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RIENTRO DEI CERVELLI, Il requisito della della residenza fiscale

Il TUIR, “Testo unico delle imposte sui redditi”, all’articolo 2, comma 2, considera residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta, (183 giorni o 184 giorni se l’anno è bisestile), risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza:

  • la residenza è il luogo di dimora abituale
  • il domicilio è sede principale dei propri affari e interessi.

Queste due condizioni – definite nell’art. 43 del Codice Civile – sono alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare un soggetto residente in Italia ai fini fiscali.

Forme di agevolazioni fiscali e incompatibilità

Ci sono 2 diversi regimi di incentivi fiscali – tra loro incompatibili – per chi decide di trasferirsi in Italia e fissarvi la residenza fiscale dopo un consistente periodo di lavoro e formazione all’estero, e sono quelli dedicati a:

  • il rientro dei cervelli
  • i lavoratori impatriati.

Chi è in possesso dei requisiti per godere di entrambe queste agevolazioni può scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta.

Possono accedere a questi regimi agevolati anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) e rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato secondo quanto stabilito da una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Rientro dei cervelli, l’incentivo al ritorno del capitale umano in Italia

La normativa sul Rientro dei cervelli incentiva – anche con importanti agevolazioni fiscali – il trasferimento in Italia di persone altamente qualificate e specializzate per favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del paese.

Per il rientro di docenti e ricercatori in particolare si prevede che il 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo non sia fiscalmente imponibile ai fini IRPEF.

I requisiti necessari per usufruire di questa agevolazione sono:

  • essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato
  • essere stati residenti all’estero in maniera non occasionale
  • aver svolto all’estero attività di ricerca o docenza documentata per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università
  • tornare in Italia per svolgere attività di docenza o ricerca
  • trasferire la residenza fiscale in Italia.

L’agevolazione è applicabile a partire dal periodo di imposta in cui si diventa residenti in Italia e per i 5 anni o periodi successivi. Questo periodo può essere esteso in diversa misura in presenza di precisi requisiti:

8 annualità

  • con almeno 1 figlio minorenne o a carico anche in affido preadottivo

oppure:

  • se proprietario di almeno 1 unità immobiliare residenziale in Italia, acquisita successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti

11 annualità 

  • con almeno 2 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo

13 annualità 

  • con almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo.

Docenti e ricercatori rientrati in Italia – Come fruire dei benefici

Per beneficiare del regime fiscale agevolato:

  • titolari di reddito di lavoro dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”), dall’articolo 16 del Dl n. 147/2015 (“regime speciale per i lavoratori impatriati”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
  • Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi
  • titolari di reddito di lavoro autonomo possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi. In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”), dall’articolo 16 del Dl n. 147/2015 (“regime speciale per i lavoratori impatriati”) e dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo residenti”).
  • Il committente, all’atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull’imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

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Lavoratori impatriati, il regime agevolato per chi ritorna in Italia

Il regime dei lavoratori impatriati in Italia è disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015 c.d. “Decreto internazionalizzazione” (Gazzetta Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2016). Si tratta di una norma avente carattere strutturale, che dispone quanto segue:

Sono lavoratori impatriati coloro che trasferiscono la residenza e l’attività lavorativa in Italia, dopo essere stati all’estero per almeno 2 anni.

I loro redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, non sono fiscalmente imponibile ai fini IRPEF per il 70% del reddito.

Per usufruire di questa agevolazione è necessario:

  • essere in possesso di un titolo di laurea e aver svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più

oppure:

  • aver svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream
  • trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a risiedervi per almeno 2 anni
  • che l’attività lavorativa venga svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Questa agevolazione dura per 5 anni, ma può essere estesa per ulteriori 5 periodi di imposta con detassazione al 50%, a chi:

  • ha almeno 1 figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo

oppure:

  • diventi proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti.

Per i lavoratori/collaboratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, negli ulteriori 5 periodi di imposta, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

Anche chi, al 31 12 2019, era già beneficiario del regime previsto dall’art. 16 D.lgs 147/2015 può richiedere l’estensione di ulteriori 5 anni versando:

– un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

  • ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo,

oppure:

  • è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione

– un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se:

  • ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, diventa o è diventato proprietario di almeno 1 unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, o ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione.

