- 7 Agosto 2021
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: ULTIME NOTIZIE
REGIME FORFETTARIO: Obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti i soggetti attualmente esentati ed esclusione di possibili eccezioni all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
E’ quanto si apprende dal documento elaborato dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, che, in linea con i principi della legge delega per la riforma fiscale, fornisce alcune indicazioni per la lotta e il contrasto all’evasione fiscale.
L’ampio utilizzo della fattura elettronica potrebbe, inoltre, rendere più agevoli le procedure di pignoramento.
Estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica
Processo di semplificazione
Bonus fatture elettroniche dei forfettari: il regime premiale
Per i contribuenti che agiscono in regime forfettario l’emissione della fattura in formato elettronico, dunque, non è obbligatoria ma facoltativa. Tali contribuenti possono emettere fattura anche in format cartaceo e nulla toglie di emetterne alcune cartacee ed altre elettroniche.
Tuttavia, anche se non c’è obbligo, la scelta di fare fattura in formato elettronico può comportare un importante vantaggio in termini di eventuali accertamenti da parte del fisco.
La legge di bilancio 2020, infatti, ha stabilito che, al fine di incentivare l’utilizzo della fattura digitale, per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di 1 anno ovvero a 4 anni (rispetto ai vigenti anni).
Come non perdere il bonus premiale
Dunque, un bonus fatture elettroniche di 1 anno sui termini di accertamento. Ma, come la norma stessa dice, affinché tale regime premiale trovi applicazione è necessario che tutte le fatture emesse siano elettroniche.
E’ sufficiente una sola fattura cartacea a non far scattare il bonus. A questo proposito, nella recente Risposta n. 520/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove il contribuente forfettario abbia emesso tutte fatture elettroniche e anche solo una cartacea, ciò non comporterà nessuna sanzione applicabile ma solo la perdita del regime premiale in commento.
Tuttavia, con riferimento alla sola fattura cartacea emessa, se il contribuente dimostri l’intenzione di voler conservare, mediante l’emissione tardiva della fattura elettronica (in sostituzione di quella cartacea) e la definizione della relativa sanzione per la tardività (applicando il ravvedimento operoso), il requisito del “fatturato costituito esclusivamente in formato elettronico“, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene che il regime premiale può essere conservato
In tal ipotesi la fattura cartacea emessa deve essere considerata come una semplice quietanza dell’importo pagato dal cliente e, quindi, priva di validità fiscale.
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