- 10 Aprile 2024
- Posted by: Cesare Longo
- Categoria: Guide Fiscali
Rientro dei Cervelli, l’agevolazione resta in vigore immutata nel 2024 ( a differenza del regime impatriati)
L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 prevede, in presenza di determinate condizioni, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia per un periodo (di base) di sei anni.
Il “rientro dei cervelli” è una particolare agevolazione fiscale prevista dall’art. 44 del D.L. n. 78/2010 (così come modificato dal D.L. n. 34/19) tesa ad incentivare il rientro in Italia di ricercatori e/o docenti residenti all’estero. La ratio della norma è quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che hanno trasferito la residenza all’estero. L’obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo economico, scientifico e culturale del Paese. Questa agevolazione prevede una detassazione del 90% del reddito imponibile derivante da attività di ricerca o docenza in Italia, per un periodo (di base) di sei anni. L’agevolazione richiede il rispetto di specifici requisiti che andremo ad analizzare di seguito (Circolare, n. 14/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate).
Che differenza c’è tra rientro dei cervelli e agevolazione per i lavoratori impatriati?
L’agevolazione legata al rientro dei cervelli è un’agevolazione che riguarda il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari che, al verificarsi di determinati requisiti previsti dalla norma, possono godere di una detassazione parziale dal reddito derivante dall’attività di ricerca o docenza che verranno a svolgere in Italia.
Questa agevolazione viene spesso confusa un un’altra agevolazione (parallela), ovvero quella dedicata ai lavoratori impatriati (prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23). Questa normativa, di carattere più generale agevola tutte le categorie di contribuenti che impatriano in Italia per svolgere attività di lavoro dipendente, oppure attività di lavoro autonomo in forma individuale professionale. Le due agevolazioni anche se simili per molti punti di vista, non devono essere confuse in quanto i requisiti richiesti da verificare, i benefici e la durata sono diversi.
Per approfondire il tema del regime agevolato e analisi dei requisiti con i nostri professionisti di FiscoConsulting.it, è possibile fissare una consulenza, anche in modalità remota, scrivendoci a office@fiscoconsulting.it
Quali soggetti possono applicare l’agevolazione?
L’agevolazione fiscale legata al rientro dei cervelli si applica alle seguenti categorie di soggetti:
- Cittadini Italiani;
- Cittadini dell’Unione Europea.
assunti o che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio. Tali soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- Sono in possesso di un titolo di laurea;
- Hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
- Negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.
Sono esclusi dall’agevolazione legata al rientro dei cervelli i soggetti titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con:
- La Pubblica Amministrazione;
- Aziende di diritto italiano.
Che svolgono all’estero la propria attività lavorativa di ricerca o docenza per conto di questi contratti. In sostanza, l’attività di ricerca o docenza del lavoratore deve essere necessariamente svolta in Italia.
Quali sono i requisiti dell’agevolazione per docenti e ricercatori di rientro?
Possono avvalersi delle agevolazioni fiscali riservate al rientro in Italia di docenti e ricercatori i soggetti che verificano congiuntamente i seguenti requisiti:
- Essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
- Essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
- Che hanno svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici / privati o Università per almeno 2 anni continuativi;
- Svolgere attività di docenza o ricerca in Italia;
- Acquisire la residenza fiscale nel territorio italiano.
Tutti i requisiti devono sussistere contemporaneamente in capo ai soggetti che intendono usufruire dei benefici concessi dall’agevolazione.
In cosa consiste l’agevolazione?
La disposizione prevede, ai fini delle imposte sui redditi, l’esclusione del 90% degli emolumenti percepiti dalla formazione del reddito di lavoro dipendente / autonomo ai fini IRPEF. L’agevolazione, quindi, riguarda i redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento di attività di docenza e ricerca. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia. I redditi agevolabili sono determinati secondo:
- L’art. 51 del TUIR se derivanti da rapporti di lavoro dipendente e
- L’art. 54 del TUIR, se derivanti da attività di lavoro autonomo.
Il reddito così determinato concorrerà alla formazione del reddito complessivo solamente per il 10% del suo ammontare e su questa base imponibile si applicheranno i criteri ordinari di tassazione ai fini IRPEF, deducendo oneri deducibili o detraibili. Ad esempio, quindi, ipotizzando il percepimento di un compenso (per attività di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo) nella misura di 100.000,00 euro, in presenza delle sopra indicate condizioni, il reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini IRPEF diventa pari a 10.000,00 euro.
Applicazione nel limite del regime de minimis
L’agevolazione in commento spetta nei limiti del regime de minimis (art. 8-bis del D.L. n. 148/17 convertito), pertanto è opportuno verificare di non superare le soglie previste da tale regime.
Qual è la durata dell’agevolazione?
Per quanto riguarda la durata dell’agevolazione il co. 3 dell’art. 44 del D.L. n. 78/10 prevede che questa diventi applicabile da periodo di imposta in cui il ricercatore diventa residente in Italia e nei 5 successivi. Questo significa, sostanzialmente, che l’agevolazione ha una durata complessiva di 6 annualità. Tuttavia, l’agevolazione in esame è estendibile per ulteriori annualità (al verificarsi di alcuni requisiti previsti dal comma 3-bis del D.L. n 34/19). In particolare, l’agevolazione si applica per:
- 8 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori con almeno 1 figlio minorenne o a carico. E’ valido anche il caso del figlio in affido preadottivo. Oppure, in alterativa, qualora il docente diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento o nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli anche in comproprietà;
- 11 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 2 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo;
- 13 annualità da quella di acquisizione della residenza fiscale italiana. Questo nel caso di docenti / ricercatori che abbiano almeno 3 figli minorenni a carico, anche in affido preadottivo.
Nel caso in cui, nel suddetto periodo, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno. La decadenza si ha a partire dal periodo d’imposta in cui risulti non più fiscalmente residente in Italia.
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Decadenza dall’agevolazione
Nel caso in cui, nel suddetto periodo agevolato, il docente o il ricercatore trasferisca la propria residenza all’estero, il beneficio fiscale viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia.
Incumulabilità con altri regimi
Gli incentivi per docenti e ricercatori non sono cumulabili con il regime legato ai lavoratori impatriati ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e con il regime dei neo residenti, ex art. 24-bis del TUIR. I soggetti in possesso dei requisiti per godere di più di una delle agevolazioni previste possono scegliere liberamente a quale aderire. Il divieto di cumulo dei regimi agevolati legati al trasferimento in Italia è da considerarsi con riferimento a ciascun periodo di imposta, non ostando, tuttavia, l’applicazione di regimi differenti, al sussistere dei requisiti, in periodi di imposta diversi.
Rientro di docenti e ricercatori e proseguimento del lavoro all’estero
Una casistica che riscontro spesso è quella del ricercatore che rientra in Italia con moglie e figli, e viene assunto da una società o ente o un’università italiana. Tuttavia, allo stesso tempo viene mantenuta l’attività di ricerca o di docenza presente all’estero (magari in percentuale minore). In questo caso occorre domandarsi come trattare fiscalmente il reddito che viene percepito dall’estero. Nel caso in cui si trasferisca la propria residenza in Italia, ma si continui a svolgere attività di ricerca o docenza anche all’estero, è possibile fruire dell’agevolazione per i soli redditi percepiti in Italia in qualità di docente o ricercatore.
I redditi esteri, invece, devono ordinariamente essere assoggettati a tassazione italiana. Questo secondo quanto previsto dall’articolo 3 del TUIR e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo tenendo conto, del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
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