Maggiori informazioni sulla proroga delle agevolazioni si possono reperire nel provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021 e nella risoluzione n. 27/E del 15 Aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Fonti normative

  • Comma 2 dell’articolo 2 del TUIR “Testo unico delle imposte sui redditi” (DPR 198/917): residenza fiscale
  • Art 43 del Codice Civile: definizioni domicilio e residenza
  • Comma 50 dell’articolo 1 della “Legge di Bilancio 2021” (L.178/2020): estensione temporale dell’agevolazione sul “rientro dei cervelli” e dei “lavoratori impatriati” in Italia
  • Art. 5 del “Decreto Crescita” (DL 34/2019): modifiche al regime speciale per i lavoratori impatriati
  • Art. 16 del decreto legislativo n. 147/2015: introduzione del regime speciale per i lavoratori impatriati
  • Art. 44 del decreto legge n. 78/2010: incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero.

Lavoratori impatriati: chiarimenti sul regime speciale

Arrivano ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entratecon interpello n. 495 e 497, in merito al regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dal D.Lgs. n.  14 settembre 2015 n. 147. Tale disposizione è stata oggetto di recenti modifiche normative, operate dal D.L. n. 34 del 2019 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), entrate in vigore dal 1° maggio 2019. Queste “si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, dunque sono rivolte ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. L’agevolazione in esame è fruibile dal contribuente per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il soggetto non deve essere stato residente in Italia nei due periodi di imposta precedenti il rientro. Questo a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione. L’Agenzia ricorda inoltre che sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Tali condizioni sono tra loro alternative, pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. Tra le novità previste dal decreto crescita, l’art. 5, che prevede che i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento. In tal modo – si legge nell’interpello n. 497/2019 – si tende a comprovare il requisito della residenza all’estero anche secondo i criteri dettati dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.

Pertanto, laddove il contribuente sia in grado di comprovare la residenza estera per gli anni di imposta 2018 e 2019 sulla base della Convenzione contro le doppie imposizione e sempreché risultino soddisfatti tutti gli altri requisiti richiesti dalla disciplina de qua, lo stesso potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale, a decorrere dall’anno di imposta 2020. Ovviamente, i redditi percepiti dal contribuente in Italia, nell’anno di imposta 2019, non potranno godere dell’agevolazione in quanto soggetto non residente.

Diversamente, i redditi prodotti prevalentemente in Italia per il periodo d’imposta 2020, in presenza delle condizioni sopra delineate, potranno invece fruire del regime agevolato in questione.

Le sanzioni in caso di decadenza dall’agevolazione impatriati

Sanzioni impatriati

Sanzioni impatriati

Che cosa accade a chi applica questa agevolazione pur non avendone diritto?

Questa agevolazione si richiede con una autocertificazione, quindi, è responsabilità esclusiva del lavoratore la sua applicazione. In particolare, la decadenza dell’agevolazione può essere contestata quando:

  • Non vi è documentazione sufficiente a dimostrare i due anni precedenti all’impatrio in Italia di residenza fiscale estera;
  • Non vi sia il mantenimento della residenza fiscale italiana per almeno due anni dall’impatrio.

Nel caso in cui si riscontri che non sono stati rispettati i requisiti per l’applicazione di questa agevolazione si applicano delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili in caso di decadenza dall’agevolazione sono quelle di dichiarazione infedele.

In questo caso, quando vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ottenimento dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di procedere per il recupero dei benefici già fruiti, con l’applicazione delle relative sanzioni ed interessi. Per fare questo l’Amministrazione finanziaria emette un documento (avviso di accertamento) in cui, per ogni annualità fruita si recupera l’imposta non versata e si applicano le relative sanzioni amministrative. Si tratta, ordinariamente delle sanzioni amministrative dovute per infedele dichiarazione.

La sanzione va dal 90% al 180% delle maggiori imposte dovute e non versate.

Attenzione però, perché in alcuni casi è possibile arrivare anche all’applicazione di sanzioni penali, sempre per infedele dichiarazione. Si tratta del reato tributario disciplinato dall’articolo 4 del DLgs. n. 74/00. La fattispecie di reato penale si realizza al superamento congiunto di due soglie di punibilità:

  • Evasione d’imposta di 100.000,00 euro per ogni singola imposta, quindi ad esempio IRES/IRPEF o IVA;
  • Elementi attivi sottratti all’imposizione (ricavi o costi) di almeno 3.000.000 euro. Tuttavia, se gli elementi fittizi indicati in dichiarazione (ricavi omessi o costi falsi) supera il 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione il reato è consumato anche se gli elementi sottratti ad imposizione sono inferiori a 3.000.000,00 euro.

Consiglio, quindi, di prestare la massima attenzione e rivolgervi sempre ad un esperto.

Regime degli impatriati e presentazione dell’istanza di interpello

Nel caso in cui i soggetti che intendano beneficiare di questo regime e riscontrino condizioni di obiettiva incertezza interpretativa sulla verifica dei requisiti richiesti, è possibile presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “interpello ordinario”).

