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Negli ultimi anni l’utilizzo delle criptovalute per investimenti è cresciuto fortemente tanto da mettere il Fisco sull’attenti. Una scelta forse non solo dettata per dare la parola fine alle numerose lacune sulla tassazione delle criptovalute in Italia ma anche per incrementare le entrate stravolte dalla pandemia.

In Italia, la normativa fiscale delle criptovalute presenta molte distorsioni. Non è presente una legge che tuteli e disciplina, in maniera univoca, la tassazione delle criptovalute.

Infatti, almeno fino ad oggi, la fiscalità delle cripto è stata affidata fondamentalmente agli interpelli dell’Agenzia delle Entrate. A seguire, anche ad alcune sentenze.

Risultato? Tante interpretazioni e poca concretezza per stabilire dettagliatamente come devono essere tassate le criptovalute.

Stando ad alcune risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, le criptovalute possono essere considerate alla stregua degli investimenti in valuta estera con corso legale da indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Non viene stabilita una soglia minima di criptovaluta da indicare nel Quadro RW. Questa mancanza cosa comporta? Se possiedi cripto anche di poco valore sei tenuto ad indicarle nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Insomma, anche il piccolo investitore ha l’obbligo di dichiararle al Fisco.

Plusvalenze con criptovalute: come vengono tassate?

All’obbligo di dichiarazione si affianca anche quello dell’imposizione fiscale. Attualmente, però, non esiste una norma che definisce chiaramente cosa siano le criptovalute. Pertanto, risulta difficile identificare i criteri da seguire riguardo la tassazione delle eventuali plusvalenze.

Qualcuno suggerisce di seguire le indicazioni date dall’Agenzia delle Entrate a seguito di un interpello del 2016, in cui, con la risoluzione n.72/E, accosta esplicitamente le criptovalute alle valute estere.

Secondo la Risposta 788 del 24.11.2021: «ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell’attività d’impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali».

Ad esempio, se vendi criptovalute, sei soggetto ad imposizione fiscale. Ma questo non per tutti. Infatti, ma solo se, nell’anno di riferimento hai detenuto criptovalute per un controvalore del wallet di almeno 51.645,69 di euro per un periodo di almeno 7 giorni continuativi. Considerando, ovviamente, il rispettivo valore al primo gennaio dell’anno di riferimento.

Quindi superata questa soglia, l’attività del privato diventa speculativa e quindi soggetta ad imposte sulle eventuali plusvalenze.

Scrivici per un preventivo su compilazione Quadro RW e determinazione delle imposte a office@fiscoconsulting.it

Plusvalenza criptovalute: che redditi sono?

Fiscalmente, la disciplina da applicare è quella stabilita dagli articoli 67 e 68 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sul Reddito). Quindi, assimilando le cripto alle valute estere, e sulla base dell’art 67 c.1-ter, la tassazione per ogni guadagno prodotto dalla compravendita delle criptovalute è pari al 26%.

Le Plusvalenze Da Cessione Di Valute Virtuali Nel Quadro RT Del Modello Redditi P.F.

Ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.Lgs. 461/97 le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere sono soggette a imposta sostitutiva del 26%. L’imposta sostitutiva deve essere liquidata dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi e, precisamente, nel Quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche (cd. “Regime Dichiarativo“).

Per quanto riguarda il valore delle criptovalute detenute, sia per la tassazione che per la dichiarazione, occorre stabilirlo in euro. Il valore in euro dipende dal cambio indicato dalla piattaforma dove questi investimenti in cripto sono stati effettuati.

La plusvalenza risulta rilevante al momento della vendita secondo il criterio LIFO: l’ultima entrata dovrebbe corrispondere alla moneta uscita per prima.

Non è tutto, perché non viene tassata solo la conversione di criptovaluta in euro ma anche la cessione di beni e servizi pagati in cripto. È bene sottolineare che, per cessione tassabile viene considerato anche il pagamento di beni o servizi (esempio acquisto carburante con cripto).

Per valutare se la plusvalenza realizzata con la conversione in euro delle criptovalute (cessione a pronti) sia fiscalmente rilevante, occorre verificare che si sia avuto il superamento del limite di giacenza previsto dall’art. 67 comma 1-ter del TUIR (51.645,69 euro). Limite in conseguenza del quale assumono rilevanza tutte le cessioni di valuta effettuate nel periodo d’imposta.

A tal fine si evidenzia che:

  • Il controvalore in euro delle monete virtuali dev’essere calcolato sulla base del cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, ossia il cambio del 1° gennaio dell’anno nel quale si verifica la cessione;
  • La soglia di giacenza di euro 51.645,69 riguarda i depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente.

