- 5 Gennaio 2022
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE

Regime Forfettario, come bisogna comportarsi nel caso in cui il fatturato dell’anno precedente o le spese per collaboratori siano stati maggiori dei massimi consentiti per rimanere nel Regime ?
Il regime forfettario non ha limiti nè temporali nè tantomeno anagrafici quindi può idealmente essere utilizzato per tutta la propria carriera imprenditoriale, a differenza di quanto succedeva invece, ad esempio, con il vecchio regime dei minimi che aveva una durata massima di cinque anni per gli over 35.
Per poter continuare ad utilizzarlo e garantirsi la tassazione agevolata al 5 o al 15% è però necessario non rientrare in alcune cause ostative e rispettare anche due requisiti contabili importanti relativi a fatturato e collaboratori che, se superati, ne determinano in automatico la fuoriuscita a partire dall’anno successivo.
REGIME FORFETTARIO, CAUSE OSTATIVE
Con una pioggia di interpelli, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato numerose risposte sul tema delle cause ostative all’accesso al regime forfettario, dopo le modifiche introdotte con la Legge di bilancio 2019. Successivamente sono stati forniti ulteriori chiarimenti, ultimo in ordine di data quello del 16 settembre 2019.
Regime forfettario 2021: cause ostative d’esclusione
Ai requisiti si affiancano le cause ostative.
Le cause d’esclusione dal regime forfettario 2021 sono numerose.
I titolari di partita IVA che non possono applicare la tassazione agevolata del 15 per cento sono:
- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivamente realizzato;
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
- Riportiamo in uno schema riassuntivo le principali regole da conoscere per capire come funziona la tassazione agevolata per le partite IVA e chi può accedere al regime forfettario:
Regime forfettario 2021 Limiti e requisiti Dipendenti e pensionati sopra i 30.000 euro di reddito non è possibile applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento Lavoratori dipendenti dimessi o licenziati Non si applica il limite di reddito di 30.000 euro Partita IVA con dipendenti Limite di 20.000 euro per compensi a dipendenti e collaboratori Partita IVA con quote di controllo in SRL Esce dalla tassazione agevolata chi ha avuto (nell’anno precedente) controllo diretto o indiretto di SRL che svolge attività collegata alla propria Partita IVA che lavora con ex datore di lavoro o soggetto riconducibile Esce dal forfettario il titolare di partita IVA che ha percepito ricavi e compensi per più del 50 per cento dall’ex datore di lavoro o soggetto riconducibile
Quali sono i requisiti e le soglie limite
Il regime forfettario è stato pensato per agevolare i nuovi imprenditori e le piccole attività quindi il primo limite è relativo a ricavi e compensi che possono arrivare fino a un massimo di 65mila euro all’anno senza differenze tra i vari codici Ateco o anzianità.
L’unica eccezione è rappresentata da coloro che aprono la partita Iva e avviano l’attività imprenditoriale in corso d’anno, e che hanno quindi una soglia più bassa, riparametrata in base ai giorni effettivi di utilizzo del regime fiscale di vantaggio.
Il secondo limite è legato all’utilizzo di dipendenti e collaboratori che è consentito ma solo fino a un importo massimo di 20mila euro lordi annui, non per singola persona impiegata ma per il totale della forza lavoro.
Nel caso in cui uno dei due requisiti non venga rispettato, poiché è stata superata la soglia limite, si fuoriesce in automatico dal regime forfettario con passaggio alla tassazione Irpef e a una contabilità con regole differenti.
Come gestire l’anno in cui si superano i limiti
A differenza dei precedenti regimi di vantaggio, nel regime forfettario non è contemplata la cessazione in corso d’anno per mancato rispetto di uno dei due requisiti.
Nell’anno in cui viene superata la soglia di fatturato o di collaboratori, l’imprenditore continua quindi ad essere soggetto alla tassazione agevolata al 5 o al 15% per tutto l’anno d’imposta, anche sull’eventuale parte di ricavi e compensi che va oltre i 65mila euro.
Oltre a questo continuano ad essere emesse le fatture senza l’addebito l’Iva e senza obbligo di fatturazione elettronica, mantenendo anche tutte le altre semplificazioni ed esoneri relativi alla tenuta delle scritture contabili.
Come gestire il passaggio all’anno successivo
Dal 1° gennaio del nuovo anno invece si è automaticamente fuori dal regime forfettario, ed è quindi necessario mettere in atto alcuni specifici adempimenti relativi alla nuova contabilità semplificata (o ordinaria in caso di superamento dei relativi limiti di fatturato).
In primo luogo devono essere istituiti i registri contabili obbligatori e devono essere emesse le fatture in modalità elettronica, unico formato ammissibile nel 2022 per tutti coloro che non sono in regime fiscale agevolato.
Oltre a questo, è necessario applicare la ritenuta d’acconto (per le prestazioni soggette) e il regime Iva a tutte le fatture emesse, e controllare tutte quelle fatture dell’anno precedente non ancora incassate.
Per queste ultime non è necessario procedere con l’integrazione Iva, poiché l’operazione si considera effettuata alla data di emissione (Circolare Agenzia delle Entrate 10/2016), ma deve essere operata, ove dovuta, la ritenuta d’acconto, e in questo caso è necessario avvisare il sostituto d’imposta della fuoriuscita dal regime forfettario.
Attenzione anche a evitare salti o duplicazioni di imposizione nel passaggio da un regime all’altro monitorando i ricavi e compensi che, in base alle regole del regime forfettario hanno già concorso a formare il reddito, e che quindi non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi e quelli invece da considerare fiscalmente nel nuovo regime perchè non ancora soggetti a tassazione.
Il recupero dell’Iva non detratta
L’ex contribuente in regime di Flat Tax ha anche diritto a recuperare l’Iva non detratta nel periodo di utilizzo di tale regime per merci in rimanenza e beni strumentali non ancora dismessi. Questo credito può essere utilizzato già nel primo versamento periodico successivo alla fuoriuscita (in assenza di specifiche indicazioni normative ci si rifà attualmente alla Circolare Agenzia delle Entrate 17/2012), operando poi una rettifica a favore nella prima dichiarazione Iva.
Anche l’ammortamento dei beni strumentali è sicuramente un tema importante per chi abbandona il regime in Flat tax per passare a una contabilità semplificata o ordinaria. Tutti i beni strumentali acquistati nel periodo di permanenza nel regime forfettario non possono assumere rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi in contabilità semplificata o ordinaria, e quindi le eventuali quote residue sono perse, non potendo essere ammortizzati.
Deduzione quote residue beni non dismessi
In assenza di chiarimenti ufficiali invece qualche dubbio c’è sui beni eventualmente acquistati prima dell’accesso al regime forfettario e non ancora dismessi. Su questi ultimi sembrerebbe estensibile il chiarimento che era stato reso nella Circolare Agenzia delle Entrate 13/2008 per i contribuenti in regime dei minimi che ammetteva la possibilità di dedursi le quote residue.
Da ultimo, la fuoriuscita dal regime forfettario determina l’impossibilità di aderire alla riduzione del 35% dei contributi previdenziali riservata a chi è iscritto alla gestione commercianti o artigiani e adotta tale regime. Il termine entro il quale far pervenire la rinuncia è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario, come indicato nel Messaggio Inps n°15 del 3 gennaio 2019, ma l’effetto decorre a partire dal 1° gennaio del medesimo anno.
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