- 22 Giugno 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Adempimenti contributivi per i professionisti
Uno dei numerosi adempimenti a carico di coloro che svolgono la professione forense è la compilazione del cosiddetto Modello 5 ed il pagamento dei contributi previdenziali alla Cassa Forense. Tale comunicazione obbligatoria è stata stabilita dall’art. 17 della Legge n. 576 del 1980 e dalle successive modifiche contenute nell’art. 9 della Legge n. 142 del 1992.
Ogni avvocato ha l’obbligo, tramite la compilazione del Modello 5, di comunicare alla competente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, entro il 30 settembre di ogni anno, il reddito professionale (IRPEF) e il volume d’affari (IVA) percepito durante l’anno precedente e, sulla base di questo, pagare un contributo soggettivo di base che è obbligatorio, un contributo modulare che è volontario ed un contributo integrativo.
L’entità di tali contributi viene stabilita in funzione dei due dati denunciati relativi ai redditi percepiti durante l’anno solare precedente alla dichiarazione. Sono obbligati ad adempiere all’obbligo della compilazione del modello 5 tutti gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all’Albo Nazionale degli avvocati, sia ordinario che a quello dei Cassazionisti.
Il Modello 5
Ogni avvocato iscritto all’albo, dovrà compilare il Modello 5 a partire dall’anno successivo alla sua iscrizione all’albo, fino all’anno successivo alla sua cancellazione.
La compilazione del Modello 5 è obbligatoria anche nel caso in cui il volume d’affari IVA e il reddito professionale netto siano pari a zero o abbiano valore negativo.
Sono sottoposti a tale obbligo anche:
- i praticanti abilitati al patrocinio ed iscritti alla Cassa;
- gli avvocati di nazionalità italiana che esercitano la professione all’estero ma, tuttavia, risultano iscritti all’albo degli avvocati in Italia, limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
- gli avvocati di nazionalità estera iscritti nell’anno precedente a quello di compilazione del Modello 5, in un albo professionale in Italia, anche in questo caso, limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
- i professori universitari che abbiano optato per il tempo definito ma, tuttavia, mantenuto l’iscrizione all’albo;
- gli eredi di avvocati deceduti che a loro volta erano obbligati all’invio del modello 5, solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in una data compresa tra il 1° marzo e il 30 Settembre (data di scadenza dell’invio del Modello).
Per questi ultimi, il termine è prorogato di sei mesi dopo la scadenza del 30 settembre.
Invio e obbligo di comunicazione
A partire dal 2008, l’invio del Modello 5 poteva avvenire sia per via cartacea (stampando il Modello dal sito della Cassa Forense e inviandolo a mezzo raccomandata) sia per via telematica, mentre a partire dal 2011, nell’ottica della semplificazione e modernizzazione degli adempimenti forensi, l’invio avviene solo ed esclusivamente per via telematica.
Collegandosi al sito ufficiale della Cassa Nazionale della Previdenza ed Assistenza Forense ed inserendo un codice meccanografico ed un codice PIN, rilasciati in occasione della prima iscrizione al sito, si accede alla propria posizione personale e da lì è possibile inserire i propri dati reddituali (precedentemente comunicati dal proprio consulente fiscale). Una volta inseriti i dati, la procedura effettua automaticamente il calcolo della contribuzione dovuta, anche sulla base del proprio profilo previdenziale: professionista iscritto all’Albo ed alla Cassa, iscritto solo all’Albo e non alla Cassa, professionista pensionato. Al termine della compilazione, si può procedere all’invio telematico del Modello, che è possibile stampare in qualsiasi momento, poiché in memoria nel sistema informatico del sito della Cassa Forense.
Dal 2012, poi, è previsto l’obbligo di comunicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e, nel caso in cui il professionista ne sia ancora sprovvisto, è prevista, solo per il 2012, la possibilità di provvedervi, con assunzione di impegno, entro il 31 ottobre 2012.
Il Modello 5 può essere inviato telematicamente entro il 30 settembre di ogni anno. La possibilità di inviare telematicamente il Modello 5 è attiva fino al 28 febbraio del successivo anno ma, l’invio oltre la data del 30 settembre, comporterà l’applicazione di sanzioni ed interessi (la sanzione per il 2017 è pari ad €. 436,00).
