni Centrali:
- Direzione centrale gestione tributi
- Direzione centrale accertamento
- Direzione centrale rapporti con enti esterni
- Direzione centrale normativa e contenzioso
- Direzione centrale del personale
- Direzione centrale amministrativa
- Direzione centrale sistemi e processi
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI (DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)
Strutture dell’Agenzia delle entrate (una per ciascuna delle regioni e delle province di Trento e Bolzano) che esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali. La loro articolazione interna varia in funzione delle dimensioni della regione.
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Prerogative riconosciute dallo Statuto del contribuente (v.).
DIRITTO DI ABITAZIONE
Diritto reale sulla casa adibita a residenza familiare e sue pertinenze che spetta al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, e ai componenti della sua famiglia. Spetta anche all’assegnatario dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, concesso con patto di futura vendita o riscatto. Il titolare del diritto di abitazione deve pagare l’imposta comunale sugli immobili (Ici) e dichiarare il reddito del fabbricato ai fini Irpef.
DIRITTO DI INTERPELLO
(v. Interpello)
DISABILI
(v. Agevolazioni per disabili)
DOMICILIO FISCALE (COMUNE DI)
Per le persone fisiche, il comune nella cui anagrafe dei residenti sono iscritte. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la loro sede amministrativa. Per le persone fisiche non residenti è il comune in cui è stato prodotto il reddito o il maggior reddito; per gli altri soggetti non residenti è il comune in cui hanno stabilito una sede secondaria o una stabile organizzazione e, in mancanza, quello nel quale esercitano prevalentemente la loro attività. Il trasferimento della residenza, come quello della sede legale, in altro comune, comporta automaticamente, con effetto dal sessantesimo giorno, il trasferimento del D.F.. In presenza di determinate circostanze, il trasferimento del D. F. può avvenire anche su iniziativa dell’ufficio o su istanza di parte.
DONAZIONI
(v. Successioni e donazioni)
DOPPIA IMPOSIZIONE
Si realizza quando il medesimo reddito viene tassato due volte. La norma fiscale ne sancisce il divieto anche quando si verifica nei confronti di più soggetti in presenza dello stesso presupposto. La duplicazione che avviene, normalmente, nei rapporti internazionali, viene eliminata sia attraverso strumenti di diritto interno (ad esempio, la concessione di un credito d’imposta) sia attraverso i metodi previsti in apposite Convenzioni contro le doppie imposizioni.
DUPLICATO (DEL CODICE FISCALE)
Sostituisce il tesserino del codice fiscale smarrito o rubato, e può essere chiesto all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, per evitare code o il fastidio di recarsi personalmente in un ufficio, si può richiedere ad uno dei videoterminali self-service dell’Agenzia o direttamente via Internet: basta entrare nel sito www.agenziaentrate.it, cliccare su “servizi”, scegliere l’opzione “duplicato codice fiscale” e riempire gli spazi con i propri dati. Dopo qualche giorno di attesa il nuovo tesserino arriverà per posta prioritaria.
- reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;
- redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore di lavoro ha effettuato le operazioni di conguaglio;
- reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a euro 185,92;
- solo redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Non si è comunque tenuti a presentare la dichiarazione, a meno che non si sia obbligati alla tenuta delle scritture contabili, se l’imposta lorda che risulta dovuta dopo l’applicazione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute non supera € 10,33. L’elenco completo dei soggetti esonerati è riportato ogni anno sulle istruzioni alla compilazione del Modello Unico.ESTIMO (TARIFFE DI)Tariffe utilizzate dalla normativa fiscale per la determinazione dei redditi fondiari (reddito dei terreni e dei fabbricati). Sono previste dalla legge catastale e vengono stabilite per ciascuna categoria e classe di terreni e fabbricati.EVASIONE FISCALEComportamento attraverso il quale il contribuente si sottrae in tutto o in parte (evasione totale o parziale) all’imposizione fiscale.
