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Per il regime forfettario nel 2022 chi entra e chi resta? Perché al riguardo è arrivato il nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Precisamente, sul vincolo dei tre anni. Al riguardo c’è da dire, prima di tutto, che il regime forfettario è confermato pure per il prossimo anno.

Sul regime forfettario nel 2022, ed in particolare proprio sul vincolo della permanenza triennale, questo può essere disatteso non solo dalle imprese, ma anche dai professionisti con il passaggio, quindi, dal regime forfettario a quello semplificato.

In particolare, al riguardo sul regime forfettario nel 2022 ci sono due pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di disattendere il vincolo triennale.

Precisamente, la risoluzione del Fisco numero 64/E del 2018 per le imprese. Ed un recente pronunciamento della Direzione regionale Emilia-Romagna della Agenzia delle Entrate che riguarda i professionisti. Precisamente, la risposta ad interpello numero 909-1960/2021.

Ecco il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sul vincolo dei tre anni

Chiarita sul regime forfettario nel 2022 la possibilità di disattendere il vincolo triennale, ricordiamo che sono due i principali requisiti per entrare oppure per mantenersi nel regime fiscale agevolato anche per il prossimo anno. Ovverosia, il rispetto del limite dei compensi e/o dei ricavi che deve essere non superiore alla soglia dei 65.000 euro.

Inoltre, per il regime forfettario nel 2022 permane pure il limite relativo ai costi sostenuti per il lavoro accessorio, per il lavoro dipendente e/o per i compensi erogati ai collaboratori.

Con la soglia limite da rispettare che in questo caso si posiziona a 20.000 euro lordi.


 I passaggi tra regime: le regole ordinarie

L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Di regola, l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio. ( il cd. vincolo triennale)

Trascorso tale periodo:

  • il regime si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo,
  • finché permane la concreta applicazione del regime scelto.

A prevedere tale vincolo è l’art.3 del DPR 442/1997.

Il vincolo triennale può non essere rispettato laddove intervengono delle modifiche normative al regime in cui si opera o a quello al quale intendiamo passare. Infatti, larticolo 1 del d.P.R. n. 442 del 1997, consente ‘la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.

Passaggio dal semplificato al forfettario

Il passaggio dal forfetario al semplificato ex art.18 del DPR 600/73 (contabilità semplificata imprese minori) o viceversa può avvenire senza rispettare alcun vincolo di permanenza triennale. Sia il regime semplificato che quello forfettario rappresentano un regime naturale per chi svolge attività d’impresa.

I contribuenti minori :

  • sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili previste dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973,
  • fatto salvo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse da quelle del suddetto decreto (ad esempio il decreto IVA)

Nella Risoluzione n°64/e 2018, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il passaggio dal regime semplificato a quello forfettario (o viceversa) può avvenire senza rispettare il vincolo di permanenza triennale.

Difatti, può essere disattesa  la previsione di cui all’art. 3 del D.lgs 442/1997, in base alla quale:

l’opzione di cui all’articolo 1 vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, e per un anno nel caso di regimi contabili. Restano salvi termini piu’ ampi previsti da altre disposizioni normative concernenti la determinazione dell’imposta. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Tali termini decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell’anno d’imposta in cui la scelta è stata operata (Fonte istruzioni dichiarazione Iva 2020).Tali indicazioni valgono anche laddove colui che era in contabilità semplificata aveva optato per la c.d cassa virtuale (art.18, comma 5 del DPR 600/73). Ci riferiamo all’opzione operativa grazie alla quale è possibile  utilizzare i registri Iva anche ai fini delle imposte sul reddito. In tal modo è consentito non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti.

Infatti, opera una presunzione assoluta, secondo cui, il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva.

Dall’ordinario al forfettario: la risposta al lettore

Quanto detto finora sulla disapplicazione del vincolo triennale non trova però applicazione nel passaggio dal regime ordinario, ex art.14 del DPR 600/73 a quello forfettario.

Infatti, il contribuente che nonostante sia in possesso dei requisiti per applicare il forfetario, opta(non obbligato) per il regime ordinario, deve rispettare il vincolo di permanenza triennale. Solo dopo che siano trascorsi tre anni, nel rispetto di tutti i requisiti, sarà possibile accedere al regime forfettario.

Nella circolare n°9/E del 2019, l’Agenzia delle entrate, aveva ammesso il passaggio dall’ordinario al forfettario anche senza rispettare il vincolo triennale. Ciò era possibile solo perchè il regime forfettario era stato oggetto di rilevanti modifiche con la Legge di bilancio 2019.

Da qui, i soggetti che nel 2018 erano in regime ordinario possono effettuare il passaggio dalla contabilità ordinaria, scelta per opzione, al regime forfetario, senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni IVA (Circolare n°9/E 2019).

Nel caso specifico del lettore, passaggio dall’ordinario al forfettario, la situazione è differente. Non si rilevano modifiche normative che nel 2020/2021 hanno interessato il regime ordinario o quello forfetario. Da qui, nel caso specifico, dovrà attendere il decorso dei tre anni. Successivamente, nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 190/2014, potrà accedere al regime forfetario.

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