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Start Up Innovative: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dal Consiglio Nazionale del Notariato, con il quale è stato richiesto l’annullamento del D.M. 17.02.2016, secondo cui è ammessa la costituzione di start up innovative per mezzo di atti redatti in forma elettronica, senza necessità di autentica della sottoscrizione.

Il Consiglio di Stato dispone che anche le startup innovative possono costituirsi con atto pubblico del notaio e non più online.

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e il motivo del ricorso citato, rilevando tra l’altro che “il citato art. 4, comma 10-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, contempla un’alternatività quanto alle modalità di costituzione: l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale“. L’art. 1, co. 2 del DM impugnato prevede invece che “l’atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l’impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell’art. 24 del C.A.D.”

Quest’ultima disposizione, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell’atto costitutivo e dello statuto quella “esclusivamente informatica“, esclude – illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge – l’altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione “per atto pubblico”.

Eppure secondo la  normativa (art. 4, comma 10-bis, D.L. 3/2015) era possibile la costituzione online:

Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni”.

Nulla impedirebbe, quindi, l’intervento dei Commercialisti.

Peraltro, il Ministero dello sviluppo economico, con l’art. 1 del D.M. 17.2.2016, prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto dall’art. 2463 c.c., di costituire startup innovative nella forma di Srl per mezzo di atti redatti in forma elettronica e firmati digitalmente da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di società pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale, in totale conformità allo standard allegato sotto la lett. A allo stesso decreto.

La stessa disposizione esclude quindi la necessità di un’autentica di sottoscrizione.

Occorre poi presentare il documento informatico al Registro dell’imprese, che, effettuate le verifiche previste, dispone l’iscrizione provvisoria della società nella sezione ordinaria del registro, con apposita annotazione, e, su istanza, l’iscrizione nella sezione speciale.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, quindi, ha chiesto l’annullamento del D.M. 17.2.2016, e dopo aver ricevuto la bocciatura del ricorso presentato al TAR del Lazio, si è rivolto al Consiglio di Stato che, ribaltando la precedente Sentenza, ha accolto l’appello del Notariato, stabilendo che il decreto si pone in contrasto con le attività riservate dalla legge ai Notai.

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