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REGIME FORFETTARIO: Obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i soggetti attualmente esentati ed esclusione di possibili eccezioni all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

E’ quanto si apprende dal documento elaborato dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, che, in linea con i principi della legge delega per la riforma fiscale, fornisce alcune indicazioni per la lotta e il contrasto all’evasione fiscale.

L’ampio utilizzo della fattura elettronica potrebbe, inoltre, rendere più agevoli le procedure di pignoramento.

E’ iniziato il mese di agosto, ma ancora non si hanno notizie del disegno di legge delega avente ad oggetto la riforma fiscale annunciata a più riprese.
Tuttavia, le Commissioni Finanze della Camera e del Senato, che hanno predisposto un documento congiunto con alcune indicazioni, hanno le idee estremamente chiare per ciò che riguarda il contrasto all’evasione fiscale.

Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica

La VI Commissione Finanze della Camera e la 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno condotto un’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e gli altri aspetti del sistema tributario, nell’ambito del quale sono state svolte 61 audizioni tra l’11 gennaio e il 9 maggio 2021.
Nel paragrafo 2.14 “Il contrasto all’evasione fiscale e il rapporto fisco – contribuente” si fa riferimento alla “chiusura del perimetro” dell’obbligo di fatturazione elettronica, estendendolo a tutti i soggetti attualmente esentati e l’esclusione di possibili eccezioni all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica dovrebbe essere quindi esteso ai contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 della l. n. 190/2014, alle società ed associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente abbiano conseguito proventi per attività commerciali non superiori al limite di 65.000 euro, ma anche alle operazioni di natura sanitaria. Quest’ultime operazioni sono state escluse temporaneamente per ragioni legate alla privacy essendo intervenuto il diniego del garante. Il divieto di emissione della fattura elettronica è stato escluso per le prestazioni sanitarie per l’intero anno 2021.
In realtà, la fattura elettronica sarebbe utilizzata non tanto al fine di contrastare l’evasione fiscale, ma soprattutto per rendere più agevoli le procedure di pignoramento. L’Ente creditore sarebbe più facilmente a conoscenza dei rapporti commerciali intrattenuti dal contribuente. Le informazioni possono essere ottenute in modo estremamente agevole per effetto del transito delle fatture elettroniche per il tramite del Sistema di Interscambio. Pertanto, l’Ente creditore sarà più facilmente a conoscenza dei rapporti creditori vantati dal contribuente moroso e aggredire tali rapporti sarà più semplice.
Naturalmente questo modo di operare potrebbe risultare estremamente “invasivo”. Per tale ragione sarà necessario contemperare inevitabilmente le esigenze di privacy che verranno alla luce come è apparso subito evidente sin dal varo della fatturazione elettronica.
Per il momento gli enti associativi sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico solo laddove i proventi commerciali abbiano superato la soglia di 65.000 euro. In futuro, qualora le proposte dalle Commissioni di Camera e Senato dovessero essere formalmente recepite in sede di attuazione della delega fiscale, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà completamente scollegato dall’ammontare dei proventi commerciali conseguiti nell’anno.
Dovrebbero anche essere ridotti al minimo le fattispecie che determinano l’esonero dall’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche questo dovrebbe essere un altro importante passo in avanti per il contrasto all’evasione fiscale.

Processo di semplificazione

Sul punto deve però osservarsi che il proliferare di nuovi adempimenti si pone in una direzione completamente opposta a quella di un necessario processo di semplificazione che oramai non può più essere differito.
Insieme alla riforma dell’IRPEF la parola d’ordine è semplificare, ma già da questo primo documento, che rappresenterà inevitabilmente una traccia della riforma, si comprende come gli adempimenti dei contribuenti siano destinati ad aumentare e non a ridursi.

Bonus fatture elettroniche dei forfettari: il regime premiale

Per i contribuenti che agiscono in regime forfettario  l’emissione della fattura in formato elettronico, dunque, non è obbligatoria ma facoltativa. Tali contribuenti possono emettere fattura anche in format cartaceo e nulla toglie di emetterne alcune cartacee ed altre elettroniche.

Tuttavia, anche se non c’è obbligo, la scelta di fare fattura in formato elettronico può comportare un importante vantaggio in termini di eventuali accertamenti da parte del fisco.

La legge di bilancio 2020, infatti, ha stabilito che, al fine di incentivare l’utilizzo della fattura digitale, per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di 1 anno ovvero a 4 anni (rispetto ai vigenti anni).

Come non perdere il bonus premiale

Dunque, un bonus fatture elettroniche di 1 anno sui termini di accertamento. Ma, come la norma stessa dice, affinché tale regime premiale trovi applicazione è necessario che tutte le fatture emesse siano elettroniche.

E’ sufficiente una sola fattura cartacea a non far scattare il bonus. A questo proposito, nella recente Risposta n. 520/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove il contribuente forfettario abbia emesso tutte fatture elettroniche e anche solo una cartacea, ciò non comporterà nessuna sanzione applicabile ma solo la perdita del regime premiale in commento.

Tuttavia, con riferimento alla sola fattura cartacea emessa, se il contribuente dimostri l’intenzione di voler conservare, mediante l’emissione tardiva della fattura elettronica (in sostituzione di quella cartacea) e la definizione della relativa sanzione per la tardività (applicando il ravvedimento operoso), il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico“, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene che il regime premiale può essere conservato

In tal ipotesi la fattura cartacea emessa deve essere considerata come una semplice quietanza dell’importo pagato dal cliente e, quindi, priva di validità fiscale.

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