L’Agenzia risponde alle istanze ordinariamente nel termine di novanta giorni. Quando non è possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata all’istanza, l’Agenzia può richiedere al contribuente di fornire ulteriore documentazione. In tale ipotesi, per effetto della richiesta i termini della risposta sono sospesi. Tuttavia, la risposta deve essere resa dall’Agenzia entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al contribuente istante. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’Agenzia, della soluzione prospettata dal contribuente.


Agevolazione legata ai lavoratori impatriati in italia: conclusioni

L’agevolazione fiscale legata ai Lavoratori Impatriati, così come modificata dal D.L. n. 34/19 rappresenta un forte incentivo all’impatrio in Italia. Questo non solo per i cittadini italiani emigrati all’estero, ma anche per soggetti esteri che possono puntare a venire a lavorare nel nostro Paese. Non vi è alcun riferimento alla nazionalità del soggetto che può usufruire dell’agevolazione. Tutti i requisiti “tecnici” di questa agevolazione sono venuti meno. Sostanzialmente qualunque impresa può pensare di assumere personale estero, abbattendo del 70% i costi, a parità di salario del lavoratore. Oppure, al contrario, il lavoratore, a parità di costi per l’azienda, può ottenere un salario più elevato.

Pensa a quali ripercussioni può avere questa norma nel mondo dello sport professionistico, dei manager di alto livello, oppure dei professionisti. Non solo, dal 2020 l’agevolazione riguarda anche i soggetti che avviano attività di impresa in Italia. L’agevolazione prevedeva già l’impatrio per l’esercizio di attività in forma autonoma, ma solo di tipo professionale.

Adesso gli imprenditori che verranno in Italia potranno godere dell’agevolazione anche per quanto riguarda il reddito di impresa costituita in Italia. Insomma, questa agevolazione, per come è concepita attualmente può davvero rappresentare una leva importante per attrarre in Italia ogni tipo di lavoratore qualificato. La cosa importante è applicare correttamente l’agevolazione e verificare con esattezza la presenza dei requisiti richiesti.

Per questo ti occorre sicuramente un esperto.


Agevolazione legata ai lavoratori impatriati: faq

Di seguito le principali domande che mi arrivano sull’agevolazione impatriati.

  1. A quanto si riduce il reddito imponibile con l’agevolazione?

    Il reddito imponibile IRPEF, legato a lavoro dipendente, autonomo o di impresa, è ridotto al 30%. Il reddito imponibile si riduce al 10% se ci si trasferisce in una delle Regioni del Sud d’Italia.

  2. Quanti anni dura l’agevolazione dei lavoratori impatriati?

    L’agevolazione impatriati ha una durata di 5 anni a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana. L’agevolazione si estende per ulteriori 5 anni se si acquista un immobile in Italia o se avviene la nascita di un figlio.

  3. Quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione impatriati?

    – Il lavoratore non deve essere stato residente fiscalmente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rimpatrio;
    – Il lavoratore si impegna a risiedere fiscalmente in Italia per almeno due anni;
    – L’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

  4. Se non sono iscritto AIRE posso godere dell’agevolazione?

    L’agevolazione impatriati è fruibile anche senza iscrizione AIRE per i rimpatri che avvengono dal 2020. I soggetti rientrati in Italia in precedenza devono continuare ad applicare l’agevolazione di cui al Dlgs n 147/15 (ante le modifiche del DL n 34/19).

  5. Posso applicare l’agevolazione se in Italia apro partita IVA in regime forfettario?

    L’agevolazione impatriati si applica solo ai redditi imponibili IRPEF. Il regime forfettario essendo imposta sostitutiva non rende applicabile l’agevolazione impatriati. Devi, quindi, effettuare una valutazione di convenienza tra i due regimi.

  6. Che cosa succede se rimano in Italia per meno di 24 mesi dall’impatrio?

    In questo caso si perde l’agevolazione. Oltre alla restituzione delle maggiori imposte non pagate, anche sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi. Le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta e non versata. Questo per ogni annualità di agevolazione goduta.

  7. Durante il periodo di impatrio in Italia posso godere dell’agevolazione anche se cambio datore di lavoro?

    Si, l’agevolazione è fruibile anche in caso di cambiamento del datore di lavoro.


Lavoratori impatriati: consulenza fiscale

Vuoi saperne di più sul regime di tassazione dei Lavoratori Impatriati?

Pensi di poter beneficiare di questa agevolazione e vuoi avere maggiori informazioni? 

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Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per valutare la tua situazione personale per verificare se sei in possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma per ottenere l’agevolazione. Ti indicherò i passaggi da fare per ottenerla e se vorrai potrò assisterti per la tua dichiarazione dei redditi in Italia. Evita di commettere errori ed affidati a dottori commercialisti preparati per la tua fiscalità in Italia.

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