- 4 Giugno 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

PENSIONI INPS, la ricongiunzione può essere onerosa, ma comportare un maggior vantaggio nel calcolo della prestazione finale. Il cumulo invece è sempre gratuito.
Sul fronte dei pagamenti previdenziali capita spesso che ci si ritrovi – in considerazione dell’accesso alla pensione – ad aver effettuato versamenti su più fronti e diverse Gestioni INPS. Allora ci si chiede se e come fare per far confluire in un unico perimetro le proprie quote e, soprattutto, se conviene.
Prendiamo il caso di una persona che ha 62 anni e ha necessità di valorizzare l’anzianità contributiva maturata in due gestioni differenti INPS.
Nell’esempio, dopo aver accantonato contribuzione nell’Assicurazione generale obbligatoria come lavoratore dipendente di azienda privata, ha maturato ulteriori contributi nella gestione ex Inpdap come dipendente pubblico (docente).
Che differenze ci sono tra la ricongiunzione e il cumulo della contribuzione maturata?
La ricongiunzione è lo strumento grazie al quale si ha la possibilità di accentrare in un’unica gestione i contributi maturati presso le due diverse gestioni interessate. Con il ricorso a questa misura, i contributi vengono materialmente trasferiti nel fondo accentrante e le permetterebbero di avere, a valle dell’operazione e del saldo del relativo onere, un’unica posizione contributiva in una sola gestione presso la quale potrà essere presentata la domanda di pensione.
Ricordiamo come la legge 29/1979 ha riconosciuto la possibilità di trasferire i contributi tra le varie gestioni dell’Inps in due direzioni; in base all’articolo 1 il trasferimento può essere richiesto per accentrare i contributi dai fondi delle gestioni sostitutive e alternative dell’Ago (tra cui ex Inpdap) verso il fondo dei lavoratori dipendenti del privato, mentre l’articolo 2 consente di ricongiungere la contribuzione verso fondi diversi dal fondo pensione lavoratori del privato.
Un aspetto che da tenere in considerazione nelle valutazioni è che la normativa ha previsto il versamento di un onere pari al 50% della differenza tra l’onere teorico di ricongiunzione e l’ammontare dei contributi e dei relativi interessi trasferiti nella gestione accentrante (circolare Inps 142/2010).
I costi sono interamente deducibili dal reddito ai sensi del comma 1 lettera e dell’articolo 10 del Tuir (Dpr 917/1986) e rateizzabili, senza interessi, per un periodo di tempo pari a tante mensilità quanto è il periodo oggetto di ricongiunzione. Questa opzione può essere attivata anche durante un rapporto di lavoro.
Il meccanismo del cumulo contributivo, inizialmente introdotto con la legge 228/2012, è stato radicalmente rivisto dalla legge 232/2016 che ha introdotto la possibilità di cumulare la contribuzione per conseguire la pensione anticipata ordinaria, oltre che pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti, e di cumulare contribuzione maturata presso tutte le gestioni sia pubbliche che private senza alcun prerequisito contributivo.
Il cumulo è in realtà attivo anche per le casse professionali. Attraverso il cumulo contributivo si avrebbe la possibilità di utilizzare tutta la contribuzione maturata, purché non coincidente, nelle due gestioni – indicate nell’esempio – al fine di raggiungere i requisiti per le pensioni di vecchiaia, anticipata (compresa Quota 102 ex Dl 4/2019 come modificato dalla legge 234/2021, introduttiva della misura che ha proseguito oltre il 2021 nel solco di Quota 100), di inabilità e ai superstiti, purché vengano rispettati i requisiti ordinariamente richiesti dalla legge 214/2011 (per gli accessi di vecchiaia e anticipata ordinaria) e dalla legge 222/1984 (per l’accesso a pensione di inabilità).
A differenza di quanto avviene con la ricongiunzione, attivando il cumulo non vi è un trasferimento della contribuzione e la pensione erogata in cumulo è calcolata pro quota secondo le regole di calcolo di ciascuna gestione.
Dunque, come ribadito dalla circolare Inps 140/2017, a un assicurato che ha maturato ad esempio, prima dell’ 1.1.1996, 17 anni di contribuzione nel Fpld e 2 anni nell’ex Inpdap, l’assegno pensionistico verrà calcolato con il metodo retributivo puro in entrambe le gestioni, ognuno guardando però alla propria media retributiva secondo l’ordinamento interno della gestione e sommando le 2 quote.
Se il cumulo è sempre gratuito, la ricongiunzione può invece essere onerosa, ma comportare un maggior vantaggio nel calcolo della prestazione finale.