Sono considerati a carico:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- altri familiari, quali: il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali, i genitori adottivi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. Per poter fruire della detrazione per “altri familiari a carico” è necessario che questi, oltre a non superare il predetto limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
FATTURADocumento che deve essere emesso da chi effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi per tutte le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva.FAVOR REIPrincipio in base al quale nessuno può essere assoggettato ad una sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più una violazione punibile. Se, invece, la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. In vigore da sempre nella materia penale, in materia tributaria è stato introdotto nel 1997.FERMO AMMINISTRATIVOProvvedimento cautelare diretto alla tutela dei crediti tributari, che può essere disposto dai concessionari della riscossione sui beni mobili registrati. Quando si tratta di automobili si parla anche, in linguaggio giornalistico, di “ganasce elettroniche”. In pratica l’auto non può circolare e il titolare non può disporre della sua proprietà.FISCAL DRAG(v. Drenaggio fiscale).FISCO-FAXServizio offerto ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate chiamando il numero 848.800.333, che consente di ricevere a domicilio un fax con informazioni fiscali di vario genere (modelli, tabelle, ecc).FISCO-OGGIRivista telematica dell’Agenzia delle Entrate che fornisce aggiornamenti in tempo reale, informazioni, commenti e notizie sulle novità fiscali, consultabile all’indirizzo www.fiscooggi.it.FISCONLINEComplesso di servizi telematici che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente per consentirgli di versare le imposte, presentare dichiarazioni, registrare contratti, consultare i dati riguardanti la propria situazione fiscale e svolgere altre operazioni fiscali senza doversi muovere da casa. Per accedere al servizio occorre richiedere il codice Pin (v.).
È composto da tre membri scelti in ciascuna delle seguenti categorie:
- magistrati, docenti universitari, notai (in questa categoria viene scelto il Presidente);
- dirigenti dell’amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
- avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.
Il G., anche sulla base di segnalazioni inoltrate dal contribuente, può chiedere chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni. Può inoltre rivolgere raccomandazioni agli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e richiamarli al rispetto delle norme dello Statuto o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta; accedere agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza; attivare l’autotutela; segnalare norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti. Il G. presenta una relazione semestrale sull’attività svolta al Ministro dell’Economia e delle Finanze il quale, a sua volta, deve riferire annualmente al Parlamento sul funzionamento dell’organismo e sui provvedimenti adottati a seguito delle sue segnalazioni.GETTITO TRIBUTARIOAmmontare complessivo delle entrate tributarie (imposte, tasse, contributi, tributi speciali) relativo ad un determinato periodo di tempo.
- A Unità immobiliari per uso abitazione o assimila- bili
- B Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi(collegi, caserme, ecc.)
- C Unità immobiliari di tipo commerciale.
- D Immobili destinati a particolari usi (cinema, teatri, opifici, ecc.).
All’interno del gruppo A (abitazioni) sono comprese le seguenti categorie:
- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/2 abitazioni di tipo civile
- A/3 abitazioni di tipo economico
- A/4 abitazioni di tipo popolare
- A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 abitazioni di tipo rurale
- A/7 abitazioni in villini
- A/8 abitazioni in ville
- A/9 castelli e palazzi storico-artistici
- A/10 uffici e studi privati
- A/11 abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
IMMOBILI (IMPOSTE SUGLI)Tributi che colpiscono il reddito di terreni e fabbricati (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso (Ici), il loro trasferimento (imposta di registro, Iva, imposte ipotecaria e catastale). Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva), l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale; nel caso di trasferimento per donazione (o successione), le imposte ipotecaria e catastale più l’imposta di registro se la donazione viene effettuata tra estranei e viene superata la franchigia. Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili viene, quindi, ad essere tassato in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è venuto a confluire. Per l’Ici, invece, il patrimonio immobiliare viene tassato di per sé in modo proporzionale, senza riferimento, salvo casi particolari, alla capacità contributiva del soggetto che lo possiede.IMMOBILI INAGIBILIFabbricati per i quali è stata accertata, dagli organi comunali o da eventuali altri organi competenti, l’inagibilità per degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione. I proprietari possono segnalare all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio Tecnico Erariale) la mancanza dei requisiti che determinano l’ordinaria destinazione dell’immobile e, quindi, ottenere la variazione dell’accertamento catastale. All’immobile verrà attribuita una nuova rendita con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Fino a quando il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito degli I. deve essere tassato secondo i criteri ordinari.IMPONIBILE, REDDITO IMPONIBILE(v. Base imponibile)IMPOSTAParte di ricchezza privata che lo Stato, le regioni e gli enti locali prelevano coattivamente per far fronte alle spese necessarie al loro mantenimento e per soddisfare i bisogni pubblici. Dal punto di vista giuridico, l’I. è un’obbligazione che nasce dalla legge e che ha come caratteri essenziali la coattività e la mancanza di una controprestazione diretta dello Stato. Voci collegate: tassa, tributo.IMPOSTA ACCERTATADebito determinato in seguito ad accertamento, che deve essere pagato dal contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento oppure gradualmente secondo quote crescenti, in caso di presentazione di ricorso, in relazione ai vari gradi del giudizio.IMPOSTA DI BOLLO(v. Bollo)IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO(v. Accise)IMPOSTA DI REGISTROPrelievo che colpisce i trasferimenti di ricchezza. Gli atti sono soggetti a tassazione in base alle aliquote indicate nella tariffa allegata al decreto istitutivo, in misura proporzionale al valore dell’atto registrato. In alcuni casi sono tassati in misura fissa.IMPOSTA LORDAImporto che si ottiene applicando ai singoli scaglioni di reddito imponibile ai fini Irpef le rispettive aliquote marginali. Sottraendo le detrazioni dall’I. L. si ottiene l’imposta netta.IMPOSTA PERSONALETributo che colpisce la ricchezza in quanto appartenente ad una determinata persona. Tipico esempio di I. P. è l’Irpef. Nell’applicazione dell’I.P. si tiene conto di certe condizioni soggettive come ad esempio l’esistenza di familiari a carico, il fatto di svolgere determinate attività lavorative o aver sostenuto particolari spese di rilevanza sociale.IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONEPrelievo sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di pertinenza delle province. È rapportato al tipo e alla potenza dei veicoli.IMPOSTA SOSTITUTIVAIn genere, prelievo di minore entità che sostituisce l’imposta normalmente applicabile. Sono tali, ad esempio, le imposte sostitutive dell’Irpef da applicare, a seconda dei casi, nella misura del 12,5% o del 27% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni (v. anche Capital gain).IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (SOPPRESSIONE)Prelievo sui trasferimenti per causa di morte o a titolo gratuito, recentemente riformato (imposta sulle donazioni) o soppresso (imposta sulle successioni). (v. Successioni e Donazioni [Imposta]).IMPOSTE DIRETTETributi che colpiscono la capacità contributiva del soggetto e quindi il suo reddito e il suo patrimonio. Esempi: Irpef, Irpeg, Irap. Contrapposte a imposte indirette.IMPOSTE INDIRETTETributi che non sono commisurati al reddito del contribuente ma colpiscono una manifestazione indiretta della capacità contributiva, come ad esempio l’acquisto o il trasferimento di un bene. Sono esempi di I.I.: Iva, Imposta di registro, Imposte ipotecaria e catastale, Imposta di bollo, Accise.IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALETributi applicati in occasione delle formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione, cancellazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari.IMPUTAZIONE (DEL CREDITO, DEL REDDITO, ECC.)Attribuzione ad un contribuente di una quota di reddito ovvero di una detrazione o di un credito. Si può parlare di I. anche nel senso di attribuzione di una spesa a un determinato periodo d’imposta, a una determinata voce del conto economico, ecc.INCENTIVO FISCALEAgevolazione consistente nell’esenzione dal pagamento di determinati tributi o nella riduzione del loro ammontare. L’I. viene concesso, normalmente, alle imprese che effettuano investimenti di particolare rilevanza economico-sociale.INDENNITÀ DI ESPROPRIOSomme percepite nel corso dei procedimenti espropriativi. Subiscono una ritenuta del 20% a titolo di imposta. Il contribuente può anche scegliere di determinare l’imposta nei modi ordinari; in tal caso le I. devono essere indicate nella dichiarazione.INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO (TFR)Emolumenti percepiti dal lavoratore dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, in misura proporzionale alla retribuzione annuale e alla durata del rapporto. Non va inserita, di regola, nella dichiarazione dei redditi: saranno gli uffici delle entrate a liquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, detraendo le somme già trattenute annualmente dal sostituto e iscrivendo a ruolo (ovvero rimborsando) le imposte entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della dichiarazione del sostituto di imposta.INTERESSI MORATORISomme che si aggiungono all’importo dovuto quando si paga in ritardo. Al pari degli interessi per prolungamento del pagamento, servono a indennizzare del ritardo il creditore.INTERESSI PASSIVICosto del denaro preso a prestito. Gli I. derivanti da mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale, nonché