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 956-39/2018 ha affermato che la giacenza va verificata rispetto all’insieme dei wallet detenuti dal contribuente, indipendentemente dalla tipologia di wallet. Nel caso occorre sommare anche il valore in euro delle altre valute estere tradizionali detenute su depositi e conti correnti.

Esempio Di Calcolo Della Giacenza

Nel mese di gennaio anno “n” un soggetto ha acquistato per il tramite di Coinbase 10 bitcoin al tasso di cambio BTC/EUR di 900. A dicembre dello stesso anno vengono convertiti in euro i 10 bitcoin al tasso di cambio BTC/EUR di 16.000 realizzando una plusvalenza di 151.000 euro (10*16.000 – 10*900).
Ipotizzando che il contribuente non fosse titolare di altre valute estere la plusvalenza non è fiscalmente rilevante. Questo non essendo stato superato il limite dell’art. 67, comma 1-ter TUIR.
Tuttavia, se nello stesso anno il soggetto avesse avuto anche un deposito di dollari pari a 50.000 euro la soglia sarebbe stata superata.

Determinazione Della Plusvalenza Da Cessione Di Valute Virtuali

Ai fini del calcolo della plusvalenza è necessario confrontare il controvalore in euro della moneta virtuale ceduta (accredita sul wallet della piattaforma il giorno della cessione) con il costo di acquisto della stessa. L’aspetto da evidenziare è che la plusvalenza si realizza ai fini fiscali per il solo fatto di cedere la valuta virtuale, indipendentemente dal fatto che il controvalore realizzato sia costituito da valuta fiat, oppure da criptovaluta. Pertanto, anche i passaggi da criptovaluta all’altra sono rilevanti ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile.

Si precisa che per la determinazione della plusvalenza occorre applicare la disposizione di cui all’art. 67 comma 1-bis TUIR, per effetto della quale si considerano cedute per prime le Criptovalute acquisite in data più recente (Metodo LIFO – Last In First Out).

Esempio di calcolo della plusvalenza – Metodo Lifo
Un soggetto ha acquistato 5.000 bitcoin al tasso BTC/EUR di 7. Il mese successivo acquista 3.000 bitcoin al tasso di 12. Nel mese di luglio ha convertito in euro 4.000 bitcoin al cambio di 180.
In questo caso la soglia di giacenza risulta superata (8.000 bitcoin al cambio BTC/EUR al cambio del primo giorno dell’anno è di 7,81 = 62.480 > del limite di 51.645,69. La plusvalenza realizzata – fiscalmente rilevante – è Metodo LIFO: plusvalenza = 4.000 * 180 – (3.000 * 12 + 1.000 * 7) = 720.000 – 43.000 = 677.000

Cripto e imprese: come funziona la tassazione?

Per le imprese la situazione non cambia, perché le lacune sono tante.

Le cripto, secondo l’Agenzia delle Entrate, vanno considerate alla stregua di valute estere. Tutte le operazioni effettuate (esattamente come si fa per quelle che avvengono in altre valute Euro, Dollaro, o altre) saranno dichiarate in contabilità (qualsiasi criptovaluta si utilizzi).  Dal punto di vista fiscale usare cripto è esattamente come usare Euro o Dollari.

Secondo l’interpretazione dell’IFRS (Principi Contabili Internazionali) è necessario, tra l’altro, distinguere la finalità per cui si detengono cripto per una corretta gestione fiscale.

Una disciplina fiscale a dir poco lacunosa. Anche se l’Agenzia delle Entrate si è fatta avanti per ottimizzare le gestione della tassazione delle criptovalute, a suon di interpelli vari, non è mai intervenuta per regolamentare, dettagliatamente ed uniformemente, la tassazione delle cripto in Italia chiara.

Insomma, una disciplina fiscale che lascia molti dubbi. Per cui, se hai incassato o pagato in crypto (o vuoi cominciare a farlo) come azienda o come privato, devi comprendere al meglio gli obblighi dichiarativi e fiscali legati alle transazioni di monete virtuali in Italia per evitare di esporsi a numerosi rischi di natura tributaria.

Fisco Consulting ha deciso di condensare il know-how dei suoi professionisti per supportare privati e aziende del nostro Paese ad elaborare una strategia completa e su misura finalizzata al risparmio fiscale e alla protezione del patrimonio cripto.

Tramite un nostro esperto di Fisco Consulting potrai accedere in via esclusiva ad una consulenza che avrà come obiettivo:

– Quante tasse devi pagare se detieni cripto?

– Come dichiararle nel modello Redditi? E con quali criteri?

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