I quesiti
Nessun obbligo di ricongiunzione per raggiungere i requisiti
Ho maturato contribuzione nel fondo dei telefonici dal 01.01.1990 fino al 30.06.2009, successivamente sono stato assunto da un’azienda privata e sto contribuendo nel fondo generale dei lavoratori dipendenti, come posso riunire la contribuzione presente nei due fondi?
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo necessario per poter accedere a pensione non è obbligatorio ricongiungere la contribuzione in un’unica gestione in quanto è possibile attivare il cumulo gratuito. Qualora volesse trasferire la contribuzione in un’unica gestione (tale soluzione potrebbe risultare utile dal punto di vista della misura dell’assegno di pensione o per accedere a determinati accessi anticipati che non consentono il cumulo contributivo) è necessario operare la ricongiunzione dei contributi ex legge 122/2010. Tale istituto prevede il versamento di un onere stimato sulla base del beneficio pensionistico acquisito a valle del trasferimento stesso.Avendo però maturato contribuzione nel fondo telefonici prima del 31.07.2010 lei ha diritto, secondo quanto previsto dalla circolare 142/2010 e 97/2011 Inps, alla costituzione di posizione assicurativa presso l’Inps e pertanto può richiedere il trasferimento gratuito della contribuzione telefonica nel fondo dei lavoratori dipendenti del privato con mera istanza alla sede competente. Qualora avesse avuto contribuzione maturata nel fondo dei telefonici dopo il 31.07.2010 la ricongiunzione dei contributi sarebbe attivabile soltanto a titolo oneroso.
Cumulo gratuito possibile anche per i professionisti
Sono un ingegnere iscritto ad Inarcassa (Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti), ho maturato contribuzione come lavoratore dipendente e ho anche contribuzione nella Gestione separata dell’Inps, devo necessariamente ricongiungere la contribuzione?
Ai fini del conseguimento del diritto pensionistico nelle varie gestioni in cui è presente contribuzione lei può attivare il cumulo gratuito ai sensi della legge 232/2016 che ha aperto questa facoltà anche a coloro che possiedono contribuzione nelle casse dei liberi professionisti.
Il cumulo consente di poter utilizzare tutta la contribuzione per richiedere il pensionamento di vecchiaia o anticipato a 42 anni e 10 mesi fino al 2026 (41 anni e 10 mesi per le donne). Come riportato anche nella circolare Inps 140/2017 nel caso di pensionamento di vecchiaia, per poter beneficiare della quota maturata in Inarcassa, dovrà essere raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia pari a 34 anni e 6 mesi (più alto rispetto a quello previsto in Inps pari a 20 anni di contribuzione).
Nel caso in cui si voglia optare per la ricongiunzione onerosa dei contributi ai sensi della legge 45/1990 per poter accedere ad un determinato accesso pensionistico, non è possibile ricongiungere la contribuzione in gestione separata secondo l’orientamento di Inps, nonostante la corte di Cassazione abbia consentito nel 2019 la ricongiunzione della gestione separata. In ogni caso potrà essere richiesta la pensione supplementare al compimento dell’età di vecchiaia.
Accesso a isopensione: le varie gestioni non sono cumulabili
Ho maturato 35 anni di anzianità contributiva nella Assicurazione generale obbligatoria di Inps e 4 anni nel Fondo elettrici. Per aderire ad un accordo di isopensione, posso ricorrere al cumulo gratuito della contribuzione maturata nelle due gestioni al fine di raggiungere, grazie anche allo scivolo pensionistico, i 42 anni e 10 mesi di contribuzione necessari per accedere alla pensione anticipata?
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo necessario per poter accedere a pensione anticipata, a seguito di adesione ad un accordo di isopensione, non è possibile attivare il cumulo dei contributi dal momento che non è possibile calcolare il momento di accesso all’isopensione in funzione di altre discipline come totalizzazione e cumulo. Nel suo caso, sarà necessario ricorrere, dunque, alla ricongiunzione della contribuzione maturata nelle due gestioni (Ago e Fondo elettrici) sostenendo il relativo onere.
Come è stato chiarito dall’Inps, laddove l’interessato aderisca ad un accordo di esodo legato ad un contratto di espansione, così come nel caso dell’isopensione o assegno straordinario con Fondi di solidarietà, l’indennità mensile che viene erogata durante il periodo di accompagnamento alla pensione non viene riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi.
ULTIME NEWS
-
ECCO IL NUOVO ELENCO CODICI ATECO 2025
10 Aprile 2025 -
BONUS ASILO NIDO 2025, domande online dal 24 marzo
3 Aprile 2025