da mutuo agrario, sono limitatamente detraibili (19%) dall’imposta lorda; nella determinazione del reddito d’impresa sono normalmente deducibili dai ricavi.INTERMEDIARI (DEL SERVIZIO TELEMATICO)Soggetti e organismi autorizzati (commercialisti, centri di assistenza fiscale, banche, uffici postali) che si incaricano di trasmettere all’Amministrazione finanziaria dello Stato la dichiarazione dei redditi dei contribuenti.INTERNETRete che consente il collegamento e lo scambio di informazioni tra computer attraverso appositi protocolli. L’Agenzia delle Entrate ha attivato due siti Internet: www.agenziaentrate.it e www.fiscooggi.it. Il primo mette a disposizione dei contribuenti informazioni, software e servizi telematici di vario tipo (v. fiscoonline). Il secondo fornisce, con frequenza quotidiana, commenti e aggiornamenti sulle novità fiscali e sull’attività dell’Agenzia.INTERPELLOPossibilità, concessa al contribuente, di chiedere il parere all’amministrazione finanziaria prima di compiere un determinato atto, quando vi sono “obiettive condizioni di incertezza” circa l’applicazione della normativa. In mancanza di una risposta entro 120 giorni si intenderà che l’Amministrazione concordi con l’interpretazione proposta dal contribuente (silenzio-assenso). I quesiti di competenza dell’Agenzia delle Entrate possono riguardare in particolare:
- le imposte sui redditi
- l’imposta sul valore aggiunto
- la Dual Incom Tax (Dit) – l’Irap
- l’imposta di registro – l’imposta di bollo
- le tasse sulle concessioni governative
- l’imposta sugli intrattenimenti ed altri tributi minori.
IRPEF (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE)Principale imposta diretta del nostro sistema tributario. È personale (perché colpisce tutti i redditi prodotti dalle persone fisiche), progressiva (perché si applica con aliquote crescenti per scaglioni di reddito). Presupposto dell’I. è il possesso di redditi di qualsiasi natura. Soggetti passivi sono tutte le persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Per queste ultime colpisce solo i redditi prodotti in Italia.IRPEG (IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE GIURIDICHE)Imposta diretta proporzionale che colpisce tutti i redditi delle persone giuridiche e dei soggetti alle stesse assimilate. Presupposto dell’I. è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti in una delle categorie previste dalla normativa tributaria ai fini dell’Irpef. Soggetti passivi dell’imposta sono: le società di capitali, gli enti pubblici e privati commerciali e non commerciali, residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per i redditi prodotti in Italia. Non sono soggetti all’I. gli organi e le amministrazioni dello stato compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, nonché le regioni, le province ed i comuni. L’I. è un tributo dovuto per “periodi d’imposta”, l’arco di tempo è costituito dal periodo di gestione dell’ente, come risulta per legge o dall’atto costitutivo. L’aliquota attuale è il 36%.IRROGARE, IRROGAZIONEInfliggere, il fatto di infliggere (per es., una sanzione).ISCRIZIONE A RUOLOInserimento di un contribuente negli elenchi dei debitori dell’erario per tributi e accessori relativi ad un periodo di imposta. L’I. dà l’avvio alle procedure che devono essere messe in atto dai concessionari per la riscossione delle somme dovute.ISPEZIONEPotere riconosciuto all’Amministrazione finanziaria di accedere presso il contribuente al fine di controllare l’osservanza degli obblighi formali e sostanziali posti a suo carico attraverso l’esame delle scritture contabili, dei libri sociali e della relativa documentazione (v. Poteri degli uffici).
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi, nonché nel riporto delle eccedenze d’imposta e dei contributi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre le detrazioni, le deduzioni e i crediti esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- verificare la congruità e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti nonché delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.
Quando dalla liquidazione emerge un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione l’Agenzia provvede ad inviare al contribuente o al sostituto d’imposta un’apposita comunicazione in modo da:
- evitare il ripetersi di errori nelle successive dichiarazioni;
- regolarizzare gli aspetti formali;
- consentire al contribuente o al sostituto d’imposta di comunicare all’Amministrazione finanziaria eventuali dati ed elementi non considerati nella fase di liquidazione.
Se, invece, la liquidazione automatica non ha riscontrato alcun errore, al contribuente viene inviata una comunicazione di regolarità, che ha lo scopo di tranquillizzarlo sull’esito dell’esame. La procedura di L. deve concludersi entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo.LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTAAttività svolta dall’Agenzia delle Entrate per determinare l’imposta dovuta.LISTE SELETTIVEElenchi di contribuenti scelti, in base a particolari criteri ed indici di pericolosità fiscale, dall’amministrazione finanziaria per essere sottoposti al controllo.LOCATARIOChi riceve un bene in locazione, dietro corrispettivo.LOCATOREChi dà un bene in locazione.
