- 9 Gennaio 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Compensazione modello F24: istruzioni, importi e novità 2022
Per le compensazioni F24 il limite massimo d’importo sale a regime a 2 milioni di euro, per effetto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.
La Manovra stabilizza il limite per le compensazioni con modello F24, confermando a decorrere dal 1° gennaio 2022 il tetto massimo previsto in via emergenziale dal decreto Sostegni bis per lo scorso anno.
Non cambiano regole e modalità di utilizzo dei crediti in compensazione, e di seguito soffermiamoci quindi sulle istruzioni da tenere a mente.
Le modalità di pagamento di un modello F24 con compensazione di crediti fiscali non sono libere, ma dipendono da una serie di regole che il legislatore ha posto per evitare il fenomeno delle false compensazioni, sulle quali non sono state previste modifiche dalla Legge di Bilancio 2022.
Tra le recenti novità, è stato introdotto l’obbligo di invio telematico per tutti, accanto ai nuovi limiti previsti dal decreto legge fiscale n. 14/2019.
Per le compensazioni Irpef, Ires ed Irap superiori a 5.000 euro, è previsto il blocco dell’utilizzo dei crediti maturati fino alla data di presentazione della relativa dichiarazione.
Le istruzioni operative sono state fornite con la risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Entrate. Qui sono contenute regole e limiti per la compensazione dei crediti con il modello F24 riferite a partite IVA, sostituti d’imposta e contribuenti privati.
Con l’entrata in vigore del DL 50/2017 e del blocco preventivo delle compensazioni stabilito dalla Legge di Bilancio 2018, importanti novità sono state hanno riguardato la possibilità di versare le imposte con l’uso del modello F24 in compensazione di crediti fiscali.
Dall’articolo 3 del DL 50/2017 sono state previste nuove “disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni”. Il limite della compensazione libera dei crediti IVA, nello specifico, è stato abbassato da 15.000 a 5.000 euro. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori a 5.000 euro è necessario utilizzare il visto di conformità.
Allo stesso tempo il Decreto Legge aveva già introdotto l’obbligo di inviare telematicamente, tramite Entratel/Fisconline, i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Il DL n. 124/2019, ovvero il Decreto Fiscale, ha esteso, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’obbligo di inviare il modello F24 telematico tramite Entratel o Fisconline anche per le compensazioni di crediti maturati dal sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi erogati ai dipendenti, come rimborsi 730 e bonus Renzi.
Il modello F24 telematico è obbligatorio anche per i non titolari di partita IVA.
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha inoltre esteso le regole previste per l’IVA anche alle compensazioni dei crediti Irpef, Ires ed Irap. Anche in questi casi, quindi, per compensazioni di importo superiore a 5.000 euro è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi di riferimento.
Sui limiti per le compensazioni F24, si ricorda che per il 2020 il decreto Rilancio aveva incrementato il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili in conto fiscale da 700 mila euro a 1 milione di euro.
Il decreto Sostegni bis ha raddoppiato l’incremento del limite di importo utilizzabile che, per il 2021, era pari a 2 milioni di euro.
Per effetto delle novità previste dall’articolo 1, comma 72, della Legge di Bilancio 2022, a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili è fissato a regime a 2 milione di euro.
La norma modifica quanto previsto dall’articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Facciamo quindi il punto su tutte le regole, gli importi e le nuove modalità di compensazione dei crediti fiscali fruibili nel modello F24.
Compensazione modello F24 2022 contribuenti titolari di partita IVA
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Compensazioni modello F24 2022 contribuenti non titolari di partita iva:
Saldo modello F24 | Modalità di compensazione utilizzabile |
---|---|
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni | È ammesso il pagamento del modello F24 cartaceo ovvero tramite home banking o canale intermediari |
Modello F24 con saldo positivo e compensazione di qualsiasi tipo | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Modello F24 con saldo zero | Obbligo di utilizzare i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online) |
Riepilogando, per i contribuenti titolari di partita IVA, il DL 50/2017 ed il DL n. 124/2019 hanno introdotto l’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata.
Negli altri due casi – modello F24 con saldo positivo senza compensazioni e con saldo zero – la situazione rimane invariata. Nel primo caso, il contribuente titolare di partita IVA ha l’obbligo di pagamento tramite home banking (non può essere quindi utilizzato il modello F24 cartaceo).
Nel caso della compensazione di un modello F24 con saldo finale uguale a zero, invece, rimane l’obbligo di pagamento tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate (Entratel ed F24 online).
Le imposte interessate dall’obbligo di obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito per le compensazioni, identificate dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, sono:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.
I crediti possono essere compensati a partire dal decimo giorno successivo alla corretta presentazione della documentazione.
Le novità introdotte dal Decreto Fiscale si applicano a partire dai crediti d’imposta maturati dal 2019. Pertanto, i nuovi limiti non saranno applicati imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP relative al periodo d’imposta 2018.
Il documento si sofferma anche sulla seconda novità, quella relativa all’obbligo di presentazione del modello F24 in modalità telematica. Le imposte per le quali è previsto l’obbligo di presentazione, che grava su tutte le categorie di contribuenti, sono indicate nella tabella presente all’interno della risoluzione ed appartengono alle categorie seguenti:
- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;
- agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- sostituti d’imposta.
La presentazione del modello F24 per via telematica può avvenire attraverso le modalità elencate di seguito:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, attraverso i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- tramite intermediario abilitato.
Il documento spiega inoltre che l’obbligo è escluso:
“qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24″
La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali
La compensazione dei crediti di imposta mediante l’utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:
· compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
· compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).
In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:
· i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2021 e del modello Irap 2021 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L’eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l’apposizione del visto di conformità;
· vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
· è previsto un blocco (ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.
Società di capitali
Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2020:
· se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2021;
· se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2020 (come consentito dalla L. 21/2021), il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2021 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 20 agosto 2021, cadendo il 31 luglio 2021 di sabato);
· se il bilancio dell’esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 20 agosto 2021.
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