I contributi previdenziali
Una volta inviato il Modello 5 è possibile accedere, tornando nuovamente alla propria posizione personale, alla sezione riguardante la produzione della modulistica relativa al pagamento dei contributi obbligatori e volontari in autoliquidazione.
Questi possono essere pagati sotto forma di bollettini M.AV. (Moduli Avvisi di Pagamento) personalizzati e precompilati pagabili presso la propria banca tramite la Forense Card (una carta di credito rilasciata a tutti gli avvocati che ne facciano richiesta) o, infine, per mezzo di bonifici bancari destinati alla Cassa Forense.
Il pagamento dei contributi obbligatori, va effettuato in due rate di pari importo: una prima rata che va pagata entro il 31 luglio e una seconda rata che va pagata entro il 31 dicembre. Tuttavia, per chi volesse, è possibile effettuare tutti i pagamenti in un’unica soluzione entro la prima scadenza del 31 luglio.
I pagamenti riguardano diverse tipologie di contributi, dovuti sulla base dello status previdenziale al quale appartiene il libero professionista. Qui tutti gli avvisi e le scadenze.
Contributo soggettivo obbligatorio e volontario
Il contributo soggettivo di base obbligatorio è calcolato nella misura del 14% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF (fino ad €. 97.850,00) e nella misura del 3%, sulla parte di reddito eccedente il tetto stabilito (oltre €. 97.850,00). In ogni caso, il contributo minimo da versare è pari ad € 2.815,00. Tale percentuale subirà nel tempo la seguente variazione: 14,5% dal 2017, 15% dal 2021.
Sono previste delle agevolazioni e riduzioni per le seguenti categorie:
- praticanti abilitati;
- iscritti all’albo che non hanno ancora compiuto 35 anni di età;
- chi percepisce un reddito inferiore a € 10.300,00.
Gli avvocati in pensione ancora iscritti alla Cassa devono corrispondere il contributo soggettivo nella misura del 7%, fino al tetto pensionabile, e nella misura del 3%, sulla parte di reddito eccedente il tetto. Tale percentuale subirà nel tempo la seguente variazione: 7,25% dal 2017, 7,50% dal 2021.
Il Contributo integrativo e l’indennità di maternità
Il Contributo integrativo è pari al 4% (2% fino al 2012) calcolato sul fatturato annuo IVA del professionista che risulta sul modello 5. In ogni caso questo non può essere inferiore ad € 710,00 per il 2017.
Questo non è dovuto:
- dai pensionati di vecchiaia;
- dai praticanti avvocati abilitati al patrocinio;
- per i primi 5 anni di iscrizione alla cassa.
Inoltre, gli iscritti non ancora trentacinquenni, oltre a non dovere il contributo per i primi 5 anni, usufruiranno per i successivi 4 anni di una riduzione del 50% del contributo.
Circa l’indennità di maternità, ovvero il contributo versato da ciascun iscritto al fine di coprire le prestazioni in favore delle professioniste madri, è pari per il 2017 ad € 169,00.
Il Contributo modulare
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio era dovuto fino al 2012.
Il contributo soggettivo modulare volontario è, appunto, versato in via esclusivamente volontaria e dipende dalla libera scelta del professionista. Il contributo può essere compreso tra un minimo delll’1% e un massimo del 10% del reddito professionale netto. No può essere versato dai pensionati di vecchiaia.
E’ durante la compilazione del Modello 5 che viene chiesto al libero professionista di aderire o meno al pagamento del contributo modulare volontario. La scelta non è revocabile.
Sanzioni
II versamento del contributo deve avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno. I versamenti effettuati oltre tale termine non possono essere considerati utili ai fini del montante contributivo del professionista.
L’omissione totale del versamento dei contributi comporterà una sanzione pari al 24% dei contributi non versati, da aggiungere agli interessi del 2,75%. L’omissione parziale del versamento comporterà l’applicazione di una sanzione pari al 12% dei contributi non versati, oltre interessi.
Modello 5 Cassa Forense
Modalità alternative di versamento
Quota aggiuntiva di pensione
Ritardo nel versamento e termine di tolleranza
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