- con carte BANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con assegni bancari o circolari presso le banche, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca;
- con assegni bancari su piazza o circolari, presso le agenzie postali;
- con assegni circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.
- direttamente, tramite il servizio telematico;
- ad un Ufficio postale o banca convenzionata;
- ad un intermediario (professionisti, Caf e altri soggetti abilitati);
- tramite gli Uffici delle Entrate (solo le dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche). Gli Uffici Postali e le Banche rilasceranno una ricevuta che dovrà essere conservata dal contribuente quale prova dell’avvenuta presentazione.
Il servizio di ricezione delle dichiarazioni effettuato da banche, poste e Uffici delle Entrate è gratuito; l’intermediario abilitato può chiedere un corrispettivo. Il contribuente può anche compilare la propria dichiarazione con un apposito programma, da acquisire gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e trasmetterla direttamente da casa e senza alcuna spesa (v. anche Codice Pin).
- chiedere alla commissione tributaria (ma solo in prima istanza) la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
- promuovere, in caso di sentenza definitiva favorevole al contribuente, il “giudizio di ottemperanza” per obbligare gli uffici ad adeguarsi al decisioni emesse dalle commissioni.
Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste). Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.
- l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione;
- l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta;
- l’omesso o insufficiente pagamento dell’Iva, anche in acconto, risultante dalla dichiarazione annuale o dalle liquidazioni periodiche.
La prevista sanzione del 30% viene ridotta:
- ad 1/8, ossia al 3,75% della somma da versare, se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta o dalla data in cui l’infrazione è stata commessa;
- ad 1/5, ossia al 6% della somma da versare, se il pagamento è effettuato con ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa.
Per regolarizzare solo l’omesso versamento non occorre presentare una dichiarazione integrativa.
- da capitale
interessi, proventi delle obbligazioni e delle azioni e altre entrate derivanti dall’impiego di capitale - fondiari
proventi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. Tale reddito si distingue in reddito dominicale dei terreni, reddito agrario e reddito di fabbricati. - di impresa
derivanti dall’esercizio di imprese commerciali. - da lavoro autonomo
derivanti dall’esercizio di arti e professioni - da lavoro dipendente
derivanti da lavoro prestato alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio nei casi previsti dalla legislazione sul lavoro. Sono inoltre considerati redditi di lavoro dipendente le pensioni e gli assegni equiparati e altri redditi ad essi assimilati dalla legge (es. borse di studio, redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); - diversi
categoria residuale in cui confluiscono i redditi derivanti da vari eventi che non sono riconducibili nelle altre categorie di redditi ma che comportano comunque un incremento di ricchezza.
- cessioni a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
- cessioni a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate
- cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli o di certificati di massa, diversi da quelli di natura partecipativa (ad esempio, obbligazioni e titoli similari, certificati d’investimento e cambiali finanziarie, titoli atipici quali i certificati rappresentativi di contratti di associazione in partecipazione, titoli rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni d’investimento, certificati di deposito, cambiali e accettazioni bancarie)
- cessioni a titolo oneroso di valute estere e di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, oggetto di cessione a termine o provenienti da depositi o conti correnti
- cosiddetti “contratti derivati”, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che presenta la caratteristica di poter essere “chiuso” o eseguito in forma differenziale ossia con il pagamento di semplici differenze di prezzo.
Le plusvalenze e i redditi derivanti dalle operazioni sopra elencate costituiscono redditi diversi se conseguiti da persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o della qualità di lavoratore dipendente), da società semplici e da soggetti ad esse equiparati, da enti non commerciali, sempreché l’operazione non sia effettuata nell’esercizio di imprese commerciali e dai soggetti non residenti (quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato). DIZIONARIO
Per la registrazione si deve pagare:
- per gli immobili urbani il 2% del canone annuo
- per i fondi rustici lo 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità
- per gli altri immobili il 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità.
Per la registrazione della prima annualità l’imposta di registro non può essere inferiore a euro 51,65. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore in parti eguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell’intera imposta.
- del Comune;
- della zona censuaria (che è una sola, in genere, per i comuni medio-piccoli e più di una per le città più grandi);
- della categoria (ad es. A/2 se l’immobile è di tipo civile, A/3 se di tipo economico, A/4 se di tipo popolare);
- della classe.
Le tabelle delle tariffe d’estimo sono consultabili presso gli Uffici dell’Agenzia del Territorio (ex uffici catastali). La rendita catastale si ottiene moltiplicando la tariffa per la consistenza dell’immobile (vani, mq o mc).
- la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
- il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
- la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
- il codice fiscale;
- l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
- gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
- l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
- la sottoscrizione del ricorrente;
- la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.
Il R. deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio dell’Agenzia, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità:
- notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile;
- invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento;
- consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre.
In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. L’introduzione vera e propria del processo tributario avviene con la costituzione in giudizio.
Sono eseguiti d’ufficio i rimborsi:
- per i crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, quando il dichiarante non ha optato per la compensazione o per il riporto del credito all’anno successivo oppure quando, avendo scelto per il riporto, si è poi dimenticato di effettuarlo (in questo caso può essere consigliabile presentare comunque una domanda);
- per i crediti derivanti da errori materiali imputabili allo stesso Ufficio (ad esempio, iscrizione a ruolo di una somma superiore a quella accertata). In questi casi, se l’amministrazione si accorge dell’errore ha il dovere di provvedere alla restituzione dell’indebito senza necessità di istanza dell’interessato;
- per i crediti derivanti da una decisione delle Commissioni tributarie: se l’imposta da iscrivere a ruolo in base alla decisione è inferiore a quella già iscritta e riscossa, l’Ufficio deve disporre lo “sgravio” parziale per effetto del quale il Concessionario della riscossione restituirà le somme riscosse.
I rimborsi sono eseguiti a richiesta dell’interessato in tutte le altre ipotesi di versamenti indebiti o comunque in eccedenza rispetto a quanto dovuto. In questi casi è necessaria, di regola, una domanda scritta del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza:
- per le imposte sui redditi (Irpef, Irpeg, ecc.) entro 48 mesi;
- per le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, bollo, ecc.) entro tre anni.
Nel caso di rigetto della domanda, il contribuente può proporre ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
- diritto all’informazione
- diritto alla conoscenza degli atti ed alla trasparenza
- diritto alla motivazione degli atti
- diritto all’integrità patrimoniale
- diritto alla compensazione
- diritto al rispetto della buona fede
- diritto di interpello
- diritti del contribuente sottoposto a verifica.
La legge 212 ha fissato inoltre i seguenti principi che il legislatore deve rispettare quando intende emanare delle norme in materia tributaria:
- il ricorso a norme interpretative in materia tributaria è ammesso solo in casi eccezionali e con legge ordinaria;
- le modifiche introdotte ai tributi periodici si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle leggi che le prevedono. In ogni caso, le norme non possono imporre ai contribuenti adempimenti che scadano prima di 60 giorni dalla loro entrata in vigore;
- non è consentito prorogare i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti;
- l’istituzione di nuovi tributi non può essere disposta con decreto-legge;
- le leggi (o atti assimilati) che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo;
- le leggi che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto della legge medesima.
Il testo della legge 212, così come quello di tutte le altre disposizioni in materia tributaria e relative circolari, è reperibile sul sito Internet dell’Agenzia.
- coniuge;
- discendenti in linea retta (padre/figlio;nonno/nipote);
- altri parenti fino al quarto grado (zio/nipote; fratelli, cugini).
Se la donazione consiste in un immobile, sono dovute le sole imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%). Se, invece, il beneficiario non rientra nelle categorie sopra elencate ed il valore della donazione da lui ricevuta eccede la franchigia di euro 180.759,91 devono essere corrisposte, sul valore che supera la franchigia, le stesse imposte previste per gli atti di compravendita. E’ quindi dovuta l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dalle disposizioni concernenti questa imposta. Per le persone con handicap l’importo della citata franchigia è elevato ad euro 516.456,90.
- alle Regioni è attribuito il gettito dell’Irap nonché di un’addizionale Irpef;
- alle Province è in gran parte attribuita l’imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, gettito dell’imposta sulla responsabilità civile auto);
- per i Comuni il gettito tributario è assicurato, principalmente, dall’imposizione sugli immobili (Ici) e dall’addizionale Irpef.
- i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;
- i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;
- i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto;
- i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi);
- le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte.
- 100 (se si tratta di fabbricati classificabili nei gruppi A, B o C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per quelli classificati nel gruppo catastale D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1.
- Ai fini Irpef, la base imponibile è il valore della rendita catastale rivalutata.
Per determinare il V. dei fabbricati non iscritti in catasto o che hanno subito variazioni permanenti il contribuente deve far riferimento alla categoria e alle rendite attribuite a fabbricati similari.